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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 febbraio 2021

Cassazione n. 38629/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7239-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; - intimati - avverso l'ordinanza n. 3694/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 12/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che, pronunciando sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 530/2016, la Seconda Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza n. 3694/20218, ha pregiudizialmente dichiarato inammissibile l'atto di intervento spiegato da [OSCURATO:PERSONA] quale successore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto effettuato col semplice deposito delle memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. senza notificazione alla controparte; che per la correzione degli errori materiali occorsi in questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con atto notificato il 15 marzo 2021, evidenziando l'avvenuta notifica a mezzo pec in data 30 novembre 2020 ai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della memoria contenente l'atto di intervento; che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede; che la ricorrente ha presentato memoria.

Considerato che il ricorso è inammissibile, giacché la allegazione della avvenuta notificazione di atto che la Corte di cassazione abbia valutato non notificato non integra un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., non trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento; che l'inammissibilità dell'istanza è ancor più confermata da quanto la ricorrente ha precisato nella memoria presentata in data 6 ottobre 2021, affermando:"[Iferrore denunciato dal deducente consiste nell'aver dichiarato inammissibile Ric. 2021 n. 07239 sez.

M2 - ud. 12-10-2021 -2- l'intervento spiegato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sul falso presupposto in fatto dell'omessa notifica dell'atto di intervento, invece effettuata in data 30/11/2020 come da documenti in atti", in quanto la "correzione" suppone l'esattezza della decisione giudiziale, nonostante l'erroneità dei dati indicati per una mera svista, mentre se il decisum si dice erroneo (nella specie, come si lamenta, la dichiarazione di inammissibilità dell'intervento) per effetto di una errata percezione delle risultanze di fatto da parte del giudice (nella specie, come si lamenta, la falsa supposizione dell'omessa notifica), il rimedio che si presta astrattamente è, piuttosto, quello della revocazione per errore di fatto; né la richiesta di correzione di errore materiale non può convertirsi in richiesta di revocazione (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1, 17/01/2003, n. 657); che non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 12 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] .• 06D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7239-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; - intimati - avverso l'ordinanza n. 3694/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 12/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che, pronunciando sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 530/2016, la Seconda Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza n. 3694/20218, ha pregiudizialmente dichiarato inammissibile l'atto di intervento spiegato da [OSCURATO:PERSONA] quale successore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto effettuato col semplice deposito delle memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. senza notificazione alla controparte; che per la correzione degli errori materiali occorsi in questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con atto notificato il 15 marzo 2021, evidenziando l'avvenuta notifica a mezzo pec in data 30 novembre 2020 ai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della memoria contenente l'atto di intervento; che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede; che la ricorrente ha presentato memoria. Considerato che il ricorso è inammissibile, giacché la allegazione della avvenuta notificazione di atto che la Corte di cassazione abbia valutato non notificato non integra un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., non trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento; che l'inammissibilità dell'istanza è ancor più confermata da quanto la ricorrente ha precisato nella memoria presentata in data 6 ottobre 2021, affermando:"[Iferrore denunciato dal deducente consiste nell'aver dichiarato inammissibile Ric. 2021 n. 07239 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -2- l'intervento spiegato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sul falso presupposto in fatto dell'omessa notifica dell'atto di intervento, invece effettuata in data 30/11/2020 come da documenti in atti", in quanto la "correzione" suppone l'esattezza della decisione giudiziale, nonostante l'erroneità dei dati indicati per una mera svista, mentre se il decisum si dice erroneo (nella specie, come si lamenta, la dichiarazione di inammissibilità dell'intervento) per effetto di una errata percezione delle risultanze di fatto da parte del giudice (nella specie, come si lamenta, la falsa supposizione dell'omessa notifica), il rimedio che si presta astrattamente è, piuttosto, quello della revocazione per errore di fatto; né la richiesta di correzione di errore materiale non può convertirsi in richiesta di revocazione (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1, 17/01/2003, n. 657); che non vi è luogo a pronuncia sulle spese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 12 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] .• 06D
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