CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25903/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21569-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale sito in Modena, al viale Trento e Trieste n. 87, è elettivamente domiciliato; ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2312/14/2019 della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate accertava a carico di [OSCURATO:PERSONA] BONACORSI un maggior reddito d'impresa per l'anno di imposta 2009, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR, rigettate preliminarmente l'appello incidentale del contribuente che aveva dedotto la violazione del comma 7 dell'ad. 12 della legge n. 212 del 2000, sostenendo che nella specie si vedeva in ipotesi di accertamento c.d. "a tavolino", accoglieva l'appello principale dell'amministrazione finanziaria ritenendo corretto il ricorso al metodo induttivo di accertamento ai sensi dell'ad. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 stante la generale inattendibilità della contabilità del soggetto verificato; - avverso tale statuizione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replica l'intimata con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale investita con ordinanza della CTR della Toscana del 19 maggio 2022, della questione, che viene qui in rilievo, della legittimità costituzionale dell'ad. 12, comma 7 della legge n. 212 del 2000;Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, censura la statuizione d'appello per avere la CTR omesso di annullare l'avviso di accertamento impugnato nonostante l'amministrazione finanziaria non avesse osservato le prescrizioni imposte dalla disposizione censurata. 2. Il motivo è inammissibile. 3. La CTR ha escluso l'applicabilità al caso di specie dell'obbligo gravante sull'amministrazione finanziaria di rispettare il termine dilatorio tra l'emanazione del processo verbale di constatazione a chiusura delle operazioni di verifica e l'emanazione dell'atto impositivo, previsto dalla disposizione censurata, per due ordini di motivi, uno solo censurato. 3.1. Invero, la CTR ha dato atto, da un lato, dell'avvenuto espletamento di «interlocuzioni e difese in contraddittorio del Contribuente in sede pre-giudiziale» (sentenza, pag. 2) e, dall'altro, che nella specie non si verteva in ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, che è il presupposto dell'insorgenza di quell'obbligo in capo all'amministrazione fiscale. 3.2. Orbene, con il ricorso, in particolare con il primo motivo, il ricorrente si è limitato a censurare la seconda di dette affermazioni, omettendo di contestare l'accertamento in fatto compiuto dalla CTR in ordine all'effettivo espletamento del contraddittorio endoprocedimentale, che è circostanza che esclude la sussistenza della dedotta violazione anche con riferimento alle imposte armonizzate (IVA), nella specie pure oggetto di ripresa a tassazione. 4. Da quanto detto consegue l'inammissibilità del motivo che non censura detta ratio decidendi, idonea da sé sola a giustificare autonomamente la statuizione d'appello (cfr., ex multis, Cass. n. 13880 del 2020), restando del tutto irrilevante la questione di legittimità costituzionale della disposizione censurata, sollevata dalla CTR della Toscana con l'ordinanza del 19 maggio 2022 cui ha fatto riferimento il ricorrente nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. 5. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto un vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. sostenendo che l'accertamento era stato effettuato dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 1, lett. d), dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 mentre la CTR aveva affermato che era stato disposto ai sensi del comma 1 della predetta disposizione e che la stessa aveva omesso di valutare le ampie giustificazioni fornite dal contribuente, idonee a superare le presunzioni semplici su cui l'amministrazione finanziaria aveva fondato l'accertamento. 6. Il motivo è inammissibile per omessa deduzione di fatto inteso in senso storico-naturalistico (Cass. n. 22397 del 2019), in esso non rientrando la questione della modalità di espletamento dell'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria (ovvero, se ai sensi del primo o del secondo comma dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973) ed è, comunque, inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto il ricorrente ha omesso di riprodurre nel ricorso la documentazione costituente «prove certe» idonee a superare le presunzioni poste a base dell'avviso di accertamento, che la CTR avrebbe omesso di esaminare. 7. Nel corpo del secondo motivo deduceva, altresì, il difetto di motivazione dell'atto impositivo, mero «c:opia incolla dell'accertamento dell'anno precedente senza alcuna valutazione della attività di impresa dell'anno 2009», mancante anche di «ogni valutazione o calcolo della maggiore IVA addebitata» la cui ripresa a tassazione chiedeva annullarsi «per assoluta carenza di motivazione sia dell'accertamento che della sentenza impugnata». 8. La censura, oltre ad essere inammissibile per novità della re, censura, non emergendo che la questiorie\tlà—àTdun passo della sentenza impugnata e non avendo il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, indicato il tempo ed il luogo in cui l'aveva dedotta nel giudizio di merito (Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 32804 del 2019), è anche manifestamente infondata alla stregua del contenuto dell'avviso di accertamento allegato al ricorso, che ha posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" delle imposte riprese a tassazione, compresa quella concernente VIVA. Alla medesima conclusione di infondatezza deve pervenirsi con riguardo alla dedotta carenza di motivazione della sentenza impugnata posto che la stessa, dando atto delle questioni poste dalle parti e fornendo risposta adeguata e coerente, si pone ben al di sopra del minimo costituzionale (arg. da Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass., Sez. U, n. 22232 del 2016; Cass. n. 5331 del 2019 e n. 21801 del 2019). 9. In estrema sintesi il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il