CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03355/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso, nonché le conclusioni scritte delle parti civili, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, dello stesso tenore di quelle del P.G., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 settembre 2021 la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendoli ritenuti responsabili, la prima, del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo A), e il secondo dei reati di cui agli artt. 660 cod. pen., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (capo C), 582 cod. pen., commesso in danno del Fanelli (capo D), 612 e 582 cod. pen. in danno della Fanelli (capo E), 635 cod. pen. (capo F). 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione alla posizione del Pasquino, la mancata correlazione tra quanto motivato in sentenza e quanto indicato in dispositivo, rilevando che la Corte territoriale aveva ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sebbene il Tribunale avesse già concluso in senso opposto, sia pure solo in motivazione e senza darne atto in dispositivo. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità fondata sulle dichiarazioni non convergenti delle persone offese rimaste prive di riscontri e senza che, in contrario, potesse valorizzarsi la rinuncia della difesa all'audizione dei testi a discarico e il silenzio degli imputati (peraltro, in presenza dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento dell'interrogatorio reso dalla Manzari a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari). 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso, nonché le conclusioni scritte delle parti civili, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, dello stesso tenore di quelle del P.G., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Il sostrato processuale dal quale la doglianza prende le mosse è rappresentato dal fatto che il giudice di primo grado, che nel dispositivo non aveva disposto la sospensione condizionale della pena, nel predisporre la motivazione relativa alla dosimetria sanzionatoria ha aggiunto, al termini dei relativi calcoli, la frase «oltre che, per entrambi, al pagamento delle spese processuali e pena sospesa». Ora, è certamente esatto che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690 - 01). Ma è pur vero che, nel caso di specie, non emergeva alcun elemento dal quale desumere l'erroneità del dispositivo, come confermato dal fatto che l'atto di appello, con il terzo motivo, ha esplicitamente lamentato «la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della stessa [ossia della pena], ex art. 163 c.p. in favore del [OSCURATO:PERSONA]. Ne discende che l'argomentata decisione della Corte d'appello di disattendere quest'ultima doglianza si pone ormai come statuizione autonoma che assorbe quella di primo grado - si ripete, neppure censurata in secondo grado, per l'oggi evocato contrasto tra motivazione e dispositivo - ed appare espressiva di una razionale valutazione del giudice di appello, non criticata sul punto specifico dal ricorso. 2. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità e manifesta infondatezza. Va premesso che che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). In ogni caso, la verifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona offesa non si deve tradurre nell'individuazione di prove dotate di autonoma efficacia dimostrativa, dal momento che ciò comporterebbe la vanificazione della rilevanza probatoria delle prime. Ne discende che non ha alcun pregio la critica secondo la quale l'affermazione di responsabilità risulta fondata soltanto sulle dichiarazioni della persona offesa e della figlia «prive di riscontri estrinseci».Quanto all'interesse dei dichiaranti e alla non convergenza del loro narrato e, a tacer della genericità della formulazione, non correlata in termini obiettivi alle risultanze processuali, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio dì motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Il riferimento della Corte all'assenza di una versione alternativa degli imputati (come pure alla rinuncia all'esame dei testi a discarico) non si traduce affatto nell'attribuzione di una rilevanza negativa a siffatta legittima scelta difensiva, ma nella constatazione - assolutamente razionale - che gli univoci esiti della valutazione delle prove non erano contrastati da alcun elementi, foss'anche meramente dedotto dagli imputati, idoneo a scardinare l'impianto accusatorio. E tale constatazione è assolutamente in linea con la nozione di ragionevole dubbio che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430), non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P. Rv. 281647 - 04). 3. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, proprio con riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Per quanto concerne il regolamento delle spese nel rapporto tra l'imputato e le parti civili ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019 - dep. 12/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27776001). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Bari con separato decreto di pa