CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 11857/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39132/24 Udienza del 26 febbraio 2025 -[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Livorno, ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di cui all'art.624 cod.pen, escludendo l'aggravante contestata e la recidiva. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputata, lamentando, con un primo e assorbente motivo, che la Corte distrettuale non ha preso contezza che, escludendo la circostanza aggravante e la recidiva, il reato si era prescritto il 13 febbraio 2023, prima della sentenza di secondo grado. Tale motivo di ricorso è fondato, dal momento che effettivamente, una volta esclusa la recidiva, il reato si prescrive in sette anni e sei mesi che, calcolati a far data dal 13 agosto 2015, sono decorsi il 13 febbraio 2023, prima della sentenza di appello (pronunziata il 19 settembre 2024). Tanto comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigl