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CassazionedecretoSezione LDecisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 22632/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6001-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 6001/2019 Cron.

Rep.

Ud. 22/06/2023 CC nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto n. cronologico 9978/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositato il 09/11/2018 R.G.N. 566/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto pronunciato il 09/11/2018 ai sensi dell'art. 739 c.p.c. la Corte d'appello di Venezia, terza sezione civile, ha rigettato “il reclamo” proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.739,2 comma c.p.c. avverso il decreto reso dal tribunale di Venezia in materia di attribuzione di quote di TFR.

2. A fondamento della decisione la Corte di appello ha sostenuto che il decreto impugnato fosse stato emesso in confronto di più parti e comunicato il 10/5/2018, mentre il reclamo era stato proposto tardivamente con atto depositato il 13/08/2018 oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art.739 c.p.c.; che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Padoan avevano introdotto un procedimento camerale con ricorso ex art. 737 c.c., art. 2122 c.c. e art. 12-bis legge n. 898/1970, che si era concluso con decreto motivato soggetto al reclamo davanti alla Corte d'appello come per regola generale che riguarda tutti i procedimenti relativi alle situazioni giuridiche connesse con la pronuncia di divorzio.

La Corte ha ritenuto perciò che il reclamo fosse improcedibile, lo ha rigettato ed ha confermato il provvedimento indicato in epigrafe; condannando “gli appellanti” in solido a rifondere le spese a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]

3. Avverso tale decreto è stato proposto ricorso per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi cui hanno resistito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] con autonomi controricorsi.

I ricorrenti e elli Reni hanno anche depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 737, 739 e 325 c.p.c. e art. 111 Cost in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto la Corte d'appello aveva erroneamente qualificato il provvedimento impugnato come decreto motivato e ritenuto di conseguenza che lo stesso dovesse essere oggetto di reclamo ex art. 739 c.p.c. entro il termine di 10 giorni dalla notificazione (essendo stato dato in confronto di più parti); il collegio avrebbe invece dovuto qualificare il provvedimento impugnato come sentenza e dichiarare l'ammissibilità dell'appello in quanto depositato entro il termine ordinario di 30 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato, come previsto dall'art. 325 c.p.c.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 737, 739 e 325 c.p.c. e art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. atteso che il provvedimento impugnato risultava anche radicalmente nullo in quanto emesso nella forma di decreto motivato, mentre avrebbe dovuto essere emesso nella forma di sentenza, dal momento che statuisce in merito a domande inerenti il riconoscimento di diritti soggettivi (determinazione della quota di T FR spettante ai sensi dell’art. 2122 c.c.);

3. Il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2122 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per la disposta conferma del provvedimento del tribunale di Venezia che aveva negato il diritto dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad una quota del TFR matu rato dal loro padre, de cuius [OSCURATO:PERSONA] , giudicandoli privi di un requisito (“lo stato di bisogno”) in realtà non richiesto dall'art. 2122 c.c. per il riconoscimento del diritto oggetto di causa.

4. Con il quarto motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell’art.9 legge n. 898/1970, e dell’art. 2122 c.c. in combinato disposto, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. nella misura in cui la Corte d'appello confermando il provvedimento del tribunale di Venezia oggetto del ricorso in appello ha determinato in modo errato la quota di TFR maturata dal defunto [OSCURATO:PERSONA] spettante alla ex moglie divorziata [OSCURATO:PERSONA].

5. Il quinto motivo solleva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1189 e 2122 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui confermando il provvedimento del tribunale di Venezia oggetto del ricorso in appello, la Corte di merito aveva ritenuto la ditta [OSCURATO:SOCIETA] (ex datrice di lavoro del defunto [OSCURATO:PERSONA]) già liberata dai propri obblighi di pagamento, avendo effettuato il versamento del TFR successivamente al decesso del lavoratore direttamente sul conto corrente intestato al lavoratore defunto.

Il collegio aveva qualificato tale pagamento come adempimento al creditore apparente effettuato in buona fede violando così le norme indicate. 6.- Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di difetto di procura speciale, dato che dalla procura rilasciata risulta che la delega sia stata conferita all'avvocato nella presente procedura di ricorso per cassazione ex articolo 111 della Costituzione e quindi per proporre ricorso straordinario.

Il fatto che vengano anche indicati ulteriori gradi e fasi non vale a rendere priva di specialità la volontà di conferire la procura per il predetto giudizio, essendo il relativo ricorso menzionato espressamente ed esplicitamente con denominazione scritta a mano, laddove il resto della procura risulta prestampato.

Vale la giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul punto e confermata anche dalla recente sentenza Cassazione civile, Sez. un., 09/12/2022 n.36057, nella quale è stato ribadito il seguente principio di diritto: “A seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso.

Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.” 7.- In secondo luogo d eve essere affermata l'ammissibilità del ricorso per Cassazione avverso il decreto in questione perché esso attiene in ogni caso ad un provvedimento dotato del carattere di decisorietà e definitività, caratterizzanti le cosiddette sentenze in senso sostanziale, quindi impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 della Costituzione, come ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1914/2016, sulla natura decisoria e definitiva della pronuncia in questione e comunque sulla sua attitudine ad incidere sui diritti sostanziali delle parti con efficacia di giudicato, cfr. anche Cassazione 25.753 del 2013 nonché Cass. Sez. un. n. 22238 del 2009).

Ciò vale ancor più in quanto, come si dirà in seguito, lo stesso decreto risulta emesso in una controversia regolata dall'art. 9 della legge n. 898/1970, il quale esplicitamente prevede la definizione della causa con procedimento da svolgersi di fronte al tribunale in camera di consiglio e da concludersi con sentenza (artt. 9 commi 1 e 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74). 8.- Vanno respinte inoltre le eccezioni di tardività delle questioni sollevate, sia perché si tratta di questioni di nullità che possono essere sollevate in ogni stato e grado del giudizio; sia perché l’interesse a sollevarle è scaturito dopo la pronuncia della Corte di appello che ha dichiarato inammissibile il reclamo ; sicch é rispetto al pregiudizio denunciato le censure in oggetto risultano assolutamente tempestive. 9.- I motivi 3, 4 e 5 sono inammissibili perché propongono censure su questioni di merito risolte in realtà solo dal giudice di primo grado e che non sono state affrontate dalla Corte di appello, essendo rimaste assorbite con la pronuncia di improcedibilità per tardività del reclamo; esse andranno invece proposte nella sede di rinvio a seguito dell’accoglimento del ricorso. 10.- I primi due motivi di ricorso vanno esaminati unitariamente per la connessione delle censure e sono fondati. 11.- Non è in discussione che gli attuali ricorrenti abbiano adito il tribunale di Venezia con procedimento in camera di consiglio chiedendo che venisse determinata la quota loro spettante del TFR e delle ulteriori retribuzioni di fine rapporto maturate nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] dal defunto [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ed ex coniuge divorziato di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano la determinazione della propria quota delle spettanze di fine rapporto in qualità di figli ai sensi dell'articolo 2122 c.c., mentre la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiedeva che venisse determinata la propria quota del trattamento di fine rapporto in qualità di ex coniuge del signor [OSCURATO:PERSONA] e quale quota parte della quota spettante, ai sensi dell'art. 2122 c.c. al coniuge superstite sig.ra [OSCURATO:PERSONA].

In tale giudizio si costituiva la signora Reni, attuale coniuge, con memoria di costituzione contenente domanda riconvenzionale contestando le domande dei ricorrenti e chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad una quota delle indennità previste dall'art.2122 c.c. nonché la quantificazione della stessa con condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in suo favore dell’importo determinato.

Successivamente si costituì in giudizio anche [OSCURATO:SOCIETA] la quale sosteneva di aver già corrisposto le somme in discussione dopo il decesso del lavoratore, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato allo stesso defunto presso Banca di Credito cooperativo di Marcon.

Nel corso del giudizio su ordine del collegio giudicante veniva acquisita la documentazione bancaria dalla quale risultava la conferma dei pagamenti effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA] dopo il decesso del dipendente a titolo di TFR per un importo totale di euro 21.933,34.

In esito alla udienza di discussione del ricorso il tribunale di Venezia ha depositato il 10/05/2018 il provvedimento n. 7788/2018 con il quale rigettava le domande presentate dai figli del lavoratore defunto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condannandoli alla rifusione delle spese di lite, sia in favore della convenuta Reni sia in favore della [OSCURATO:SOCIETA] accoglieva solo in parte la domanda presentata dalla signora Vianello, rigettando la domanda di condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della quota spettante alla signora Vianello e condannando quest'ultima alla rifusione delle spese di lite alla [OSCURATO:SOCIETA].

Nulla diceva il provvedimento in merito alla domanda di accertamento del diritto alla quota di TFR avanzata dalla signora Reni nè in relazione alla domanda di condanna avanzata dalla stessa nei confronti d ella [OSCURATO:SOCIETA] per il relativo pagamento.

In data 12/07/2018 il difensore della signora Reni notificava formalmente ai sig.ri Vianello e Padoan il provvedimento emesso dal tribunale di Venezia.

Analogamente in data 14/7/2018 anche il difensore della [OSCURATO:SOCIETA] notificava il provvedimento ai signori Vianello e Padoan.

In data 13 agosto 2018 i sig.ri Vianello e Padoan impugnavano il provvedimento presentando ricorso alla Corte d'appello di Venezia con il contenuto di cui in atti.

13. Alla luce di tali premesse, si discute se sia stato rispettato il termine previsto per l'impugnazione del provvedimento pronunciato dal tribunale di Venezia adito dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai fini della determinazione della quota di spettanza del trattamento di fine rapporto in qualità di figli e in qualità di ex coniuge divorziato del defunto [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima quale quota parte della quota spettante ai sensi dell'art.2122 c.c. al coniuge superstite [OSCURATO:PERSONA]. 14.- Va rilevato in proposito che il provvedimento di primo grado del tribunale di Venezia impugnato dagli attuali ricorrenti di fronte alla Corte d'appello di Venezia è un provvedimento che è stato reso nell'ambito di un procedimento contenzioso ed ha statuito in merito alla spettanza delle quote del TFR reclamata dagli eredi del defunto lavoratore ai sensi dell'art. 2122 c.c. ed ha anche risolto la controversia fra il coniuge superstite e l'ex coniuge divorziato del lavoratore in merito alla attribuzione della quota di TFRloro spettante, facendo applicazione delle specifiche disposizioni previste dalla legge n. 898 del 1970 che, oltre a stabilire il rito camerale come rito speciale da utilizzare per l'azione giudiziaria, esplicitamente prevede che il collegio giudichi della controversia con provvedimento in forma di sentenza. 15.- La domanda svolta dalla sig.ra era sì soggetta al rito ex art 737 c.p.c. ma il tribunale doveva pronunciarsi con sentenza e non con decreto, atteso che l’art. 9, comma 5 legge 1 dicembre 1970, n. 898 - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio - dispone espressamente il rito camerale, ma precisa che il provvedimento debba essere reso con sentenza.

16. Inoltre, con previsione in punto, lo stesso art 737 c.p.c. prevede che i provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.

E nel caso di specie, come si è già visto, la legge provvede altrimenti. 17.- Ancora, anche la procedura di reclamo ex art 739 c.p.c. ed i termini ivi stabiliti sono previsti dal codice di rito soltanto in caso di impugnazione dei decreti (“contro i decreti del giudice tutelare” dice la norma) e non contro le sentenze del giudice tutelare (quale avrebbe dovuto essere il provvedimento da pronunciare nel caso di specie secondo la legge n. 898/1970 cit.). 18.- Di più, nel caso di specie risultavano promosse con un unico ricorso questioni distinte che afferiscono alle quote del TFR spettant i ai figli per i quali bisognava provvedere nelle forme ordinarie con ricorso al giudice del lavoro; e a quella spettante al coniuge separato; inoltre era stata pure proposta una domanda riconvenzionale dello stesso attuale coniuge sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. 19.- Questa Corte pronunciando in un caso analogo con sentenza n. 26121 del 30/10/2008 ha affermato che: “L'espressa previsione contenuta nell'art. 9, ultimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per il quale la decisione delle controversie relative al conseguimento da parte del coniuge divorziato di una quota di pensione di reversibilità spettante all'altro coniuge, deve essere resa con sentenza, comporta che, a prescindere dalle forme o dal rito da adottare in tali controversie, la pronuncia sulle stesse è suscettibile d'impugnazione entro i termini ordinari di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., atteso che le eventuali peculiarità del procedimento, che conduce alla emanazione o del provvedimento finale, non sono idonee, in difetto di specifiche indicazioni legislative, a sottrarre quest'ultimo all'operatività dei termini per la proposizione del gravame contro le sentenze” (in senso conforme n. 75/1997).

Ciò in conformità con il principio generale, costantemente affermato da questa Corte (Cass. Sez. un. 27 gennaio 1993, n. 1010), secondo il quale quando la legge richiede per un provvedimento del giudice la forma della sentenza, le forme particolari del procedimento che conduce alla sua emanazione non sono idonee - in difetto di specifiche indicazioni legislative - a degradare a mera apparenza formale la definizione del provvedimento ed a sottrarlo all'operatività dei termini per la proposizione dei gravami avverso le sentenze previsti in via generale dagli artt. 325 e 327 c.p.c.

Tale principio generale è stato riaffermato da questa Corte con le sentenze nn. 74 del 1994 e 5629 del 1996 a proposito dei procedimenti camerali in materia di dichiarazione di paternità naturale e con le sentenze nn. 5433 del 1995 e 10942 del 1997 in materia di divorzio e va confermato in questa sede. 20.- Per tutti i motivi fin qui esposti il decreto reso dal tribunale era dunque impugnabile nel termine di 30 giorni dalla notifica secondo la regola generale e non entro 10 giorni dalla notifica (nei confronti di più parti) secondo la previsione dell’art.739, 2 comma, c.p.c. 20.- Il ricorso deve essere dunque accolto in relazione ai motivi primo e secondo, e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio in conformità ai principi sopra affermati e per la liquidazione delle spese del giudizio anche di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi di rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6001-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 6001/2019 Cron. Rep. Ud. 22/06/2023 CC nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto n. cronologico 9978/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositato il 09/11/2018 R.G.N. 566/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto pronunciato il 09/11/2018 ai sensi dell'art. 739 c.p.c. la Corte d'appello di Venezia, terza sezione civile, ha rigettato “il reclamo” proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.739,2 comma c.p.c. avverso il decreto reso dal tribunale di Venezia in materia di attribuzione di quote di TFR. 2. A fondamento della decisione la Corte di appello ha sostenuto che il decreto impugnato fosse stato emesso in confronto di più parti e comunicato il 10/5/2018, mentre il reclamo era stato proposto tardivamente con atto depositato il 13/08/2018 oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art.739 c.p.c.; che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Padoan avevano introdotto un procedimento camerale con ricorso ex art. 737 c.c., art. 2122 c.c. e art. 12-bis legge n. 898/1970, che si era concluso con decreto motivato soggetto al reclamo davanti alla Corte d'appello come per regola generale che riguarda tutti i procedimenti relativi alle situazioni giuridiche connesse con la pronuncia di divorzio. La Corte ha ritenuto perciò che il reclamo fosse improcedibile, lo ha rigettato ed ha confermato il provvedimento indicato in epigrafe; condannando “gli appellanti” in solido a rifondere le spese a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] 3. Avverso tale decreto è stato proposto ricorso per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi cui hanno resistito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] con autonomi controricorsi. I ricorrenti e elli Reni hanno anche depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 737, 739 e 325 c.p.c. e art. 111 Cost in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto la Corte d'appello aveva erroneamente qualificato il provvedimento impugnato come decreto motivato e ritenuto di conseguenza che lo stesso dovesse essere oggetto di reclamo ex art. 739 c.p.c. entro il termine di 10 giorni dalla notificazione (essendo stato dato in confronto di più parti); il collegio avrebbe invece dovuto qualificare il provvedimento impugnato come sentenza e dichiarare l'ammissibilità dell'appello in quanto depositato entro il termine ordinario di 30 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato, come previsto dall'art. 325 c.p.c. 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 737, 739 e 325 c.p.c. e art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. atteso che il provvedimento impugnato risultava anche radicalmente nullo in quanto emesso nella forma di decreto motivato, mentre avrebbe dovuto essere emesso nella forma di sentenza, dal momento che statuisce in merito a domande inerenti il riconoscimento di diritti soggettivi (determinazione della quota di T FR spettante ai sensi dell’art. 2122 c.c.); 3. Il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2122 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per la disposta conferma del provvedimento del tribunale di Venezia che aveva negato il diritto dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad una quota del TFR matu rato dal loro padre, de cuius [OSCURATO:PERSONA] , giudicandoli privi di un requisito (“lo stato di bisogno”) in realtà non richiesto dall'art. 2122 c.c. per il riconoscimento del diritto oggetto di causa. 4. Con il quarto motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell’art.9 legge n. 898/1970, e dell’art. 2122 c.c. in combinato disposto, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. nella misura in cui la Corte d'appello confermando il provvedimento del tribunale di Venezia oggetto del ricorso in appello ha determinato in modo errato la quota di TFR maturata dal defunto [OSCURATO:PERSONA] spettante alla ex moglie divorziata [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il quinto motivo solleva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1189 e 2122 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui confermando il provvedimento del tribunale di Venezia oggetto del ricorso in appello, la Corte di merito aveva ritenuto la ditta [OSCURATO:SOCIETA] (ex datrice di lavoro del defunto [OSCURATO:PERSONA]) già liberata dai propri obblighi di pagamento, avendo effettuato il versamento del TFR successivamente al decesso del lavoratore direttamente sul conto corrente intestato al lavoratore defunto. Il collegio aveva qualificato tale pagamento come adempimento al creditore apparente effettuato in buona fede violando così le norme indicate. 6.- Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di difetto di procura speciale, dato che dalla procura rilasciata risulta che la delega sia stata conferita all'avvocato nella presente procedura di ricorso per cassazione ex articolo 111 della Costituzione e quindi per proporre ricorso straordinario. Il fatto che vengano anche indicati ulteriori gradi e fasi non vale a rendere priva di specialità la volontà di conferire la procura per il predetto giudizio, essendo il relativo ricorso menzionato espressamente ed esplicitamente con denominazione scritta a mano, laddove il resto della procura risulta prestampato. Vale la giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul punto e confermata anche dalla recente sentenza Cassazione civile, Sez. un., 09/12/2022 n.36057, nella quale è stato ribadito il seguente principio di diritto: “A seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.” 7.- In secondo luogo d eve essere affermata l'ammissibilità del ricorso per Cassazione avverso il decreto in questione perché esso attiene in ogni caso ad un provvedimento dotato del carattere di decisorietà e definitività, caratterizzanti le cosiddette sentenze in senso sostanziale, quindi impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 della Costituzione, come ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1914/2016, sulla natura decisoria e definitiva della pronuncia in questione e comunque sulla sua attitudine ad incidere sui diritti sostanziali delle parti con efficacia di giudicato, cfr. anche Cassazione 25.753 del 2013 nonché Cass. Sez. un. n. 22238 del 2009). Ciò vale ancor più in quanto, come si dirà in seguito, lo stesso decreto risulta emesso in una controversia regolata dall'art. 9 della legge n. 898/1970, il quale esplicitamente prevede la definizione della causa con procedimento da svolgersi di fronte al tribunale in camera di consiglio e da concludersi con sentenza (artt. 9 commi 1 e 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74). 8.- Vanno respinte inoltre le eccezioni di tardività delle questioni sollevate, sia perché si tratta di questioni di nullità che possono essere sollevate in ogni stato e grado del giudizio; sia perché l’interesse a sollevarle è scaturito dopo la pronuncia della Corte di appello che ha dichiarato inammissibile il reclamo ; sicch é rispetto al pregiudizio denunciato le censure in oggetto risultano assolutamente tempestive. 9.- I motivi 3, 4 e 5 sono inammissibili perché propongono censure su questioni di merito risolte in realtà solo dal giudice di primo grado e che non sono state affrontate dalla Corte di appello, essendo rimaste assorbite con la pronuncia di improcedibilità per tardività del reclamo; esse andranno invece proposte nella sede di rinvio a seguito dell’accoglimento del ricorso. 10.- I primi due motivi di ricorso vanno esaminati unitariamente per la connessione delle censure e sono fondati. 11.- Non è in discussione che gli attuali ricorrenti abbiano adito il tribunale di Venezia con procedimento in camera di consiglio chiedendo che venisse determinata la quota loro spettante del TFR e delle ulteriori retribuzioni di fine rapporto maturate nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] dal defunto [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ed ex coniuge divorziato di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano la determinazione della propria quota delle spettanze di fine rapporto in qualità di figli ai sensi dell'articolo 2122 c.c., mentre la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiedeva che venisse determinata la propria quota del trattamento di fine rapporto in qualità di ex coniuge del signor [OSCURATO:PERSONA] e quale quota parte della quota spettante, ai sensi dell'art. 2122 c.c. al coniuge superstite sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. In tale giudizio si costituiva la signora Reni, attuale coniuge, con memoria di costituzione contenente domanda riconvenzionale contestando le domande dei ricorrenti e chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad una quota delle indennità previste dall'art.2122 c.c. nonché la quantificazione della stessa con condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in suo favore dell’importo determinato. Successivamente si costituì in giudizio anche [OSCURATO:SOCIETA] la quale sosteneva di aver già corrisposto le somme in discussione dopo il decesso del lavoratore, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato allo stesso defunto presso Banca di Credito cooperativo di Marcon. Nel corso del giudizio su ordine del collegio giudicante veniva acquisita la documentazione bancaria dalla quale risultava la conferma dei pagamenti effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA] dopo il decesso del dipendente a titolo di TFR per un importo totale di euro 21.933,34. In esito alla udienza di discussione del ricorso il tribunale di Venezia ha depositato il 10/05/2018 il provvedimento n. 7788/2018 con il quale rigettava le domande presentate dai figli del lavoratore defunto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condannandoli alla rifusione delle spese di lite, sia in favore della convenuta Reni sia in favore della [OSCURATO:SOCIETA] accoglieva solo in parte la domanda presentata dalla signora Vianello, rigettando la domanda di condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della quota spettante alla signora Vianello e condannando quest'ultima alla rifusione delle spese di lite alla [OSCURATO:SOCIETA]. Nulla diceva il provvedimento in merito alla domanda di accertamento del diritto alla quota di TFR avanzata dalla signora Reni nè in relazione alla domanda di condanna avanzata dalla stessa nei confronti d ella [OSCURATO:SOCIETA] per il relativo pagamento. In data 12/07/2018 il difensore della signora Reni notificava formalmente ai sig.ri Vianello e Padoan il provvedimento emesso dal tribunale di Venezia. Analogamente in data 14/7/2018 anche il difensore della [OSCURATO:SOCIETA] notificava il provvedimento ai signori Vianello e Padoan. In data 13 agosto 2018 i sig.ri Vianello e Padoan impugnavano il provvedimento presentando ricorso alla Corte d'appello di Venezia con il contenuto di cui in atti. 13. Alla luce di tali premesse, si discute se sia stato rispettato il termine previsto per l'impugnazione del provvedimento pronunciato dal tribunale di Venezia adito dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai fini della determinazione della quota di spettanza del trattamento di fine rapporto in qualità di figli e in qualità di ex coniuge divorziato del defunto [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima quale quota parte della quota spettante ai sensi dell'art.2122 c.c. al coniuge superstite [OSCURATO:PERSONA]. 14.- Va rilevato in proposito che il provvedimento di primo grado del tribunale di Venezia impugnato dagli attuali ricorrenti di fronte alla Corte d'appello di Venezia è un provvedimento che è stato reso nell'ambito di un procedimento contenzioso ed ha statuito in merito alla spettanza delle quote del TFR reclamata dagli eredi del defunto lavoratore ai sensi dell'art. 2122 c.c. ed ha anche risolto la controversia fra il coniuge superstite e l'ex coniuge divorziato del lavoratore in merito alla attribuzione della quota di TFRloro spettante, facendo applicazione delle specifiche disposizioni previste dalla legge n. 898 del 1970 che, oltre a stabilire il rito camerale come rito speciale da utilizzare per l'azione giudiziaria, esplicitamente prevede che il collegio giudichi della controversia con provvedimento in forma di sentenza. 15.- La domanda svolta dalla sig.ra era sì soggetta al rito ex art 737 c.p.c. ma il tribunale doveva pronunciarsi con sentenza e non con decreto, atteso che l’art. 9, comma 5 legge 1 dicembre 1970, n. 898 - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio - dispone espressamente il rito camerale, ma precisa che il provvedimento debba essere reso con sentenza. 16. Inoltre, con previsione in punto, lo stesso art 737 c.p.c. prevede che i provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti. E nel caso di specie, come si è già visto, la legge provvede altrimenti. 17.- Ancora, anche la procedura di reclamo ex art 739 c.p.c. ed i termini ivi stabiliti sono previsti dal codice di rito soltanto in caso di impugnazione dei decreti (“contro i decreti del giudice tutelare” dice la norma) e non contro le sentenze del giudice tutelare (quale avrebbe dovuto essere il provvedimento da pronunciare nel caso di specie secondo la legge n. 898/1970 cit.). 18.- Di più, nel caso di specie risultavano promosse con un unico ricorso questioni distinte che afferiscono alle quote del TFR spettant i ai figli per i quali bisognava provvedere nelle forme ordinarie con ricorso al giudice del lavoro; e a quella spettante al coniuge separato; inoltre era stata pure proposta una domanda riconvenzionale dello stesso attuale coniuge sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. 19.- Questa Corte pronunciando in un caso analogo con sentenza n. 26121 del 30/10/2008 ha affermato che: “L'espressa previsione contenuta nell'art. 9, ultimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per il quale la decisione delle controversie relative al conseguimento da parte del coniuge divorziato di una quota di pensione di reversibilità spettante all'altro coniuge, deve essere resa con sentenza, comporta che, a prescindere dalle forme o dal rito da adottare in tali controversie, la pronuncia sulle stesse è suscettibile d'impugnazione entro i termini ordinari di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., atteso che le eventuali peculiarità del procedimento, che conduce alla emanazione o del provvedimento finale, non sono idonee, in difetto di specifiche indicazioni legislative, a sottrarre quest'ultimo all'operatività dei termini per la proposizione del gravame contro le sentenze” (in senso conforme n. 75/1997). Ciò in conformità con il principio generale, costantemente affermato da questa Corte (Cass. Sez. un. 27 gennaio 1993, n. 1010), secondo il quale quando la legge richiede per un provvedimento del giudice la forma della sentenza, le forme particolari del procedimento che conduce alla sua emanazione non sono idonee - in difetto di specifiche indicazioni legislative - a degradare a mera apparenza formale la definizione del provvedimento ed a sottrarlo all'operatività dei termini per la proposizione dei gravami avverso le sentenze previsti in via generale dagli artt. 325 e 327 c.p.c. Tale principio generale è stato riaffermato da questa Corte con le sentenze nn. 74 del 1994 e 5629 del 1996 a proposito dei procedimenti camerali in materia di dichiarazione di paternità naturale e con le sentenze nn. 5433 del 1995 e 10942 del 1997 in materia di divorzio e va confermato in questa sede. 20.- Per tutti i motivi fin qui esposti il decreto reso dal tribunale era dunque impugnabile nel termine di 30 giorni dalla notifica secondo la regola generale e non entro 10 giorni dalla notifica (nei confronti di più parti) secondo la previsione dell’art.739, 2 comma, c.p.c. 20.- Il ricorso deve essere dunque accolto in relazione ai motivi primo e secondo, e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio in conformità ai principi sopra affermati e per la liquidazione delle spese del giudizio anche di legittimità. P.Q.M. Accoglie i primi due motivi di rico
Decreto Cassazione n. 22632/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris