CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 30484/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza del 24/02/2026 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto il diniego dellaspecificità, in quanto, da un lato, meramente riproduttivo di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base diuna ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanze probatorieacquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito (vedi pag. 3 in cui laCorte valorizza l'elemento ostativo della non occasionalità del fatto desunta daiprecedenti specifici dell'imputato), e, dall'altro, non contenenti specifica criticadelle argomentazioni e delle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenzaimpugnata.Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto laqualificazione del fatto come rapina tentata anziché consumata, si limita areiterare censure in punto di fatto, che la Corte di appello ha adeguatamentevagliato e disatteso (vedi pag. 6 in cui si dà atto della asportazione del benedall'esercizio commerciale) con motivazione, non illogica né contraddittoria eaderente alle risultanze processuali, con la quale il ricorrente di fatto non siconfronta, senza neppure prospettare travisamenti della prova;Rilevato che il terzo motivo, con cui si contesta il mancato riconoscimentodella attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta, è manifestamenteinfondato in quanto la pena è stata determinata nel minimo edittale, mentre inrelazione alle attenuanti generiche a fronte di una motivazione conforme alprincipio affermato da questa Corte, secondo il quale, non essendo le attenuantigeneriche un diritto dell'imputato (neppure quando incensurato), il loro mancatoriconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza dielementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Guarnieri, Rv. 283489 – 01), il ricorso si appalesa del tutto generico non avendoneppure indicato gli elementi positivamente valutabili e asseritamentepretermessi;Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente