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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 06715/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1173/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Intimata - sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.2181/2018 depositata il 23/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito: "Transfiv", odierna ricorrente) - sul presupposto di aver effettuato trasporti di merci in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA]., di seguito: "Pilkington", odierna resistente e ricorrente incidentale) nel periodo compreso tra il 1986 ed il 1996 - con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 5/7/1998 ottenne dal Tribunale di Vasto ingiunzione di pagamento per l'importo di complessive lire 19.403.058.745, derivante dall'attività di trasporto di prodotti in vetro e fibra di vetro, importo così suddiviso: (a) lire 7.300.846.444 quale differenza tra le tariffe imposte dalla committente Pilkington e quelle (obbligatarie) previste dalla

I. 298/1974 per trasporto vetro dal 1989 al 1996. (b) Lire 9.791.656.811 quale differenza tra le tariffe imposte dalla committente e quelle (obbligatarie) previste dalla

I. 298/1974 per il trasporto di fibre dal 1989 al 1996. (c) Lire 203.098.327 per interessi maturati sulle suddette differenze tariffarie. (d) Lire 2.107.457.163 per le differenze residue rispetto a quanto pagato 1986 al 1995.

Avverso il decreto ingiuntivo propose opposizione SIV (ora Pilkington), la quale: (i) dichiarò di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove. (il) Contestò la domanda di pagamento di [OSCURATO:SOCIETA] dell'importo di lire 19.403.058.745 e chiese la revoca del predetto decreto ingiuntivo, eccependo l'intervenuta prescrizione della differenza tariffaria per tutti i trasporti effettuati sino all'aprile 1993, data di entrata in vigore dell'art. 2 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 82, convertito con modificazioni dall'art. 1 della 1.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 162, atteso che la prima richiesta stragiudiziale era rappresentata dalla diffida del 13/03/1996. [OSCURATO:SOCIETA] si costituì contestando l'opposizione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di SIV al pagamento della complessiva somma di lire 17.295.601.582, integrando poi, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., le proprie richieste con l'importo di lire 3.288.352.748 relativo alla differenza tra le somme corrisposte e quelle fatturate.

Il Tribunale di Vasto, espletata CTU, in primo luogo limitò la materia del contendere alle somme dedotte nel decreto ingiuntivo, qualificando quella di pagamento della somma sopra indicata come domanda nuova.

Ritenne provata la titolarità, in capo a [OSCURATO:SOCIETA], delle autorizzazioni per il trasporto conto terzi, contestata dall'opponente, e accolse l'eccezione di prescrizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo applicabile nel caso in esame la prescrizione breve annuale di cui all'art. 2951 cod. civ., con esclusione della sospensione del relativo decorso.

Il Tribunale considerò prescritti, relativamente alla differenza tariffaria di cui alla

I. n. 298/1974, i diritti di credito per i trasporti effettuati fino al 29/3/1993, riconoscendo il diritto di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle differenze rispetto al regime di cui alla citata legge per il periodo successivo a tale data, escludendo però il diritto di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dei viaggi di ritorno, in mancanza del relativo accordo scritto.

Il Tribunale escluse dal conteggio delle differenze tariffarie le somme a credito dell'opponente SIV, conseguenti alla previsione di un compenso superiore a quello di legge, in mancanza della specifica domanda e della dimostrazione, da parte dell'opponente, del relativo pagamento.

Infine, per quanto concerne il pagamento delle differenze tra quanto fatturato da [OSCURATO:SOCIETA] e quanto alla stessa pagato, il Tribunale rilevò che il fatturato effettivo fosse notevolmente inferiore a quello di cui era stato chiesto il pagamento, rigettando quindi la relativa domanda.

2. Con ordinanza del 6/03/2001, il Tribunale ammise preliminarmente la CTU a mezzo del Dr. [OSCURATO:PERSONA]: (1) per accertare (...) i rapporti di dare avere tra le parti. (2) per stabilire, qualora risultasse un credito di [OSCURATO:SOCIETA], l'entità dello stesso, le prestazioni da cui era scaturito (con la specificazione delle singole causali) e l'anno in cui ogni singolo credito era maturato.Il CTU depositò un primo elaborato peritale in data 5/05/2004, con il quale: (1) accertò differenze tariffarie per trasporti effettuati dal 10 gennaio 1986 al 31 dicembre 1996 per euro 1.366.894,83. (2) Accertò oneri accessori fatturati e pagati dal SIV (e, quindi, da detrarre, al fine del calcolo del minimo tariffario) per euro 242.248,41 (euro 56.676,54 per maggiorazione 6%; euro 12.870,11 per doppia presa, euro 40.129,81 per traghetto; euro 48.489,80 per pianale ribassato; euro 56.358,79 per maggiorazione collari; euro 27.723,36 per aumento del 7%). (3) Accertò il corrispettivo a credito di [OSCURATO:SOCIETA] dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1996 per euro 1.124.646,42 (euro 1.366.892,83 - euro 242.248,41).

Riconvocato per rispondere sul contenuto delle critiche del CTP di Pilkington e del CTP di [OSCURATO:SOCIETA], il CTU depositò un secondo elaborato peritale in data 05/05/2004, con il quale: (1) accertò differenze tariffarie per trasporti effettuati dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1996 (sempre con riferimento ai faldoni prodotti e non con riferimento al singolo anno di riferimento) per euro 1.446.449,53; (2) accertò oneri accessori fatturati e pagati da SIV, e, quindi, da detrarre, al fine del calcolo del minimo tariffario, per euro 242.248,41 (euro 56.676,54 per maggiorazione 6%; euro 12.870;11 per doppia presa; euro 40.129,81 per traghetto; euro 48.489,80 per pianale ribassato; euro 56.358,79 per maggiorazione collari; euro 27.723,36 per aumento del 7%). [OSCURATO:PERSONA] rilevò l'omessa applicazione nella seconda relazione peritale dello sconto tariffario del 5% per contrattazione diretta ex art. 13-bis D.M 18/11/1982, e l'opposta [OSCURATO:SOCIETA] contestò anche i chiarimenti resi dal CTU, sicché il Tribunale riconvocò nuovamente a chiarimenti il CTU con l'incarico di rispondere sulle questioni e produzioni effettuate nella precedente udienza del 14/15/2005, nonché di fornire ogni altra notizia utile ai fini del decidere.Il CTU depositò il terzo elaborato peritale in data 20/03/2007, con il quale, dopo aver dato atto che nella seconda perizia, a causa di una non corretta stampa, veniva saltato dal conteggio lo sconto tariffario del 5%: (1) ribadì il calcolo delle differenze tariffarie eventualmente dovute per trasporti effettuati dal 10 gennaio al 31 dicembre 1996 per euro 1.446.449,58, dal quale dovevano detrarsi euro 375.479,28 per abbattimento del 5% per contrattazione diretta, per un saldo pari ad euro 1.070.970,25. (2) Ribadì l'accertamento per oneri accessori fatturati e pagati da SIV, e, quindi, da detrarre, al fine del calcolo del minimo tariffario, per euro 242.248,41 (euro 56.676,54 per maggiorazione 6%; euro 12.870,11 per doppia presa; euro 40.129,81 per traghetto; euro 48.489,80 per pianale ribassato; euro 56.358,79 per maggiorazione collari; euro 27.723,36 per aumento del 7%), per modo che sarebbe risultato un saldo tariffario a credito di [OSCURATO:SOCIETA] dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1996 per euro 828.721,84. [OSCURATO:SOCIETA] contestò anche le risultanze della terza consulenza a chiarimenti espletata, chiese la concessione di ingiunzione provvisoriamente esecutiva per le somme risultanti dall'espletata CTU e la rinnovazione totale della CTU a mezzo di altro consulente.

Con provvedimento emesso fuori udienza in data 15/12/2007, il Tribunale rigettò l'istanza di ingiunzione ex art. 186-ter cod. proc. civ. avanzata da [OSCURATO:SOCIETA] e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissò udienza per la precisazione delle conclusioni.

Con ordinanza del 5/11/2011, il nuovo Giudice assegnatario fissò la comparizione delle parti davanti a sé per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. 3 Alla suddetta udienza, il Giudice diede lettura del dispositivo e depositò la motivazione della sentenza, con la quale: (1) revocò il decreto ingiuntivo opposto. (2) Condannò la Pilkington al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] della somma di euro 989.274,13 (...). (3) Rigettò le altre domande proposte dalle parti. (4) [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] di metà delle spese di lite (...), ponendo le spese di CTU a carico di entrambe le parti, per metà ciascuna.

Pilkington, con espressa riserva di gravame e di ripetizione delle somme versate, provvide al pagamento dell'importo oggetto di condanna.

4. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA] propose appello per i seguenti motivi: (1) omessa e/o insufficiente e comunque erronea motivazione su fatti e punti decisivi della controversia, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto come domande nuove quelle ulteriori proposte con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e per aver erroneamente dichiarato come inammissibile la domanda subordinata di indebito arricchimento. (2) Erronea e/o insufficiente motivazione su fatti e punti decisivi della controversia; violazione e falsa applicazione dell'art. 2 D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 463 e dell'art. 1, comma 3, della

I. 27/06/1993 n. 162, per avere le sentenza di primo grado erroneamente ritenuta l'intervenuta prescrizione annuale per tutti i trasporti effettuati sino al 29 marzo 1993. (3) Omessa e/o insufficiente motivazione su fatti e punti decisivi della controversia, per avere la sentenza gravata erroneamente ritenuto di condividere i conteggi operati dal CTU, disattendendo immotivatamente le critiche alla CTU sollevate dal CPT di [OSCURATO:SOCIETA]. (4) Vizio di motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], per non aver erroneamente conteggiato nel calcolo della distanza tariffaria (il CTU e, conseguentemente, il Giudice) anche il viaggio di ritorno a vuoto. (5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere il Tribunale erroneamente compensato per la metà le spese di lite e per aver violato il tariffario forense.

Pilkington si costituì sia al fine di contestare l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di appello proposti, sia per proporre appello incidentale avverso la sentenza di primo grado laddove questa: (1) avrebbe erroneamente accolto la domanda di pagamento proposta da [OSCURATO:PERSONA] per c.d. differenze tariffarie, nonostante la stessa non avesse fornito la prova di essere in possesso delle autorizzazioni al trasporto per conto terzi. (2) Avrebbe erroneamente omesso di detrarre dalla c.d. differenza tariffaria la somma di euro 242.248,41 per oneri accessori, fatturati da [OSCURATO:SOCIETA] e pagati da Pilkington. (3) Avrebbe erroneamente omesso di detrarre dal calcolo della c.d. differenza tariffaria lo sconto tariffario del 5% per contrattazione diretta ex art. 13-bis D.M 18/11/1982, aggiunto dall'art. 3 del D.M [OSCURATO:DATA_NASCITA].

5. Con sentenza n. 2181/2018, depositata in data 23/11/2018, oggetto di ricorso, la Corte di Appello dell'Aquila: (i) ha confermato la qualificazione di inammissibilità per la domanda [OSCURATO:SOCIETA] - non chiesta nel ricorso per decreto ingiuntivo, ma precisata nella sua definitività nelle note ex art. 183 n. 2 cod. proc. civ. nel giudizio di opposizione - relativa alla differenza tra il fatturato e il percepito. (il) Ha confermato la medesima inammissibilità per la domanda di risarcimento per il "maggior danno", perché non contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo. (iii) Ha confermato l'estinzione per prescrizione dei diritti azionati da [OSCURATO:SOCIETA] per il periodo antecedente al 28/03/1993, e cioè da quello dell'entrata in vigore del D.L. n. 82/1993, poi convertito nella

I. 162/1993, per essere antecedenti soggetti alla prescrizione annuale ex art. 2951 cod. civ., nonché per l'impossibilità di inquadramento del rapporto contrattuale in "appalto di servizi", con ciò rigettando la domanda di Transiv tesa all'affermazione del termine prescrizionale in dieci anni o, comunque, la sospensione dei termini prescrizionali sino alla data di cessazione del rapporto coordinato e continuativo. (iv) Ha rilevato una coerente "tracciabilità"della "specificazione del calcolo da cui il credito di Euro 989.274,13", perché importo dichiarato conseguente al criterio indicato dal Tribunale, cioè dalla detrazione dal maggior importo indicato dal CTU dei trasporti effettuati fino al 29/03/1993. (v) Ha escluso la carenza di motivazione della sentenza di primo grado per l'omesso esame delle critiche formulate alla CTU, ritenendo che nell'ultimo dei tre elaborati del CTU sarebbero state esaminate anche tutte le osservazioni critiche delle parti, con conferma dei "conteggi effettuati e delle ragioni poste a loro fondamento", così affermando corretta la condivisione delle risultanze della stessa CTU, valutando adeguato il richiamo alla relazione, perché sottintendente una compiuta e positiva condivisione del percorso argomentativo del CTU, così escludendo l'allora dedotto vizio di motivazione perché, con il mero richiamo ai chiarimenti del CTU, riteneva assolto l'onere motivazionale. (vi) Ha rigettato la censura di [OSCURATO:SOCIETA] relativa alla asserita violazione dell'art. 17 D.M. 18 novembre 1982, per l'esclusione dal calcolo tariffario del "viaggio di ritorno a vuoto"; ciò in quanto, ferma la possibilità di accordo tra le parti, ha ritenuta assente la specifica pattuizione tra le parti finalizzata ad assoggettare anche quel "ritorno" definito "a vuoto" al calcolo del corrispettivo nel rispetto sempre della c.d. tariffa "a forcella". (vii) Ha rigettato la censura relativa alla compensazione parziale delle spese di soccombenza, nonché quella relativa all'entità della liquidazione. (viii) Ha rigettato il primo motivo di appello incidentale di Pilkington (violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione alle disposizioni della

I. 298/1974), ritenendo comprovati in giudizio da parte di [OSCURATO:SOCIETA] i presupposti per l'applicabilità della speciale disciplina di cui alla

I. 298/74 ("tariffa a forcella"). (ix) Ha rigettato il secondo motivo di appello incidentale di Pilkington (mancata detrazione della c.d.

"differenza tariffaria" e mancata detrazione della differenza per contrattazione diretta) perché assente la domanda di restituzione e, quindi, per il rispetto del principio processuale di cui agli artt. 99 e112 cod. proc. civ., ha condiviso il decisum dal Tribunale di Vasto, non potendo, in assenza di detta domanda, aderirsi al conteggio del CTU che ne suggeriva "una detraibilità". (x) Considerata la reciproca soccombenza, per il rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale, ha compensato le spese del secondo grado.

6. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale tardivo.

7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ.

8. Il Pubblico Ministero non ha depositato le proprie conclusioni.

9. Parte ricorrente ha depositato memoria in data 26/5/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 132 c.p.c. - Nullità della sentenza per omessa motivazione e contraddittorietà in relazione all'art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.".

La ricorrente premette che il vizio denunziato si sostanzia nella mera replicazione di un decisum della sentenza di primo grado, anch'essa affetta da una sostanziale apparenza di motivazione, assolutamente non tracciabile e del tutto svincolata da ogni risultanza istruttoria.

Riporta quindi il punto della motivazione della decisione di primo grado e di quella di secondo grado, per poi esplicitare la critica.

La ricorrente deduce che in entrambe le decisioni viene affermato che l'importo di euro 989.274,13 (al cui pagamento è stata condannata la Pilkington in primo grado) deriverebbe dalla detrazione - rispetto all'importo globale indicato quale proprio credito da [OSCURATO:SOCIETA] - operata dal CTU nelle sue relazioni "dei trasporti effettuati fino al 29/3/1993", con scorporo dei crediti relativi al periodo prescritto.

La ricorrente afferma che così non sarebbe.

Espone, in particolare, la ricorrente che: nel giudizio di primo grado la CTU ha avuto sviluppo attraverso il deposito di tre relazioni, nelle date del 05/05/2004, del 28/11/2005 e del 20/03/2007.

In tutti gli elaborati il CTU ha preso in esame il periodo 10 gennaio 1986/31 gennaio 1996 ed ha proceduto ad un'analisi delle circa 20.000 bolle di trasporto e relative fatture "per fa/doni e non con riferimento al singolo anno di riferimento" accertando: (a) nel primo elaborato, una differenza a credito di [OSCURATO:SOCIETA] per un importo di euro 1.366.894,83.(b) Nel secondo elaborato, una differenza a credito di [OSCURATO:SOCIETA] per un importo di euro 1.446.449,53. (c) Nel terzo elaborato, una conferma della differenza a credito di [OSCURATO:SOCIETA] per l'importo di euro 1.446.449,53, ma a quell'importo "suggerendo" di apportare una detrazione per un preteso abbattimento del 5% per contrattazione diretta pari ad euro 375.479,28. (d) In tutti gli elaborati, un'indicazione di ulteriore "suggerito" deconto da apportare per complessivi indicati euro 242.248,41 (euro 56.000 circa per maggiorazione 6%; euro 12.870 circa per doppia presa; euro 40.130 circa per costi traghetti, euro 48.500 circa per pianale ribassato; euro 56.360 circa per maggiorazioni collari; euro 27.700 circa per aumento 7%).

Tutte le risultanze numeriche come sopra riportate -e quindi anche quelle da decontare di cui alle lett. (c) e (d) - sono state sviluppate per l'intero periodo gennaio 1986/dicembre 1996 e così non solo per il più ridotto periodo "non prescritto" del 31 marzo 1993/dicembre 1996.

La sentenza di primo grado, poi confermata da quella di secondo grado, ha stabilito l'importo della condanna in favore di [OSCURATO:SOCIETA] in euro 989.274,13.

Importo che la ricorrente denuncia come irricostruibile, intracciabile e privo di minima riscontrabilità rispetto alle risultanze istruttorie che, in via tecnica e logica, avrebbero dovuto "generarlo".

La ricorrente argomenta che la CTU ha proceduto a "rivisitare" tutte le circa n. 20.000 bolle e relative fatture nel corso del decennio del rapporto emesse da [OSCURATO:SOCIETA], non con una consecuzione temporale, ma "per tomi", cioè con un criterio di riferimento per tipologia di trasporti, distanza, luoghi di destinazione, etc.

Nella consulenza, dunque, non era stato riportato un tracciabile "totale per anno" né del fatturato, né dell'adeguamento del fatturato stesso alla tariffa minima inderogabile di legge c.d.

"a forcella", ma solo un elaborato foglio Excel di quasi seicento pagine, con sviluppo dichiarato di ogni singolo trasporto, "rivisitato" per distanza, tipologia di carico, tariffa, etc.

Quel conteggio del CTU si riferiva ad un arco temporale di anni dieci, mentre il periodo di interesse in sentenza andava dal 30 marzo 1993 al 31 dicembre 1996.

Gli stessi importi indicati da decontare da parte del CTU [relativi alle causali di cui alle lett. (c) e (d) sopra precisate] erano sempre relativi ad un arco temporale di anni dieci e non solo per il periodo di interesse, per come individuato quello non soggetto a prescrizione.

Dovendosi escludere che il Tribunale prima, e la Corte di Appello poi, abbiano in proprio proceduto alla "spunta" dei circa 20.000 documenti di trasporto e contabili intervenuti tra le parti nel corso degli anni - per individuare e conteggiare quelle efficienti per il calcolo temporalmente ridotto - la ricorrente argomenta che l'importo indicato nelle sentenze di primo e secondo grado sia privo di qualsivoglia possibile attinenza con le risultanze istruttorie emerse nel giudizio, così solo dovendolo qualificare come "irricostruibile".

La ricorrente reputa di rinvenire conferma ulteriore in ordine alla impossibilità di comprensione della conclusione/quantificazione riportata nella sentenza impugnata nella impossibilità matematica di pervenire a quel risultato numerico riportato nelle decisioni di primo e secondo grado, anche perché nella sentenza della Corte territoriale è esplicitamente affermato: "In questo caso, la Società ora appellata ha contestato sotto vari profili il diritto di credito dell'appellante, senza però allegare le predette detrazioni e senza chiederne la restituzione, per cui il Tribunale di Vasto ha correttamente ritenuto che le stesse, sebbene conteggiate dal CTU, non possano considerarsi nella decisione inerente al diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], anche questi motivi di appello non sono fondati." La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ne deduce che, se a quell'importo in sentenza non si è - correttamente - pervenuti sottraendo dal totale indicato dal CTU quelle altre componenti per la c.d.

"differenza tariffaria per oneri accessori" e quella per "contrattazione diretta", il percorso dell'operazione logico/matematico che a quel risultato ha condotto, rimarrebbe assolutamente oscuro e non decifrabile.

Quanto dedotto integrerebbe un vizio motivazionale denunziabile ai sensi dell'art. 360, 10 comma, n. 5, cod. proc. civ., in quanto ascrivibile alla impossibilità di comprendere le ragioni e quindi le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato.

In sostanza, la ricorrente denuncia una mera apparenza motivazionale, perché assente, non aliunde percepibile e obiettivamente incomprensibile quell'entità numerica non desumibile da alcun acquisito dato istruttorio.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 99 e 112 c.p.c. - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti - Incoerenza e contraddittorietà della decisione per recepimento acritico delle risultanze (erronee) della C.T.U.".

Il motivo, oltre ad essere in gran parte ripetitivo del primo, risulta di non agevole comprensione, sicché pare opportuno riportarne il contenuto testuale.

La ricorrente premette che, come riportato nel primo motivo, nel giudizio di primo grado il CTU ha proceduto al deposito di un primo elaborato peritale, di un secondo elaborato a chiarimento e di un terzo elaborato ad ulteriore chiarimento.

Prosegue poi (a partire da p. 20, ultimo §, del ricorso): «Tutti e tre gli elaborati - sin dal deposito, sempre oggetto di reiterata ferma critica da parte di [OSCURATO:SOCIETA]- sono costituiti da una prima parte "scritturata" (superficialmente) esplicativa della tematica di indagine tecnica nonché dello sviluppo in n. 586 fogli Excel della "rivisitazione" di ogni trasporto eseguito da [OSCURATO:SOCIETA] su commessa Pilkington o delle Società poi da quest'ultima incorporate ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].).

L'analisi anche solo "visiva" degli allegati fogli "excel" porta e deve portare ad una valutazione - evidentemente sfuggita nei due antecedenti gradi di giudizio, proprio e solo per l'impropria modalità redattiva dello sviluppo conteggi e della "pochezza" esplicativa nella scarna scritturazione - di erroneità di quelle risultanze, poi recepite nella motivazione delle sentenze di primo e secondo grado relativamente alla "quantità" di condanna pronunziata in favore della ricorrente e a carico della resistente.

Sviluppando l'assunto e - per quel che attiene al presente motivo, salvo quelli successivi - prendendo per acquisite e senza critiche le risultanze numeriche della C.T.U., nell'ultima colonna al margine destro dei tabulati sub "DIFFERENZA" vengono calcolate per ogni singolo trasporto commissionato a [OSCURATO:SOCIETA] le discrepanze del corrisposto rispetto al corretto sviluppo e conteggio della "tariffa a forcella".

La stessa colonna riporta dati contrassegnati numericamente con "0,0000" quando non ravvisata divergenza; dati numerici contrassegnati con il segno "-" (meno) quando ravvisato credito per [OSCURATO:SOCIETA] per violazione della tariffa minima di legge; dati numerici riportati "senza alcun segno matematico" quando ravvisata dal CTU una pretesa eccedenza del corrisposto da Pilkington a [OSCURATO:SOCIETA], perché in eccesso rispetto alla forcella della tariffa obbligatoria (ex legge 6 giugno 1974, n. 298„ nonché del D.P.R. 56/78 e del D.M. 18 novembre 1982) .Quella "colonna DIFFERENZE" formatasi ed evidenziante le differenze tariffarie riscontrate in eccesso ed in difetto dal CTU, viene poi sviluppata dallo stesso CTU "algebricamente", cioè con una sommatoria dei dati positivi e negativi, con la finale risultanza dell'individuazione del credito [OSCURATO:SOCIETA], però dopo la sottrazione di tutti quegli importi riconosciuti a credito di Pilkington per preteso corrisposto in eccesso.

Questa modalità di impostazione e di calcolo ha così portato un deconto dell'avere [OSCURATO:SOCIETA] per il solo periodo non coperto da prescrizione, cioè per il solo periodo dal 30 marzo 1993 sino al 31 dicembre 1996, per euro 319.856,62.

La decisione della Corte de L'Aquila, dunque, incorre nel denunziato vizio, perché sconfina in assoluta contraddittorietà; perché, in violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., accoglie una domanda mai ritualmente formulata, ancorché dichiarandone la necessità di rigetto».

3. Il terzo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del D.M. 18 novembre 1982 in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti".

La ricorrente deduce che, nel giudizio di primo e secondo grado, è stata oggetto di ampia discussione tra le parti la domanda [OSCURATO:SOCIETA] di sottoposizione al vaglio della congruità della tariffa a forcella dell'intero percorso di andata e ritorno per quei trasporti commissionati da Pilkington di lastre di vetro, comportanti uno speciale allestimento degli automezzi (cd. pupitre sfilabili) necessario per il trasporto di speciali cavalletti per il posizionamento verticale e la protezione delle lastre di vetro oggetto del relativo trasporto.

Il "cuore" della censura attiene alla parte della motivazione della sentenza impugnata nella quale la Corte territoriale ha rigettato la tesi, prospettata nel giudizio di appello da [OSCURATO:SOCIETA], secondo cui i trasporti da essa effettuati su committenza di Pilkington andavano soggetti alla previsione dell'art. 17 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] anche in relazione al viaggio di ritorno "a vuoto".

La censura di omesso esame su un punto decisivo viene proposta motivandone la rilevanza nel computo dell'avere [OSCURATO:SOCIETA].

Il CTU, nelle sue relazioni, avrebbe indirizzato secondo la propria personale opinione la decisione del primo Giudice - poi confermata in sede di appello - non valutando correttamente la particolarità e specificità dei trasporti eseguiti.

La tesi di [OSCURATO:SOCIETA] essendo stata quella di computo della distanza andata/ritorno di quei trasporti e di verifica della congruità o insufficienza del corrispettivo parametrato alla tariffa inderogabile di legge, la ricorrente denuncia che Il CTU, e le decisioni che ad esso si sono uniformate, hanno invece ritenuto non applicabile la tariffa per i viaggi di ritorno, perché valutato "vuoto" lo stesso ritorno, e perché dichiarato non presente in atti l'accordo tra le parti che avrebbe consentito di sottoporre a verifica di congruità e conformità alla tariffa inderogabile l'intera distanza chilometrica del trasporto, con computo, cioè, anche della distanza del viaggio di ritorno.

A detta della ricorrente, l'attenzione della Corte territoriale si è basata sull'assenza di accordo "integrativo" tra le parti, non avvedendosi della non necessarietà di accordo integrativo, perché il "viaggio di ritorno" non sarebbe stato mai ascrivibile alla categoria "a vuoto", in quanto "carico" del "pupitre" (cavalletto) da riconsegnare al proprietario/ committente Pilkington: ma tale omessa attenzione/qualificazione della specificità del trasporto avrebbe violato anche l'art. 12 comma 3 dello stesso D.M. 18/11/1982, perché "la distanza tariffaria va determinata tenendo conto dell'intero percorso compiuto dal veicolo utilizzato, comprensivo del ritorno con l'allestimento speciale voluto dal committente del trasporto, in applicazione del criterio dell'itinerario convenuto, previsto dal comma 3 dell'art. 12, del D.M [OSCURATO:DATA_NASCITA]".

4. Il quarto motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. - Omesso esame su un punto decisivo della controversia - Nullità della C.T.0 e vizio della decisione per acritico recepimento di quelle risultanze - Mera apparenza di motivazione".

La ricorrente denuncia quanto già oggetto del primo e del secondo motivo, e cioè che la Corte territoriale avrebbe omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla inidoneità della CTU con riferimento alle specifiche censure e critiche mosse dalla parte così da realizzare un macroscopico vizio di motivazione della sentenza.

La ricorrente deduce che lo sviluppo dei precedenti motivi già delinea il vizio specificamente denunziato con il presente, ma non lo esaurisce, ribadendo che la Corte territoriale aveva omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla inidoneità della CTU con riferimento alle specifiche censure e critiche mosse dalla parte così da realizzare un macroscopico vizio di motivazione della sentenza: in particolare, il consulente avrebbe palesemente disatteso il dettato normativo poiché, nel calcolare il prezzo del trasporto, aveva preso in considerazione il luogo di scarico intermedio e non l'ultimo luogo di scarico.

Ancora, la ricorrente deduce che l'art. 8 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] statuisce che per i carichi e gli scarichi intermedi successivi al primo, la tariffa di trasporto è maggiorata, per ciascun luogo di carico e scarico, di valori monetari predeterminati dal legislatore e commisurati alle classi dipeso.

In riferimento alle maggiorazioni tariffarie relative agli scarichi intermedi il CTU ha riportato pedissequamente gli importi indicati in fattura dalla [OSCURATO:SOCIETA], non applicando, di contro, nel calcolo delle maggiorazioni i valori prescritti ex lege dall'art 8 D.M [OSCURATO:DATA_NASCITA]. (...) "V) [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 4 bis D.M [OSCURATO:DATA_NASCITA]: 1) sono esenti dall'obbligo delle tariffe i trasporti di merci di volume fino a 34 metri cubi. 2) Le tariffe relative ai trasporti di merci il cui peso sia inferiore a 350 kg per metro cubo si calcolano secondo le seguenti formule: merci di peso fino a 147 kg per metro cubo" (omissis, n.d.r.) Secondo la ricorrente, dalla relazione del CTU non si evincerebbe alcun espresso riferimento a tali criteri di calcolo, né tantomeno può evincersi dall'analisi dello sviluppo tariffario l'utilizzazione di detto criterio.

Sarebbe, anzi, verosimile ritenere che per le merci voluminose il CTU si sia limitato a considerare il volume della merce senza aggiungere il numero fisso necessario. 5 Dal momento che tutti e quattro i motivi di ricorso vengono prospettati ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (fatta eccezione, in parte qua, dell'ultimo) e cioè per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio stato oggetto di discussione tra le parti, si impone una necessaria premessa - in disparte l'inammissibilità di tutte le censure nella parte in cui lamentano la non più denunciabile insufficienza motivazionale. 5.1 E' principio pacifico che la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato- ove riconosciuto- a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, attiene al nesso di causalità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo peraltro necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito, e non già la sola possibilità o probabilità di essa.

Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile per il solo fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile solo perché su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. si risolverebbe nell'investire la S.C. del controllo dell'iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito (Cass., Sez.

III, 10/6/2016, n. 11892; Cass. n. 22984/2004, seguite da numerose conformi). 5.2 Inoltre, nel vigore del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., secondo la lettura data dalle Sezioni Unite, «L'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie». 5.3 Le stesse Sezioni Unite hanno soggiunto che: «La riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. [OSCURATO:SOCIETA], è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione"» (Cass., Sez.

Un. n. 8053 del 2014, costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva).

Anomalia, questa, che è riconducibile alla violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ.

Ciò premesso, si passa allo scrutinio di ciascun motivo di ricorso.

6. Sul primo motivo di ricorso.

Con tale motivo la ricorrente denuncia l'asserita violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., e la conseguente nullità della sentenza per omessa o contraddittoria motivazione, in quanto la sentenza della Corte territoriale si sarebbe limitata a replicare la motivazione della pronuncia di primo grado, anch'essa affetta da sostanziale apparenza di motivazione.

Alla radice del vizio dedotto starebbe dunque l'acritico recepimento, da parte del giudice di prime cure, delle conclusioni del CTU senza tener conto delle critiche formulate nei confronti della CTU dal CTP della ricorrente.

In particolare, la ricorrente lamenta che tanto il giudice di primo grado quanto quello di appello abbiano determinato l'importo di condanna, pari ad euro 989.274,13, in modo irricostruibile, intracciabile e privo di minima riscontrabilità rispetto le risultanze istruttorie.

La Corte territoriale ha motivato al riguardo che "per quanto concerne la specificazione del calcolo da cui il credito di euro 989.274,13 è derivato si deve considerare che tale importo consegue proprio al criterio indicato dal Tribunale, cioè dalla detrazione dell'importo indicato dal consulente tecnico d'ufficio dei trasporti effettuati fino al 29/3/1993", e cioè quelli fulminati da prescrizione, in quanto il termine di prescrizione quinquennale si applica solo ai contratti successivi all'entrata in vigore del di. n. 82/1993, mentre quelli precedentemente stipulati sono soggetti al termine di prescrizione annuale di cui all'art. 2951 cod. civ. (p. 9, § 2.1, della sentenza, la quale fa specifico riferimento sul punto al pronunciamento reso in termini da Cass., 3/12/2014, 15231; Cass., 30/11/2010, n. 24265).Al riguardo va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (riferito al n. 5 dell'art. 360, 1° comma, cod. proc. civ.), "qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione e ciò in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass. n. 28647 del 2013; n. 10222 del 2009; Cass. n. 3881 del 2006), e ciò in quanto il richiamo, anche per relationem, implica una compiuta, positiva, valutazione del percorso argomentativo e dei principi e dei metodi scientifici seguiti dal consulente.

Diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, onde non incorrere in vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. n. 25862 del 2011; n. 10688 del 2008; n. 4797 del 2007).

Da tali principi consegue che per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui, come nella specie, il giudice dichiari di condividere il merito, è anzitutto, necessario che la parte alleghi di aver mosso critiche alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice a quo, e ne riporti, poi, per autosufficienza almeno i passaggi salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e rilevanza (Cass. n. 10222 del 2009; n. 23530 del 2013)" (così, Cass., Sez.

III, 11/6/2018, n. 15147; conformi Cass., Sez.

III, 24/4/2018, n. 10688; Cass., Sez.

III, 5/3/2019, n. 6328).

Su tale premessa, va rilevato che la ricorrente ha ottemperato all'onere di allegare di aver mosso critiche alla CTU, nonché a quello di riportarne i passaggi salienti ai fini dell'autosufficienza.Tuttavia - una volta denunciato che il conteggio "per differenza" operato dal CTU recepito dalla Corte territoriale (consistente nella detrazione dall'importo richiesto quello relativo al corrispettivo dei trasporti effettuati fino al 29/3/1993, in quanto prescritti) sarebbe errato -, la ricorrente avrebbe dovuto allegare ad esporre i propri conteggi, tali da condurre ad un eventuale risultato diverso, onere al quale la ricorrente non ha adempiuto.

Ne consegue l'inammissibilità del motivo.

7. Sul secondo motivo di ricorso.

Con tale motivo, di difficile comprensione, e comunque nella sostanza ripetitivo del primo, la ricorrente denuncia l'asserita violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., e la conseguente nullità della sentenza per mera apparenza motivazionale, perché assente, non aliunde percepibile e obiettivamente incomprensibile quell'entità numerica non desumibile da alcun acquisito dato istruttorio.

Nel controricorso di Pilkington si legge (a p.12) che con il terzo motivo di gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] alle pp. 33-37 dell'atto di appello venne censurata la sentenza impugnata limitatamente all'acritico recepimento delle conclusioni del CTU e all'omesso esame delle censure formulate dai CTP, senza formulare alcun rilievo in ordine alla erronea detrazione di cui al motivo di ricorso in esame.

Tale circostanza è comprovata dall'esame del fascicolo di secondo grado, da cui risulta che il motivo si fonda su di un presunto fatto decisivo che non è stato oggetto di discussione tra le parti in grado di appello.

Da ciò consegue l'inammissibilità del motivo.

8. Sul terzo motivo di ricorso.

Con tale motivo la ricorrente denuncia l'asserita violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., e la conseguente nullità della sentenza per omessa o contraddittoria motivazione, in quanto la Corte territoriale, recependo acriticamente le risultanze della CTU, è pervenuta ad escludere che i viaggi di ritorno fossero soggetti a calcolo tariffario, così violando l'art. 17 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA].In realtà, la Corte territoriale, nel pervenire al rigetto della domanda [OSCURATO:SOCIETA], ha fornito sul punto la adeguata motivazione che si riporta: "Un ulteriore motivo di appello concerne il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 17 del D.M del 18 novembre 1982 per l'esclusione dal calcolo tariffario del viaggio di ritorno a vuoto.

Secondo l'appellante, la norma predetta può essere applicata solo se conforme al principio dell'equa remunerazione del rapporto, dovendosi considerare in questo caso la particolarità dei trasporti eseguiti con veicoli dotati di speciali allestimenti e quindi destinati esclusivamente al trasporto di un determinato prodotto.

4.1. Sotto questo profilo si deve rilevare che, secondo l'art. 17 del citato Decreto, qualora per l'esecuzione del contratto di trasporto si debbano compiere percorsi a vuoto, le parti possano concordare preventivamente un compenso per la sola parte di percorso a vuoto che eccede i 100 km.

Tale disposizione, di carattere generale, è stata confermata dal parere ministeriale acquisito dal [OSCURATO:PERSONA] di Ufficio, dal quale è emerso che il viaq_gio di ritorno è soggetto a calcolo tariffario solo per effetto di una specifica pattuizione scritta tra le parti.

In effetti, sotto il profilo sistematico, si deve rilevare che la particolarità del trasporto dedotto in giudizio rispetto alla disposizione generale non può comportare la disapplicazione di quest'ultima, atteso che la stessa non esclude il diritto al compenso per il viaggio a vuoto, ma lo rimette alla concorde volontà delle parti.

In questo caso tale accordo non sussiste poiché, come il Tribunale ha rilevato, non è stato dimostrato che il tariffario prodotto dall'odierna appellante, dalla stessa richiamato anche nell'atto di citazione in appello, sia stato predisposto o accettato dall'altra parte." (punti 4 e

4.1. della sentenza; enfasi aggiunta, n.d.r.).

Tale motivazione, oltre ad essere articolata e completa, è suffragata: (i) dal parere ministeriale redatto dalla dottoressa Gamba, allegato alle stesse note critiche del CTP della ricorrente e acquisito dal CTU, dal quale si ricava che il viaggio di ritorno è soggetto a calcolo tariffario solo per effetto di una specifica pattuizione scritta tra le parti (cfr. p. 4.1 della sentenza). (li) Dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale "normalmente il viaggio di ritorno a vuoto non è retribuito, essendo retribuiti soltanto i percorsi a carico, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti" (Cass., 12/3/2007, n. 5704, enfasi aggiunta, n.d.r.).

Il motivo è pertanto inammissibile.

9. Sul quarto motivo di ricorso.

Con tale motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del D.M. 18 novembre 1982 in relazione all'art. 360, n. 5,cod. proc. civ.

Il motivo in esame va soggetto alle stesse considerazioni esposte con riferimento al primo motivo di ricorso.

10. Inammissibile, infine, risulta il quinto motivo di censura, relativo alle spese di lite, non ricorrendo, nella specie, alcuno dei vizi denunciati dalla Transiv, tanto con riguardo alla decisione di compensazione parziale delle spese, quanto a quella di pretesa (ma insussistente) violazione dei limiti tariffari).

11. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.

12. Stante l'inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo di Pilkington è inefficace ai sensi dell'articolo 334, 2° comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale.

Deriva da quanto precede, pertanto, che in una tale evenienza non può trovare applicazione - a carico del ricorrente incidentale - l'obbligo di versare (ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del Dpr n. 115 del 2002) un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass., Sez.

III, 17/01/2022, n. 1154).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1173/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Intimata - sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.2181/2018 depositata il 23/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito: "Transfiv", odierna ricorrente) - sul presupposto di aver effettuato trasporti di merci in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA]., di seguito: "Pilkington", odierna resistente e ricorrente incidentale) nel periodo compreso tra il 1986 ed il 1996 - con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 5/7/1998 ottenne dal Tribunale di Vasto ingiunzione di pagamento per l'importo di complessive lire 19.403.058.745, derivante dall'attività di trasporto di prodotti in vetro e fibra di vetro, importo così suddiviso: (a) lire 7.300.846.444 quale differenza tra le tariffe imposte dalla committente Pilkington e quelle (obbligatarie) previste dalla I. 298/1974 per trasporto vetro dal 1989 al 1996. (b) Lire 9.791.656.811 quale differenza tra le tariffe imposte dalla committente e quelle (obbligatarie) previste dalla I. 298/1974 per il trasporto di fibre dal 1989 al 1996. (c) Lire 203.098.327 per interessi maturati sulle suddette differenze tariffarie. (d) Lire 2.107.457.163 per le differenze residue rispetto a quanto pagato 1986 al 1995. Avverso il decreto ingiuntivo propose opposizione SIV (ora Pilkington), la quale: (i) dichiarò di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove. (il) Contestò la domanda di pagamento di [OSCURATO:SOCIETA] dell'importo di lire 19.403.058.745 e chiese la revoca del predetto decreto ingiuntivo, eccependo l'intervenuta prescrizione della differenza tariffaria per tutti i trasporti effettuati sino all'aprile 1993, data di entrata in vigore dell'art. 2 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 82, convertito con modificazioni dall'art. 1 della 1.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 162, atteso che la prima richiesta stragiudiziale era rappresentata dalla diffida del 13/03/1996. [OSCURATO:SOCIETA] si costituì contestando l'opposizione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di SIV al pagamento della complessiva somma di lire 17.295.601.582, integrando poi, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., le proprie richieste con l'importo di lire 3.288.352.748 relativo alla differenza tra le somme corrisposte e quelle fatturate. Il Tribunale di Vasto, espletata CTU, in primo luogo limitò la materia del contendere alle somme dedotte nel decreto ingiuntivo, qualificando quella di pagamento della somma sopra indicata come domanda nuova. Ritenne provata la titolarità, in capo a [OSCURATO:SOCIETA], delle autorizzazioni per il trasporto conto terzi, contestata dall'opponente, e accolse l'eccezione di prescrizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo applicabile nel caso in esame la prescrizione breve annuale di cui all'art. 2951 cod. civ., con esclusione della sospensione del relativo decorso. Il Tribunale considerò prescritti, relativamente alla differenza tariffaria di cui alla I. n. 298/1974, i diritti di credito per i trasporti effettuati fino al 29/3/1993, riconoscendo il diritto di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle differenze rispetto al regime di cui alla citata legge per il periodo successivo a tale data, escludendo però il diritto di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dei viaggi di ritorno, in mancanza del relativo accordo scritto. Il Tribunale escluse dal conteggio delle differenze tariffarie le somme a credito dell'opponente SIV, conseguenti alla previsione di un compenso superiore a quello di legge, in mancanza della specifica domanda e della dimostrazione, da parte dell'opponente, del relativo pagamento. Infine, per quanto concerne il pagamento delle differenze tra quanto fatturato da [OSCURATO:SOCIETA] e quanto alla stessa pagato, il Tribunale rilevò che il fatturato effettivo fosse notevolmente inferiore a quello di cui era stato chiesto il pagamento, rigettando quindi la relativa domanda. 2. Con ordinanza del 6/03/2001, il Tribunale ammise preliminarmente la CTU a mezzo del Dr. [OSCURATO:PERSONA]: (1) per accertare (...) i rapporti di dare avere tra le parti. (2) per stabilire, qualora risultasse un credito di [OSCURATO:SOCIETA], l'entità dello stesso, le prestazioni da cui era scaturito (con la specificazione delle singole causali) e l'anno in cui ogni singolo credito era maturato.Il CTU depositò un primo elaborato peritale in data 5/05/2004, con il quale: (1) accertò differenze tariffarie per trasporti effettuati dal 10 gennaio 1986 al 31 dicembre 1996 per euro 1.366.894,83. (2) Accertò oneri accessori fatturati e pagati dal SIV (e, quindi, da detrarre, al fine del calcolo del minimo tariffario) per euro 242.248,41 (euro 56.676,54 per maggiorazione 6%; euro 12.870,11 per doppia presa, euro 40.129,81 per traghetto; euro 48.489,80 per pianale ribassato; euro 56.358,79 per maggiorazione collari; euro 27.723,36 per aumento del 7%). (3) Accertò il corrispettivo a credito di [OSCURATO:SOCIETA] dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1996 per euro 1.124.646,42 (euro 1.366.892,83 - euro 242.248,41). Riconvocato per rispondere sul contenuto delle critiche del CTP di Pilkington e del CTP di [OSCURATO:SOCIETA], il CTU depositò un secondo elaborato peritale in data 05/05/2004, con il quale: (1) accertò differenze tariffarie per trasporti effettuati dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1996 (sempre con riferimento ai faldoni prodotti e non con riferimento al singolo anno di riferimento) per euro 1.446.449,53; (2) accertò oneri accessori fatturati e pagati da SIV, e, quindi, da detrarre, al fine del calcolo del minimo tariffario, per euro 242.248,41 (euro 56.676,54 per maggiorazione 6%; euro 12.870;11 per doppia presa; euro 40.129,81 per traghetto; euro 48.489,80 per pianale ribassato; euro 56.358,79 per maggiorazione collari; euro 27.723,36 per aumento del 7%). [OSCURATO:PERSONA] rilevò l'omessa applicazione nella seconda relazione peritale dello sconto tariffario del 5% per contrattazione diretta ex art. 13-bis D.M 18/11/1982, e l'opposta [OSCURATO:SOCIETA] contestò anche i chiarimenti resi dal CTU, sicché il Tribunale riconvocò nuovamente a chiarimenti il CTU con l'incarico di rispondere sulle questioni e produzioni effettuate nella precedente udienza del 14/15/2005, nonché di fornire ogni altra notizia utile ai fini del decidere.Il CTU depositò il terzo elaborato peritale in data 20/03/2007, con il quale, dopo aver dato atto che nella seconda perizia, a causa di una non corretta stampa, veniva saltato dal conteggio lo sconto tariffario del 5%: (1) ribadì il calcolo delle differenze tariffarie eventualmente dovute per trasporti effettuati dal 10 gennaio al 31 dicembre 1996 per euro 1.446.449,58, dal quale dovevano detrarsi euro 375.479,28 per abbattimento del 5% per contrattazione diretta, per un saldo pari ad euro 1.070.970,25. (2) Ribadì l'accertamento per oneri accessori fatturati e pagati da SIV, e, quindi, da detrarre, al fine del calcolo del minimo tariffario, per euro 242.248,41 (euro 56.676,54 per maggiorazione 6%; euro 12.870,11 per doppia presa; euro 40.129,81 per traghetto; euro 48.489,80 per pianale ribassato; euro 56.358,79 per maggiorazione collari; euro 27.723,36 per aumento del 7%), per modo che sarebbe risultato un saldo tariffario a credito di [OSCURATO:SOCIETA] dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1996 per euro 828.721,84. [OSCURATO:SOCIETA] contestò anche le risultanze della terza consulenza a chiarimenti espletata, chiese la concessione di ingiunzione provvisoriamente esecutiva per le somme risultanti dall'espletata CTU e la rinnovazione totale della CTU a mezzo di altro consulente. Con provvedimento emesso fuori udienza in data 15/12/2007, il Tribunale rigettò l'istanza di ingiunzione ex art. 186-ter cod. proc. civ. avanzata da [OSCURATO:SOCIETA] e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissò udienza per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 5/11/2011, il nuovo Giudice assegnatario fissò la comparizione delle parti davanti a sé per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. 3 Alla suddetta udienza, il Giudice diede lettura del dispositivo e depositò la motivazione della sentenza, con la quale: (1) revocò il decreto ingiuntivo opposto. (2) Condannò la Pilkington al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] della somma di euro 989.274,13 (...). (3) Rigettò le altre domande proposte dalle parti. (4) [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] di metà delle spese di lite (...), ponendo le spese di CTU a carico di entrambe le parti, per metà ciascuna. Pilkington, con espressa riserva di gravame e di ripetizione delle somme versate, provvide al pagamento dell'importo oggetto di condanna. 4. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA] propose appello per i seguenti motivi: (1) omessa e/o insufficiente e comunque erronea motivazione su fatti e punti decisivi della controversia, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto come domande nuove quelle ulteriori proposte con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e per aver erroneamente dichiarato come inammissibile la domanda subordinata di indebito arricchimento. (2) Erronea e/o insufficiente motivazione su fatti e punti decisivi della controversia; violazione e falsa applicazione dell'art. 2 D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 463 e dell'art. 1, comma 3, della I. 27/06/1993 n. 162, per avere le sentenza di primo grado erroneamente ritenuta l'intervenuta prescrizione annuale per tutti i trasporti effettuati sino al 29 marzo 1993. (3) Omessa e/o insufficiente motivazione su fatti e punti decisivi della controversia, per avere la sentenza gravata erroneamente ritenuto di condividere i conteggi operati dal CTU, disattendendo immotivatamente le critiche alla CTU sollevate dal CPT di [OSCURATO:SOCIETA]. (4) Vizio di motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], per non aver erroneamente conteggiato nel calcolo della distanza tariffaria (il CTU e, conseguentemente, il Giudice) anche il viaggio di ritorno a vuoto. (5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere il Tribunale erroneamente compensato per la metà le spese di lite e per aver violato il tariffario forense. Pilkington si costituì sia al fine di contestare l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di appello proposti, sia per proporre appello incidentale avverso la sentenza di primo grado laddove questa: (1) avrebbe erroneamente accolto la domanda di pagamento proposta da [OSCURATO:PERSONA] per c.d. differenze tariffarie, nonostante la stessa non avesse fornito la prova di essere in possesso delle autorizzazioni al trasporto per conto terzi. (2) Avrebbe erroneamente omesso di detrarre dalla c.d. differenza tariffaria la somma di euro 242.248,41 per oneri accessori, fatturati da [OSCURATO:SOCIETA] e pagati da Pilkington. (3) Avrebbe erroneamente omesso di detrarre dal calcolo della c.d. differenza tariffaria lo sconto tariffario del 5% per contrattazione diretta ex art. 13-bis D.M 18/11/1982, aggiunto dall'art. 3 del D.M [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5. Con sentenza n. 2181/2018, depositata in data 23/11/2018, oggetto di ricorso, la Corte di Appello dell'Aquila: (i) ha confermato la qualificazione di inammissibilità per la domanda [OSCURATO:SOCIETA] - non chiesta nel ricorso per decreto ingiuntivo, ma precisata nella sua definitività nelle note ex art. 183 n. 2 cod. proc. civ. nel giudizio di opposizione - relativa alla differenza tra il fatturato e il percepito. (il) Ha confermato la medesima inammissibilità per la domanda di risarcimento per il "maggior danno", perché non contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo. (iii) Ha confermato l'estinzione per prescrizione dei diritti azionati da [OSCURATO:SOCIETA] per il periodo antecedente al 28/03/1993, e cioè da quello dell'entrata in vigore del D.L. n. 82/1993, poi convertito nella I. 162/1993, per essere antecedenti soggetti alla prescrizione annuale ex art. 2951 cod. civ., nonché per l'impossibilità di inquadramento del rapporto contrattuale in "appalto di servizi", con ciò rigettando la domanda di Transiv tesa all'affermazione del termine prescrizionale in dieci anni o, comunque, la sospensione dei termini prescrizionali sino alla data di cessazione del rapporto coordinato e continuativo. (iv) Ha rilevato una coerente "tracciabilità"della "specificazione del calcolo da cui il credito di Euro 989.274,13", perché importo dichiarato conseguente al criterio indicato dal Tribunale, cioè dalla detrazione dal maggior importo indicato dal CTU dei trasporti effettuati fino al 29/03/1993. (v) Ha escluso la carenza di motivazione della sentenza di primo grado per l'omesso esame delle critiche formulate alla CTU, ritenendo che nell'ultimo dei tre elaborati del CTU sarebbero state esaminate anche tutte le osservazioni critiche delle parti, con conferma dei "conteggi effettuati e delle ragioni poste a loro fondamento", così affermando corretta la condivisione delle risultanze della stessa CTU, valutando adeguato il richiamo alla relazione, perché sottintendente una compiuta e positiva condivisione del percorso argomentativo del CTU, così escludendo l'allora dedotto vizio di motivazione perché, con il mero richiamo ai chiarimenti del CTU, riteneva assolto l'onere motivazionale. (vi) Ha rigettato la censura di [OSCURATO:SOCIETA] relativa alla asserita violazione dell'art. 17 D.M. 18 novembre 1982, per l'esclusione dal calcolo tariffario del "viaggio di ritorno a vuoto"; ciò in quanto, ferma la possibilità di accordo tra le parti, ha ritenuta assente la specifica pattuizione tra le parti finalizzata ad assoggettare anche quel "ritorno" definito "a vuoto" al calcolo del corrispettivo nel rispetto sempre della c.d. tariffa "a forcella". (vii) Ha rigettato la censura relativa alla compensazione parziale delle spese di soccombenza, nonché quella relativa all'entità della liquidazione. (viii) Ha rigettato il primo motivo di appello incidentale di Pilkington (violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione alle disposizioni della I. 298/1974), ritenendo comprovati in giudizio da parte di [OSCURATO:SOCIETA] i presupposti per l'applicabilità della speciale disciplina di cui alla I. 298/74 ("tariffa a forcella"). (ix) Ha rigettato il secondo motivo di appello incidentale di Pilkington (mancata detrazione della c.d. "differenza tariffaria" e mancata detrazione della differenza per contrattazione diretta) perché assente la domanda di restituzione e, quindi, per il rispetto del principio processuale di cui agli artt. 99 e112 cod. proc. civ., ha condiviso il decisum dal Tribunale di Vasto, non potendo, in assenza di detta domanda, aderirsi al conteggio del CTU che ne suggeriva "una detraibilità". (x) Considerata la reciproca soccombenza, per il rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale, ha compensato le spese del secondo grado. 6. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale tardivo. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ. 8. Il Pubblico Ministero non ha depositato le proprie conclusioni. 9. Parte ricorrente ha depositato memoria in data 26/5/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 132 c.p.c. - Nullità della sentenza per omessa motivazione e contraddittorietà in relazione all'art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.". La ricorrente premette che il vizio denunziato si sostanzia nella mera replicazione di un decisum della sentenza di primo grado, anch'essa affetta da una sostanziale apparenza di motivazione, assolutamente non tracciabile e del tutto svincolata da ogni risultanza istruttoria. Riporta quindi il punto della motivazione della decisione di primo grado e di quella di secondo grado, per poi esplicitare la critica. La ricorrente deduce che in entrambe le decisioni viene affermato che l'importo di euro 989.274,13 (al cui pagamento è stata condannata la Pilkington in primo grado) deriverebbe dalla detrazione - rispetto all'importo globale indicato quale proprio credito da [OSCURATO:SOCIETA] - operata dal CTU nelle sue relazioni "dei trasporti effettuati fino al 29/3/1993", con scorporo dei crediti relativi al periodo prescritto. La ricorrente afferma che così non sarebbe. Espone, in particolare, la ricorrente che: nel giudizio di primo grado la CTU ha avuto sviluppo attraverso il deposito di tre relazioni, nelle date del 05/05/2004, del 28/11/2005 e del 20/03/2007. In tutti gli elaborati il CTU ha preso in esame il periodo 10 gennaio 1986/31 gennaio 1996 ed ha proceduto ad un'analisi delle circa 20.000 bolle di trasporto e relative fatture "per fa/doni e non con riferimento al singolo anno di riferimento" accertando: (a) nel primo elaborato, una differenza a credito di [OSCURATO:SOCIETA] per un importo di euro 1.366.894,83.(b) Nel secondo elaborato, una differenza a credito di [OSCURATO:SOCIETA] per un importo di euro 1.446.449,53. (c) Nel terzo elaborato, una conferma della differenza a credito di [OSCURATO:SOCIETA] per l'importo di euro 1.446.449,53, ma a quell'importo "suggerendo" di apportare una detrazione per un preteso abbattimento del 5% per contrattazione diretta pari ad euro 375.479,28. (d) In tutti gli elaborati, un'indicazione di ulteriore "suggerito" deconto da apportare per complessivi indicati euro 242.248,41 (euro 56.000 circa per maggiorazione 6%; euro 12.870 circa per doppia presa; euro 40.130 circa per costi traghetti, euro 48.500 circa per pianale ribassato; euro 56.360 circa per maggiorazioni collari; euro 27.700 circa per aumento 7%). Tutte le risultanze numeriche come sopra riportate -e quindi anche quelle da decontare di cui alle lett. (c) e (d) - sono state sviluppate per l'intero periodo gennaio 1986/dicembre 1996 e così non solo per il più ridotto periodo "non prescritto" del 31 marzo 1993/dicembre 1996. La sentenza di primo grado, poi confermata da quella di secondo grado, ha stabilito l'importo della condanna in favore di [OSCURATO:SOCIETA] in euro 989.274,13. Importo che la ricorrente denuncia come irricostruibile, intracciabile e privo di minima riscontrabilità rispetto alle risultanze istruttorie che, in via tecnica e logica, avrebbero dovuto "generarlo". La ricorrente argomenta che la CTU ha proceduto a "rivisitare" tutte le circa n. 20.000 bolle e relative fatture nel corso del decennio del rapporto emesse da [OSCURATO:SOCIETA], non con una consecuzione temporale, ma "per tomi", cioè con un criterio di riferimento per tipologia di trasporti, distanza, luoghi di destinazione, etc. Nella consulenza, dunque, non era stato riportato un tracciabile "totale per anno" né del fatturato, né dell'adeguamento del fatturato stesso alla tariffa minima inderogabile di legge c.d. "a forcella", ma solo un elaborato foglio Excel di quasi seicento pagine, con sviluppo dichiarato di ogni singolo trasporto, "rivisitato" per distanza, tipologia di carico, tariffa, etc. Quel conteggio del CTU si riferiva ad un arco temporale di anni dieci, mentre il periodo di interesse in sentenza andava dal 30 marzo 1993 al 31 dicembre 1996. Gli stessi importi indicati da decontare da parte del CTU [relativi alle causali di cui alle lett. (c) e (d) sopra precisate] erano sempre relativi ad un arco temporale di anni dieci e non solo per il periodo di interesse, per come individuato quello non soggetto a prescrizione. Dovendosi escludere che il Tribunale prima, e la Corte di Appello poi, abbiano in proprio proceduto alla "spunta" dei circa 20.000 documenti di trasporto e contabili intervenuti tra le parti nel corso degli anni - per individuare e conteggiare quelle efficienti per il calcolo temporalmente ridotto - la ricorrente argomenta che l'importo indicato nelle sentenze di primo e secondo grado sia privo di qualsivoglia possibile attinenza con le risultanze istruttorie emerse nel giudizio, così solo dovendolo qualificare come "irricostruibile". La ricorrente reputa di rinvenire conferma ulteriore in ordine alla impossibilità di comprensione della conclusione/quantificazione riportata nella sentenza impugnata nella impossibilità matematica di pervenire a quel risultato numerico riportato nelle decisioni di primo e secondo grado, anche perché nella sentenza della Corte territoriale è esplicitamente affermato: "In questo caso, la Società ora appellata ha contestato sotto vari profili il diritto di credito dell'appellante, senza però allegare le predette detrazioni e senza chiederne la restituzione, per cui il Tribunale di Vasto ha correttamente ritenuto che le stesse, sebbene conteggiate dal CTU, non possano considerarsi nella decisione inerente al diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], anche questi motivi di appello non sono fondati." La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ne deduce che, se a quell'importo in sentenza non si è - correttamente - pervenuti sottraendo dal totale indicato dal CTU quelle altre componenti per la c.d. "differenza tariffaria per oneri accessori" e quella per "contrattazione diretta", il percorso dell'operazione logico/matematico che a quel risultato ha condotto, rimarrebbe assolutamente oscuro e non decifrabile. Quanto dedotto integrerebbe un vizio motivazionale denunziabile ai sensi dell'art. 360, 10 comma, n. 5, cod. proc. civ., in quanto ascrivibile alla impossibilità di comprendere le ragioni e quindi le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato. In sostanza, la ricorrente denuncia una mera apparenza motivazionale, perché assente, non aliunde percepibile e obiettivamente incomprensibile quell'entità numerica non desumibile da alcun acquisito dato istruttorio. 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 99 e 112 c.p.c. - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti - Incoerenza e contraddittorietà della decisione per recepimento acritico delle risultanze (erronee) della C.T.U.". Il motivo, oltre ad essere in gran parte ripetitivo del primo, risulta di non agevole comprensione, sicché pare opportuno riportarne il contenuto testuale. La ricorrente premette che, come riportato nel primo motivo, nel giudizio di primo grado il CTU ha proceduto al deposito di un primo elaborato peritale, di un secondo elaborato a chiarimento e di un terzo elaborato ad ulteriore chiarimento. Prosegue poi (a partire da p. 20, ultimo §, del ricorso): «Tutti e tre gli elaborati - sin dal deposito, sempre oggetto di reiterata ferma critica da parte di [OSCURATO:SOCIETA]- sono costituiti da una prima parte "scritturata" (superficialmente) esplicativa della tematica di indagine tecnica nonché dello sviluppo in n. 586 fogli Excel della "rivisitazione" di ogni trasporto eseguito da [OSCURATO:SOCIETA] su commessa Pilkington o delle Società poi da quest'ultima incorporate ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].). L'analisi anche solo "visiva" degli allegati fogli "excel" porta e deve portare ad una valutazione - evidentemente sfuggita nei due antecedenti gradi di giudizio, proprio e solo per l'impropria modalità redattiva dello sviluppo conteggi e della "pochezza" esplicativa nella scarna scritturazione - di erroneità di quelle risultanze, poi recepite nella motivazione delle sentenze di primo e secondo grado relativamente alla "quantità" di condanna pronunziata in favore della ricorrente e a carico della resistente. Sviluppando l'assunto e - per quel che attiene al presente motivo, salvo quelli successivi - prendendo per acquisite e senza critiche le risultanze numeriche della C.T.U., nell'ultima colonna al margine destro dei tabulati sub "DIFFERENZA" vengono calcolate per ogni singolo trasporto commissionato a [OSCURATO:SOCIETA] le discrepanze del corrisposto rispetto al corretto sviluppo e conteggio della "tariffa a forcella". La stessa colonna riporta dati contrassegnati numericamente con "0,0000" quando non ravvisata divergenza; dati numerici contrassegnati con il segno "-" (meno) quando ravvisato credito per [OSCURATO:SOCIETA] per violazione della tariffa minima di legge; dati numerici riportati "senza alcun segno matematico" quando ravvisata dal CTU una pretesa eccedenza del corrisposto da Pilkington a [OSCURATO:SOCIETA], perché in eccesso rispetto alla forcella della tariffa obbligatoria (ex legge 6 giugno 1974, n. 298„ nonché del D.P.R. 56/78 e del D.M. 18 novembre 1982) .Quella "colonna DIFFERENZE" formatasi ed evidenziante le differenze tariffarie riscontrate in eccesso ed in difetto dal CTU, viene poi sviluppata dallo stesso CTU "algebricamente", cioè con una sommatoria dei dati positivi e negativi, con la finale risultanza dell'individuazione del credito [OSCURATO:SOCIETA], però dopo la sottrazione di tutti quegli importi riconosciuti a credito di Pilkington per preteso corrisposto in eccesso. Questa modalità di impostazione e di calcolo ha così portato un deconto dell'avere [OSCURATO:SOCIETA] per il solo periodo non coperto da prescrizione, cioè per il solo periodo dal 30 marzo 1993 sino al 31 dicembre 1996, per euro 319.856,62. La decisione della Corte de L'Aquila, dunque, incorre nel denunziato vizio, perché sconfina in assoluta contraddittorietà; perché, in violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., accoglie una domanda mai ritualmente formulata, ancorché dichiarandone la necessità di rigetto». 3. Il terzo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del D.M. 18 novembre 1982 in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti". La ricorrente deduce che, nel giudizio di primo e secondo grado, è stata oggetto di ampia discussione tra le parti la domanda [OSCURATO:SOCIETA] di sottoposizione al vaglio della congruità della tariffa a forcella dell'intero percorso di andata e ritorno per quei trasporti commissionati da Pilkington di lastre di vetro, comportanti uno speciale allestimento degli automezzi (cd. pupitre sfilabili) necessario per il trasporto di speciali cavalletti per il posizionamento verticale e la protezione delle lastre di vetro oggetto del relativo trasporto. Il "cuore" della censura attiene alla parte della motivazione della sentenza impugnata nella quale la Corte territoriale ha rigettato la tesi, prospettata nel giudizio di appello da [OSCURATO:SOCIETA], secondo cui i trasporti da essa effettuati su committenza di Pilkington andavano soggetti alla previsione dell'art. 17 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] anche in relazione al viaggio di ritorno "a vuoto". La censura di omesso esame su un punto decisivo viene proposta motivandone la rilevanza nel computo dell'avere [OSCURATO:SOCIETA]. Il CTU, nelle sue relazioni, avrebbe indirizzato secondo la propria personale opinione la decisione del primo Giudice - poi confermata in sede di appello - non valutando correttamente la particolarità e specificità dei trasporti eseguiti. La tesi di [OSCURATO:SOCIETA] essendo stata quella di computo della distanza andata/ritorno di quei trasporti e di verifica della congruità o insufficienza del corrispettivo parametrato alla tariffa inderogabile di legge, la ricorrente denuncia che Il CTU, e le decisioni che ad esso si sono uniformate, hanno invece ritenuto non applicabile la tariffa per i viaggi di ritorno, perché valutato "vuoto" lo stesso ritorno, e perché dichiarato non presente in atti l'accordo tra le parti che avrebbe consentito di sottoporre a verifica di congruità e conformità alla tariffa inderogabile l'intera distanza chilometrica del trasporto, con computo, cioè, anche della distanza del viaggio di ritorno. A detta della ricorrente, l'attenzione della Corte territoriale si è basata sull'assenza di accordo "integrativo" tra le parti, non avvedendosi della non necessarietà di accordo integrativo, perché il "viaggio di ritorno" non sarebbe stato mai ascrivibile alla categoria "a vuoto", in quanto "carico" del "pupitre" (cavalletto) da riconsegnare al proprietario/ committente Pilkington: ma tale omessa attenzione/qualificazione della specificità del trasporto avrebbe violato anche l'art. 12 comma 3 dello stesso D.M. 18/11/1982, perché "la distanza tariffaria va determinata tenendo conto dell'intero percorso compiuto dal veicolo utilizzato, comprensivo del ritorno con l'allestimento speciale voluto dal committente del trasporto, in applicazione del criterio dell'itinerario convenuto, previsto dal comma 3 dell'art. 12, del D.M [OSCURATO:DATA_NASCITA]". 4. Il quarto motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. - Omesso esame su un punto decisivo della controversia - Nullità della C.T.0 e vizio della decisione per acritico recepimento di quelle risultanze - Mera apparenza di motivazione". La ricorrente denuncia quanto già oggetto del primo e del secondo motivo, e cioè che la Corte territoriale avrebbe omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla inidoneità della CTU con riferimento alle specifiche censure e critiche mosse dalla parte così da realizzare un macroscopico vizio di motivazione della sentenza. La ricorrente deduce che lo sviluppo dei precedenti motivi già delinea il vizio specificamente denunziato con il presente, ma non lo esaurisce, ribadendo che la Corte territoriale aveva omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla inidoneità della CTU con riferimento alle specifiche censure e critiche mosse dalla parte così da realizzare un macroscopico vizio di motivazione della sentenza: in particolare, il consulente avrebbe palesemente disatteso il dettato normativo poiché, nel calcolare il prezzo del trasporto, aveva preso in considerazione il luogo di scarico intermedio e non l'ultimo luogo di scarico. Ancora, la ricorrente deduce che l'art. 8 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] statuisce che per i carichi e gli scarichi intermedi successivi al primo, la tariffa di trasporto è maggiorata, per ciascun luogo di carico e scarico, di valori monetari predeterminati dal legislatore e commisurati alle classi dipeso. In riferimento alle maggiorazioni tariffarie relative agli scarichi intermedi il CTU ha riportato pedissequamente gli importi indicati in fattura dalla [OSCURATO:SOCIETA], non applicando, di contro, nel calcolo delle maggiorazioni i valori prescritti ex lege dall'art 8 D.M [OSCURATO:DATA_NASCITA]. (...) "V) [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 4 bis D.M [OSCURATO:DATA_NASCITA]: 1) sono esenti dall'obbligo delle tariffe i trasporti di merci di volume fino a 34 metri cubi. 2) Le tariffe relative ai trasporti di merci il cui peso sia inferiore a 350 kg per metro cubo si calcolano secondo le seguenti formule: merci di peso fino a 147 kg per metro cubo" (omissis, n.d.r.) Secondo la ricorrente, dalla relazione del CTU non si evincerebbe alcun espresso riferimento a tali criteri di calcolo, né tantomeno può evincersi dall'analisi dello sviluppo tariffario l'utilizzazione di detto criterio. Sarebbe, anzi, verosimile ritenere che per le merci voluminose il CTU si sia limitato a considerare il volume della merce senza aggiungere il numero fisso necessario. 5 Dal momento che tutti e quattro i motivi di ricorso vengono prospettati ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (fatta eccezione, in parte qua, dell'ultimo) e cioè per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio stato oggetto di discussione tra le parti, si impone una necessaria premessa - in disparte l'inammissibilità di tutte le censure nella parte in cui lamentano la non più denunciabile insufficienza motivazionale. 5.1 E' principio pacifico che la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato- ove riconosciuto- a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, attiene al nesso di causalità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo peraltro necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito, e non già la sola possibilità o probabilità di essa. Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile per il solo fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile solo perché su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. si risolverebbe nell'investire la S.C. del controllo dell'iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito (Cass., Sez. III, 10/6/2016, n. 11892; Cass. n. 22984/2004, seguite da numerose conformi). 5.2 Inoltre, nel vigore del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., secondo la lettura data dalle Sezioni Unite, «L'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie». 5.3 Le stesse Sezioni Unite hanno soggiunto che: «La riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. [OSCURATO:SOCIETA], è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione"» (Cass., Sez. Un. n. 8053 del 2014, costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva). Anomalia, questa, che è riconducibile alla violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. Ciò premesso, si passa allo scrutinio di ciascun motivo di ricorso. 6. Sul primo motivo di ricorso. Con tale motivo la ricorrente denuncia l'asserita violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., e la conseguente nullità della sentenza per omessa o contraddittoria motivazione, in quanto la sentenza della Corte territoriale si sarebbe limitata a replicare la motivazione della pronuncia di primo grado, anch'essa affetta da sostanziale apparenza di motivazione. Alla radice del vizio dedotto starebbe dunque l'acritico recepimento, da parte del giudice di prime cure, delle conclusioni del CTU senza tener conto delle critiche formulate nei confronti della CTU dal CTP della ricorrente. In particolare, la ricorrente lamenta che tanto il giudice di primo grado quanto quello di appello abbiano determinato l'importo di condanna, pari ad euro 989.274,13, in modo irricostruibile, intracciabile e privo di minima riscontrabilità rispetto le risultanze istruttorie. La Corte territoriale ha motivato al riguardo che "per quanto concerne la specificazione del calcolo da cui il credito di euro 989.274,13 è derivato si deve considerare che tale importo consegue proprio al criterio indicato dal Tribunale, cioè dalla detrazione dell'importo indicato dal consulente tecnico d'ufficio dei trasporti effettuati fino al 29/3/1993", e cioè quelli fulminati da prescrizione, in quanto il termine di prescrizione quinquennale si applica solo ai contratti successivi all'entrata in vigore del di. n. 82/1993, mentre quelli precedentemente stipulati sono soggetti al termine di prescrizione annuale di cui all'art. 2951 cod. civ. (p. 9, § 2.1, della sentenza, la quale fa specifico riferimento sul punto al pronunciamento reso in termini da Cass., 3/12/2014, 15231; Cass., 30/11/2010, n. 24265).Al riguardo va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (riferito al n. 5 dell'art. 360, 1° comma, cod. proc. civ.), "qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione e ciò in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass. n. 28647 del 2013; n. 10222 del 2009; Cass. n. 3881 del 2006), e ciò in quanto il richiamo, anche per relationem, implica una compiuta, positiva, valutazione del percorso argomentativo e dei principi e dei metodi scientifici seguiti dal consulente. Diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, onde non incorrere in vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. n. 25862 del 2011; n. 10688 del 2008; n. 4797 del 2007). Da tali principi consegue che per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui, come nella specie, il giudice dichiari di condividere il merito, è anzitutto, necessario che la parte alleghi di aver mosso critiche alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice a quo, e ne riporti, poi, per autosufficienza almeno i passaggi salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e rilevanza (Cass. n. 10222 del 2009; n. 23530 del 2013)" (così, Cass., Sez. III, 11/6/2018, n. 15147; conformi Cass., Sez. III, 24/4/2018, n. 10688; Cass., Sez. III, 5/3/2019, n. 6328). Su tale premessa, va rilevato che la ricorrente ha ottemperato all'onere di allegare di aver mosso critiche alla CTU, nonché a quello di riportarne i passaggi salienti ai fini dell'autosufficienza.Tuttavia - una volta denunciato che il conteggio "per differenza" operato dal CTU recepito dalla Corte territoriale (consistente nella detrazione dall'importo richiesto quello relativo al corrispettivo dei trasporti effettuati fino al 29/3/1993, in quanto prescritti) sarebbe errato -, la ricorrente avrebbe dovuto allegare ad esporre i propri conteggi, tali da condurre ad un eventuale risultato diverso, onere al quale la ricorrente non ha adempiuto. Ne consegue l'inammissibilità del motivo. 7. Sul secondo motivo di ricorso. Con tale motivo, di difficile comprensione, e comunque nella sostanza ripetitivo del primo, la ricorrente denuncia l'asserita violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., e la conseguente nullità della sentenza per mera apparenza motivazionale, perché assente, non aliunde percepibile e obiettivamente incomprensibile quell'entità numerica non desumibile da alcun acquisito dato istruttorio. Nel controricorso di Pilkington si legge (a p.12) che con il terzo motivo di gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] alle pp. 33-37 dell'atto di appello venne censurata la sentenza impugnata limitatamente all'acritico recepimento delle conclusioni del CTU e all'omesso esame delle censure formulate dai CTP, senza formulare alcun rilievo in ordine alla erronea detrazione di cui al motivo di ricorso in esame. Tale circostanza è comprovata dall'esame del fascicolo di secondo grado, da cui risulta che il motivo si fonda su di un presunto fatto decisivo che non è stato oggetto di discussione tra le parti in grado di appello. Da ciò consegue l'inammissibilità del motivo. 8. Sul terzo motivo di ricorso. Con tale motivo la ricorrente denuncia l'asserita violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., e la conseguente nullità della sentenza per omessa o contraddittoria motivazione, in quanto la Corte territoriale, recependo acriticamente le risultanze della CTU, è pervenuta ad escludere che i viaggi di ritorno fossero soggetti a calcolo tariffario, così violando l'art. 17 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA].In realtà, la Corte territoriale, nel pervenire al rigetto della domanda [OSCURATO:SOCIETA], ha fornito sul punto la adeguata motivazione che si riporta: "Un ulteriore motivo di appello concerne il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 17 del D.M del 18 novembre 1982 per l'esclusione dal calcolo tariffario del viaggio di ritorno a vuoto. Secondo l'appellante, la norma predetta può essere applicata solo se conforme al principio dell'equa remunerazione del rapporto, dovendosi considerare in questo caso la particolarità dei trasporti eseguiti con veicoli dotati di speciali allestimenti e quindi destinati esclusivamente al trasporto di un determinato prodotto. 4.1. Sotto questo profilo si deve rilevare che, secondo l'art. 17 del citato Decreto, qualora per l'esecuzione del contratto di trasporto si debbano compiere percorsi a vuoto, le parti possano concordare preventivamente un compenso per la sola parte di percorso a vuoto che eccede i 100 km. Tale disposizione, di carattere generale, è stata confermata dal parere ministeriale acquisito dal [OSCURATO:PERSONA] di Ufficio, dal quale è emerso che il viaq_gio di ritorno è soggetto a calcolo tariffario solo per effetto di una specifica pattuizione scritta tra le parti. In effetti, sotto il profilo sistematico, si deve rilevare che la particolarità del trasporto dedotto in giudizio rispetto alla disposizione generale non può comportare la disapplicazione di quest'ultima, atteso che la stessa non esclude il diritto al compenso per il viaggio a vuoto, ma lo rimette alla concorde volontà delle parti. In questo caso tale accordo non sussiste poiché, come il Tribunale ha rilevato, non è stato dimostrato che il tariffario prodotto dall'odierna appellante, dalla stessa richiamato anche nell'atto di citazione in appello, sia stato predisposto o accettato dall'altra parte." (punti 4 e 4.1. della sentenza; enfasi aggiunta, n.d.r.). Tale motivazione, oltre ad essere articolata e completa, è suffragata: (i) dal parere ministeriale redatto dalla dottoressa Gamba, allegato alle stesse note critiche del CTP della ricorrente e acquisito dal CTU, dal quale si ricava che il viaggio di ritorno è soggetto a calcolo tariffario solo per effetto di una specifica pattuizione scritta tra le parti (cfr. p. 4.1 della sentenza). (li) Dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale "normalmente il viaggio di ritorno a vuoto non è retribuito, essendo retribuiti soltanto i percorsi a carico, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti" (Cass., 12/3/2007, n. 5704, enfasi aggiunta, n.d.r.). Il motivo è pertanto inammissibile. 9. Sul quarto motivo di ricorso. Con tale motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del D.M. 18 novembre 1982 in relazione all'art. 360, n. 5,cod. proc. civ. Il motivo in esame va soggetto alle stesse considerazioni esposte con riferimento al primo motivo di ricorso. 10. Inammissibile, infine, risulta il quinto motivo di censura, relativo alle spese di lite, non ricorrendo, nella specie, alcuno dei vizi denunciati dalla Transiv, tanto con riguardo alla decisione di compensazione parziale delle spese, quanto a quella di pretesa (ma insussistente) violazione dei limiti tariffari). 11. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo. 12. Stante l'inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo di Pilkington è inefficace ai sensi dell'articolo 334, 2° comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale. Deriva da quanto precede, pertanto, che in una tale evenienza non può trovare applicazione - a carico del ricorrente incidentale - l'obbligo di versare (ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del Dpr n. 115 del 2002) un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass., Sez. III, 17/01/2022, n. 1154). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale
Decreto Cassazione n. 06715/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris