CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12651/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di NOLA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] r([OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Noia che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava all'imputato la pena di anni due di reclusione ed euro tremila di multa in ordine al delitto di cui agli artt. 81 e 648 cod. pen.; ritenuto che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. nella massima estensione — è indeducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., avendo, infatti, il Tribunale applicato la pena nella misura e negli esatti termini indicati dalle parti; considerato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità di procedura", risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censura inammissibile; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dich P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]