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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15522/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - sono inammissibili perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, oltre che manifestamente infondate.

Invero, nel provvedimento impugnato si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze, che: - le fattispecie tutelano beni giuridici in parte diversi, la prima (art. 416 bis cod. pen.) il solo ordine pubblico, mentre la seconda (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), oltre alla tutela dell'ordine pubblico, la salute individuale e collettiva contro la diffusione della droga; - non vi è identità tra i partecipi al sodalizio mafioso, di cui il ricorrente è stato un affiliato, e quelli dell'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, di cui è stato capo e promotore; - non è ravvisabile una contiguità cronologica tra gli addebiti in quanto la partecipazione al sodalizio di stampo mafioso è stata accertata fino al novembre 1993, mentre quella al delitto di associazione finalizzato al traffico di stupefacenti risale a più di quindici anni dopo; - in mancanza di specifici elementi, non dedotti né provati dall'imputato, non vi è alcun collegamento tra i predetti fatti, divergendo anche sotto il profilo dei luoghi di consumazione; - la commissione di tali condotte costituisce piuttosto sintomo di una professionalità e abitualità nel delitto, da tenere ben distinta dalla continuazione.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 april

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - sono inammissibili perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, oltre che manifestamente infondate. Invero, nel provvedimento impugnato si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze, che: - le fattispecie tutelano beni giuridici in parte diversi, la prima (art. 416 bis cod. pen.) il solo ordine pubblico, mentre la seconda (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), oltre alla tutela dell'ordine pubblico, la salute individuale e collettiva contro la diffusione della droga; - non vi è identità tra i partecipi al sodalizio mafioso, di cui il ricorrente è stato un affiliato, e quelli dell'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, di cui è stato capo e promotore; - non è ravvisabile una contiguità cronologica tra gli addebiti in quanto la partecipazione al sodalizio di stampo mafioso è stata accertata fino al novembre 1993, mentre quella al delitto di associazione finalizzato al traffico di stupefacenti risale a più di quindici anni dopo; - in mancanza di specifici elementi, non dedotti né provati dall'imputato, non vi è alcun collegamento tra i predetti fatti, divergendo anche sotto il profilo dei luoghi di consumazione; - la commissione di tali condotte costituisce piuttosto sintomo di una professionalità e abitualità nel delitto, da tenere ben distinta dalla continuazione. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 april
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