CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023
Cassazione n. 38575/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA v letto il ricorso proposto nell'interesse di r—S-ante avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che la motivazione posta a fondamento dell'esclusione della particolare tenuità del fatto non può ritenersi manifestamente illogica o contraddittoria, né è consentita in questa sede una rivalutazione della gravità del fatto, tanto meno emerge dalla motivazione un vizio concernente l'accertamento del protrarsi dell'assenza dall'abitazione ove l'imputato era ristretto agli arresti donniciliari (in sentenza indicata in circa 3 ore, mentre secondo il ricorrente si sarebbe trattato di 45 minuti); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente