CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 41588/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BULGARIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 53-19587/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità poiché ripropone le stesse doglianze già avanzate e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici, che hanno evidenziato la perfetta attendibilità soggettiva ed oggettiva del dichiarato dalla persona offesa; considerato che la valutazione di attendibilità della persona offesa è rimessa, ove come nella fattispecie correttamente argomentata, al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità. Osservato dunque che i motivi di ricorso non fanno che ripercorrere gli argomenti già trattati con i motivi di gravame spesi nel merito, anche in tema di dosimetria della pena, senza confrontarsi con gli argomenti versati in fatto dalla Corte territoriale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.