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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 1991

Cassazione n. 17787/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/07/1991 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di quella città di condanna per più reati di cui all'art. 73, comma 5, d.

P.R. n. 309/1990, oltre che per più ipotesi ai sensi dell'art. 391 ter, comma 3 cod. pen. (in Genova, agosto 2022), depositando anche successiva memoria, con la quale si è contestata la rilevata inammissibilità del ricorso; ritenuto che il ricorrente ha dedotto violazioni di legge, neppure argomentate e comunque insussistenti, quanto al vizio motivazionale non avendo neppure operato un effettivo confronto con le ampie giustificazioni offerte dai giudici dell'appello (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, la dosimetria della pena è stata giustificata alla stregua delle concrete modalità della condotta (l'imputato avendo ricevuto droga e apparecchi telefonici all'interno del carcere di Marassi, a seguito di un'azione perfettamente orchestrata che lo ha visto del tutto partecipe, egli avendo atteso all'interno del luogo di custodia il lancio del pacco effettuato dall'esterno dai complici) e della personalità dell'imputato, siccome gravato da precedenti, tra i quali alcuni per reati (rissa e lesioni) denotanti un'indole violenta, oltre che per rapina; che alla inammissibilità segue lhe condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] IN Ivo I , I ì''Lé2.L4, ‹,7'77) C C-1-5- .

DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/07/1991 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di quella città di condanna per più reati di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990, oltre che per più ipotesi ai sensi dell'art. 391 ter, comma 3 cod. pen. (in Genova, agosto 2022), depositando anche successiva memoria, con la quale si è contestata la rilevata inammissibilità del ricorso; ritenuto che il ricorrente ha dedotto violazioni di legge, neppure argomentate e comunque insussistenti, quanto al vizio motivazionale non avendo neppure operato un effettivo confronto con le ampie giustificazioni offerte dai giudici dell'appello (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, la dosimetria della pena è stata giustificata alla stregua delle concrete modalità della condotta (l'imputato avendo ricevuto droga e apparecchi telefonici all'interno del carcere di Marassi, a seguito di un'azione perfettamente orchestrata che lo ha visto del tutto partecipe, egli avendo atteso all'interno del luogo di custodia il lancio del pacco effettuato dall'esterno dai complici) e della personalità dell'imputato, siccome gravato da precedenti, tra i quali alcuni per reati (rissa e lesioni) denotanti un'indole violenta, oltre che per rapina; che alla inammissibilità segue lhe condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] IN Ivo I , I ì''Lé2.L4, ‹,7'77) C C-1-5- . DE
Sentenza Cassazione n. 17787/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris