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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025

Cassazione n. 31644/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose.

Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole dell'applicazione della Circostanza aggravante della destrezza e della commisurazione della pena, deducendo erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti.

Considerato che il primo motivo di ricorso è palesemente inconferente, avendo la Corte d'appello provveduto ad escludere l'aggravante della destrezza.

Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante della violenza sulle cose sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'assenza di elementi idonei al riconoscimento dell'ulteriore riduzione della pena invocata, attesa la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti, e l'entità del fatto, di non minima offensività per le modalità della condotta.

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole dell'applicazione della Circostanza aggravante della destrezza e della commisurazione della pena, deducendo erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. Considerato che il primo motivo di ricorso è palesemente inconferente, avendo la Corte d'appello provveduto ad escludere l'aggravante della destrezza. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante della violenza sulle cose sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'assenza di elementi idonei al riconoscimento dell'ulteriore riduzione della pena invocata, attesa la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti, e l'entità del fatto, di non minima offensività per le modalità della condotta. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31644/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris