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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025

Cassazione n. 04732/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 15/ RG. 23791 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili in fatto volti a contestare il contenuto della testimonianza dell'operante aggredito con uno spintine che esclude la ricostruzione alternativa della resistenza passiva (pag. 3); ritenuto che i motivi sul trattamento sanzionatorio, quantificato quasi sui minimi di legge, sono generici ed aspecifici alla luce della gravità del fatto e dei precedenti del ricorrente che la sentenza ha doverosamente evidenziato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrentral pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera et17 pra [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 15/ RG. 23791 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili in fatto volti a contestare il contenuto della testimonianza dell'operante aggredito con uno spintine che esclude la ricostruzione alternativa della resistenza passiva (pag. 3); ritenuto che i motivi sul trattamento sanzionatorio, quantificato quasi sui minimi di legge, sono generici ed aspecifici alla luce della gravità del fatto e dei precedenti del ricorrente che la sentenza ha doverosamente evidenziato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrentral pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera et17 pra [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 04732/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris