Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 febbraio 2021

Cassazione n. 33540/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza dal Tribunale di Brindisi, assolveva [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 181 comma 1 D.Igs. 42/2004, art. 44 lett.b), 65, 72, 94 e 95 D.p.r. 380/2001 (capo A), perché non punibili per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. 2.

Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta vizio della motivazione e violazione di legge in ordine declaratoria di prescrizione del reato.

Deduce infatti che il tempus commissi delicti non è quello indicato nel capo di imputazione (il 01/04/2016), corrispondente alla data in cui è stato disposto il sequestro preventivo, ma quello risultante dall'allegato CNR del Corpo forestale dello Stato, da dove risulta che in data 24/03/2016 gli accertatori facevano accesso nei luoghi ove si realizzavano le opere edilizie contestate.

Pertanto, assumendo come dies a quo la data del 24 marzo 2016, quale data dell'accertamento della violazione, e considerando 14 giorni di sospensione, la prescrizione si è maturata il 7 aprile 2021, dunque prima della sentenza impugnata, emessa il 12 aprile 2021.

2.2. Con un secondo motivo lamenta errata applicazione della legge processuale in ordine alla notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, avvenuta ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. presso il difensore, sebbene il ricorrente abbia dichiarato il domicilio altrove.

Si rileva in proposito che non si è verificato se l'assenza per motivi di lavoro, verificata in occasione di un unico accesso, integrasse un'ipotesi di impossibilità assoluta, o di mera impossibilità temporanea e relativa.

2.3. Con un terzo motivo di ricorso deduce l'avvenuta estinzione del reato paesaggistico di cui all'art. 181 comma 1 D.Igs. 42/2004, avendo il ricorrente provveduto alla demolizione del manufatto e alla rimessione in pristino delle aree soggetta vincolo, ai sensi del comma 1 quinquies dello stesso articolo, prima che sia stata disposta d'ufficio dall'autorità amministrative a prima che sia intervenuta la condanna. in tal caso la demolizione è avvenuta nelle more del giudizio di primo grado, ma la Corte d'appello erroneamente ha negato l'effetto estintivo in quanto la demolizione è avvenuta in epoca successiva all'emissione dell'ordine di demolizione impartito dall'autorità amministrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. In ordine al primo motivo di ricorso, si osserva che i reati di cui agli artt. 181 comma 1 D.Igs. 42/2004, art. 44 lett.b), 65, 72, 94 e 95 D.p.r. 380/2001 hanno natura di reati permanenti.

Si osserva inoltre che il capo di imputazione è formulato in forma aperta o a "consumazione in atto", in quanto è individuato il momento dell'accertamento del reato ma non è individuato nè il dies a quo nè il dies a quem della avvenuta violazione della normativa in materia urbanistica.

Occorre infatti distinguere il tempo in cui è avvenuto l'accertamento del reato e il tempo in cui la violazione della prescrizione normativa si è protratta.

Il capo di imputazione non indica la data di cessazione della condotta illecita.

Invero, nei reati permanenti, ove la condotta sia contestata senza indicazione del termine finale (c.d.

"contestazione aperta"), deve ritenersi che il termine di prescrizione decorra o dal compimento dell'azione che pone fine alla situazione antigiuridica o dalla data della pronuncia giudiziale di condanna e non da quella di emissione dell'atto di esercizio dell'azione penale, non costituendo quest'ultimo definizione della regiudicanda (Cass., Sez. 6 n. 7191 del 4/12/2003; Sez 6., n. 7321 del 11/02/2009, Rv.242920; Sez 6, n. 33220 del 22/07/2015).

Pertanto, fin quando non si pronunci sentenza di condanna, la permanenza deve intendersi non cessata e la condotta antigiuridica ancora sussistente.

1.2. In proposito si osserva che il ricorrente non deduce la cessazione della permanenza, indicando il dies a quem, ma solo questione di dies a quo, facendolo retrocedere alla data del 24 marzo 2016.

Ne consegue che il motivo è infondato, non essendo decorso il termine di prescrizione o, comunque, non essendo stato dedotto dal ricorrente nulla in ordine alla cessazione della permanenza.

2. In ordine al secondo motivo, si osserva che dalla lettura del verbale di udienza del 12.02.2021 si evince che la questione processuale è stata dedotta in dibattimento, e che la Corte di appello ha ritenuto, correttamente, di rigettarla specificandone le ragioni e richiamando persino la giurisprudenza sul punto.

Ed infatti, secondo il più recente orientamento interpretativo - confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte e condiviso dal Collegio - l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. (Sez.

U., n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772; Sez. 6, n. 52174 del 06/10/2017, Martinuzzi, Rv. 271560; Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021, Usai, Rv. 281419; Sez.4, n.36541 del 08/01/2021).

3. Il terzo motivo sembra adombrare l'ipotesi che l'estinzione possa avvenire in modo alternativo, prima dell'emissione dell'ordine di demolizione o prima della sentenza di condanna.

La Corte territoriale correttamente ha osservato che la speciale causa estintiva, prevista dall'art. 181 quinquies D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, opera a condizione che l'autore dell'abuso si attivi "spontaneamente" alla rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, anticipando l'emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio (Sez.3, n. 37822 del 12/06/2013, Rv. 256518).

Inoltre si osserva che la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, da parte del trasgressore, estingue il reato di cui al comma primo solo qualora non sia stata ancora disposta d'ufficio dall'Autorità amministrativa e, comunque, prima che sia intervenuta la sentenza di condanna (Sez.3, n. 3945 del 19/12/2005, Rv. 234046, in cui la Corte di legittimità ha escluso l'applicazione della fattispecie estintiva dell'art. 181 quinquies, risultando il ripristino effettuato dopo che era stata emessa l'ingiunzione a demolire da parte del Comune). 3.1.Nel caso di specie, l'ordinanza di demolizione risulta essere emessa il 12/03/2018, mentre la demolizione è stata eseguita il 25/02/2019.

L'autore dell'abuso non si è quindi attivato "spontaneamente", anticipando l'emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio.

4. Il ricorso è dunque inammissibile per manifesta infondatezza.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza dal Tribunale di Brindisi, assolveva [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 181 comma 1 D.Igs. 42/2004, art. 44 lett.b), 65, 72, 94 e 95 D.p.r. 380/2001 (capo A), perché non punibili per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta vizio della motivazione e violazione di legge in ordine declaratoria di prescrizione del reato. Deduce infatti che il tempus commissi delicti non è quello indicato nel capo di imputazione (il 01/04/2016), corrispondente alla data in cui è stato disposto il sequestro preventivo, ma quello risultante dall'allegato CNR del Corpo forestale dello Stato, da dove risulta che in data 24/03/2016 gli accertatori facevano accesso nei luoghi ove si realizzavano le opere edilizie contestate. Pertanto, assumendo come dies a quo la data del 24 marzo 2016, quale data dell'accertamento della violazione, e considerando 14 giorni di sospensione, la prescrizione si è maturata il 7 aprile 2021, dunque prima della sentenza impugnata, emessa il 12 aprile 2021. 2.2. Con un secondo motivo lamenta errata applicazione della legge processuale in ordine alla notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, avvenuta ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. presso il difensore, sebbene il ricorrente abbia dichiarato il domicilio altrove. Si rileva in proposito che non si è verificato se l'assenza per motivi di lavoro, verificata in occasione di un unico accesso, integrasse un'ipotesi di impossibilità assoluta, o di mera impossibilità temporanea e relativa. 2.3. Con un terzo motivo di ricorso deduce l'avvenuta estinzione del reato paesaggistico di cui all'art. 181 comma 1 D.Igs. 42/2004, avendo il ricorrente provveduto alla demolizione del manufatto e alla rimessione in pristino delle aree soggetta vincolo, ai sensi del comma 1 quinquies dello stesso articolo, prima che sia stata disposta d'ufficio dall'autorità amministrative a prima che sia intervenuta la condanna. in tal caso la demolizione è avvenuta nelle more del giudizio di primo grado, ma la Corte d'appello erroneamente ha negato l'effetto estintivo in quanto la demolizione è avvenuta in epoca successiva all'emissione dell'ordine di demolizione impartito dall'autorità amministrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. In ordine al primo motivo di ricorso, si osserva che i reati di cui agli artt. 181 comma 1 D.Igs. 42/2004, art. 44 lett.b), 65, 72, 94 e 95 D.p.r. 380/2001 hanno natura di reati permanenti. Si osserva inoltre che il capo di imputazione è formulato in forma aperta o a "consumazione in atto", in quanto è individuato il momento dell'accertamento del reato ma non è individuato nè il dies a quo nè il dies a quem della avvenuta violazione della normativa in materia urbanistica. Occorre infatti distinguere il tempo in cui è avvenuto l'accertamento del reato e il tempo in cui la violazione della prescrizione normativa si è protratta. Il capo di imputazione non indica la data di cessazione della condotta illecita. Invero, nei reati permanenti, ove la condotta sia contestata senza indicazione del termine finale (c.d. "contestazione aperta"), deve ritenersi che il termine di prescrizione decorra o dal compimento dell'azione che pone fine alla situazione antigiuridica o dalla data della pronuncia giudiziale di condanna e non da quella di emissione dell'atto di esercizio dell'azione penale, non costituendo quest'ultimo definizione della regiudicanda (Cass., Sez. 6 n. 7191 del 4/12/2003; Sez 6., n. 7321 del 11/02/2009, Rv.242920; Sez 6, n. 33220 del 22/07/2015). Pertanto, fin quando non si pronunci sentenza di condanna, la permanenza deve intendersi non cessata e la condotta antigiuridica ancora sussistente. 1.2. In proposito si osserva che il ricorrente non deduce la cessazione della permanenza, indicando il dies a quem, ma solo questione di dies a quo, facendolo retrocedere alla data del 24 marzo 2016. Ne consegue che il motivo è infondato, non essendo decorso il termine di prescrizione o, comunque, non essendo stato dedotto dal ricorrente nulla in ordine alla cessazione della permanenza. 2. In ordine al secondo motivo, si osserva che dalla lettura del verbale di udienza del 12.02.2021 si evince che la questione processuale è stata dedotta in dibattimento, e che la Corte di appello ha ritenuto, correttamente, di rigettarla specificandone le ragioni e richiamando persino la giurisprudenza sul punto. Ed infatti, secondo il più recente orientamento interpretativo - confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte e condiviso dal Collegio - l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772; Sez. 6, n. 52174 del 06/10/2017, Martinuzzi, Rv. 271560; Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021, Usai, Rv. 281419; Sez.4, n.36541 del 08/01/2021). 3. Il terzo motivo sembra adombrare l'ipotesi che l'estinzione possa avvenire in modo alternativo, prima dell'emissione dell'ordine di demolizione o prima della sentenza di condanna. La Corte territoriale correttamente ha osservato che la speciale causa estintiva, prevista dall'art. 181 quinquies D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, opera a condizione che l'autore dell'abuso si attivi "spontaneamente" alla rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, anticipando l'emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio (Sez.3, n. 37822 del 12/06/2013, Rv. 256518). Inoltre si osserva che la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, da parte del trasgressore, estingue il reato di cui al comma primo solo qualora non sia stata ancora disposta d'ufficio dall'Autorità amministrativa e, comunque, prima che sia intervenuta la sentenza di condanna (Sez.3, n. 3945 del 19/12/2005, Rv. 234046, in cui la Corte di legittimità ha escluso l'applicazione della fattispecie estintiva dell'art. 181 quinquies, risultando il ripristino effettuato dopo che era stata emessa l'ingiunzione a demolire da parte del Comune). 3.1.Nel caso di specie, l'ordinanza di demolizione risulta essere emessa il 12/03/2018, mentre la demolizione è stata eseguita il 25/02/2019. L'autore dell'abuso non si è quindi attivato "spontaneamente", anticipando l'emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio. 4. Il ricorso è dunque inammissibile per manifesta infondatezza. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle A
Sentenza Cassazione n. 33540/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris