CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36222/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; g RG. 17135/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investe profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Napoli che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che l'accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale eccedente l'uso personale, dalla suddivisione in più involucri, dalla disponibilità di somme di denaro di piccolo taglio in assenza di redditi da lavoro, dalle modalità del controllo avvenuto in luogo di spaccio, quindi, sulla base di argomenti non illogici; Ritenuto che il secondo motivo in merito al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza, avendone la Corte di appello fornito adeguata motivazione evidenziando che le modalità delle condotte illecite di spaccio non consentono di ritenere particolarmente tenue il fatto, né minima l'offesa arrecata al bene giuridico; ritenuto, quanto al terzo motivo, che la questione della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è stata dedotta in modo assolutamente generico, tenuto conto di quanto affermato in sentenza sotto il profilo della buona qualità della sostanza stupefacente e del suo valore commerciale non esiguo; ritenuto che le ulteriori doglianze riferite al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono ugualmente inammissibili per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sull'assenza di elementi di favore apprezzabili in tal senso; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna :lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Co