CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24175/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Padovani e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Toscana, n. 892/02/2024, depositata in data 10 luglio2024.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4270/2025Numero sezionale 319/2026Numero di raccolta generale 24175/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreData pubblicazione 28/07/2026generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.Uditi per la ricorrente l’[OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’accoglimento del ricorso, e per l’Agenzia delle entratel’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso.1. [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] peri [OSCURATO:PERSONA] alle [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, per brevità,MPS Leasing) impugnava innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Firenze il diniego espresso opposto dall’Agenzia delleentrate all’istanza di rimborso (avanzata il 13 giugno 2018) dellesomme versate, cautelativamente, in eccedenza, a titolo di IRAP, perl’anno di imposta 2013. Assumeva che l’imposta avrebbe dovutoessere calcolata con deduzione, dalla base imponibile, delle quotedelle svalutazioni dei crediti iscritti negli anni anteriori al 2005, inbase al criterio di riparto previsto dall’art. 106, ‘nuovo’ t.u.i.r. (cc.dd.noni pregressi), e dall’art. 6, comma 1, lett. n), del d.lgs. n.446/1997, nella versione ratione temporis vigente, secondo cui lesvalutazioni iscritte a bilancio (sebbene integralmente riferibili – percompetenza – al periodo d’imposta in cui la svalutazione stessaveniva effettuata) erano deducibili nell’esercizio corrente fino a unadeterminata percentuale del valore del credito iscritto, e, per la parteeccedente, in quote costanti, nei sette o nei nove esercizi successivi,apportando in dichiarazione variazioni in diminuzione rispetto alrisultato civilistico di ciascun esercizio.La CTP rigettava il ricorso, ritenendo tardiva l’istanza dirimborso, atteso che alla data dell’istanza era decorso il termine di48 mesi previsto dalla legge decorrente dalla data (10/12/2023) delversamento dell’unico acconto.2. La società interponeva gravame innanzi alla Commissionetributaria regionale (poi Corte di giustizia tributaria di secondoNumero registro generale 4270/2025Numero sezionale 319/2026grado) della Toscana, deducendo l’erroneità della decisione della CTPNumero di raccolta generale 24175/2026nella parte in cui aveva individuato il dies a quo del termDinatea pudbib lic4a8zio ne 28/07/2026mesi per il rimborso per l’anno 2013 nella data del versamentodell'acconto, non già in quella della verifica/determinazione del saldoovvero, al più presto, nel 16 giugno 2014, data di scadenza dellaliquidazione del saldo.La CGT-2 rigettava l’appello della contribuente: richiamava ladecisione resa inter partes da questa Corte il primo dicembre 2023,n. 33616, condividendone i principi affermati.3. La società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].(incorporante la MPS Leasing) propone ricorso per cassazioneaffidato ad un unico motivo. L’Ufficio resiste con controricorso.È stata, quindi fissata l’udienza pubblica del 21 maggio 2026.La ricorrente ha depositato, in data 7-8 maggio 2026, memoriaex art. 378 c.p.c., in cui ha richiamato, a sostegno del proprioassunto, le recenti ordinanze nn. 25872 e 25874/2025.All’udienza pubblica il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nellapersona del dr. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso;l’avvocato della contribuente ha chiesto accogliersi il ricorso; ilpatrono erariale ha chiesto rigettarsi il ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la società contribuente deduce laviolazione e/o la falsa applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del1973, nonché dell’art. 17 d.P.R. n. 435/2001; premette come sia undato pacifico che la ricorrente abbia versato gli acconti IRAP perl’anno 2013 con il cd. metodo storico, ovvero calcolando l’impostaprudenzialmente assumendo una base imponibile maggiore di quellaeffettiva (in conseguenza della mancata deduzione delle quote dellesvalutazioni antecedente al 2005). Censura quindi la decisione dellaCGT-2 laddove ha ritenuto che il termine per il rimborso di cui all'art.Numero registro generale 4270/2025Numero sezionale 319/202638 citato iniziasse a decorrere dal versamento in acconto,Numero di raccolta generale 24175/2026richiamando l’ordinanza n. 33616/2013 di questa Corte. ODaptai pnuabb,li cadziio ne 28/07/2026contro, che tale decisione sia ‘un isolato “incidente” nellagiurisprudenza’ di legittimità (riferendosi ad un rimborso diversamenti eseguiti nel 2005 e, contestualmente, ma erroneamente,richiamando un comportamento prudenziale della contribuente chesi sarebbe conformata ad un [OSCURATO:PERSONA] dell’ADE dell’annosuccessivo) e che, invece, più correttamente nella sentenza n.11783/2023 si è affermato che nella specie solo al momento delsaldo vi sarebbe stata la certezza del diritto al rimborso.Il motivo è fondato.S’impone una breve ricostruzione della normativa e,soprattutto, della giurisprudenza di questa Corte formatasi inmateria.2. La lite verte su rimborso dell’IRAP richiesto da istituti bancariin forza della deducibilità delle svalutazioni dei crediti operate negliesercizi precedenti al 2005, prevista dall'art. 6, comma 1, lettera n)del d.lgs. n. 446 del 1997, laddove contemplava la possibilità didedurre nei periodi di imposta successivi la parte eccedente lapercentuale prevista dalla norma (i cd. noni pregressi), ed inparticolare sulla questione della decorrenza iniziale del termine perproporre l’istanza di rimborso.2.1. È opportuno premettere che il quantum dovuto a titolo diIRAP può essere quantificato dal contribuente secondo due modalità:il cd. metodo storico, in virtù del quale si fa riferimento all’impostadovuta per l’anno precedente, applicando precisamente unapercentuale fissata dalla legge per ogni singolo anno (ad esempio,per il 2013 nel 130% di quanto versato nel 2012, per il 2026 nel100% di quanto versato nel 2025), al netto di detrazioni, creditid’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazionedei redditi. In tal modo il contribuente segue le indicazioni dettatedal legislatore e si sottrae al rischio di versare sanzioni ed interessiNumero registro generale 4270/2025Numero sezionale 319/2026Numero di raccolta generale 24175/2026sull’eventuale eccedenza dovuta all’esito della determinazione delData pubblicazione 28/07/2026saldo.Accanto al metodo storico l’ordinamento ammette lapossibilità, in capo al contribuente, di versare l’IRAP in misurainferiore a quella versata l’anno precedente, ovvero sulla base delcd. metodo previsionale; il contribuente, in tal caso, prevede direalizzare redditi inferiori rispetto a quelli dell’anno precedente epaga l’IRAP (o, in casi limite, non paga alcuna imposta) nella misuraparametrata a tali redditi inferiori. In tale ipotesi il contribuente siespone al rischio di dover pagare sanzioni ed interessi sulladifferenza (che dovesse poi risultare dovuta) non versata in acconto(in via del tutto eccezionale nel periodo dell’emergenza pandemicada Covid-19 il legislatore ha escluso, per l’anno 2020, l’applicazionedi sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento dellesomme dovute, se l’importo versato non è inferiore all’ottanta percento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sullabase della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2020; art. 20,comma 1, d.l. 23/2020).2.2. Ciò posto, il diritto al rimborso, dal punto di vistasostanziale, risulta esaminato da Cass. 04/04/2012, n. 5403, che hafissato il principio per cui anche in materia di IRAP, in relazione alleimprese bancarie, la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio diesercizio determina immediatamente la decurtazione del valorefiscale dei ricavi, poiché ad essa è stata riconosciuta rilevanzadall'art. 71, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (poidivenuto art. 106, comma terzo, del medesimo d.P.R.) per renderela disciplina fiscale più adeguata alle esigenze del mercato bancarioed assicurare pieno riconoscimento alle svalutazioni imputate alconto economico, e la relativa deduzione è soltanto rinviata, pernoni, agli esercizi successivi, secondo il criterio di cui all'art. 106,comma terzo, citato, per evitare il superamento del limite massimodi deducibilità in ciascun esercizio. Ne consegue che l'indeducibilitàai fini dell'IRAP, introdotta dall'art. 2, comma secondo, del d.l. 12Numero registro generale 4270/2025Numero sezionale 319/2026Numero di raccolta generale 24175/2026luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, aData pubblicazione 28/07/2026partire dall'esercizio 2005, non attinge le quote (cd. noni pregressi)di competenza degli esercizi anteriori, in quanto relative asvalutazioni di crediti operate nei corrispondenti bilanci, ed oggetto,quindi, di una situazione giuridica sostanziale già consolidata; né ègiustificabile un'interpretazione della disciplina in chiave retroattiva,in assenza di specifica previsione, poiché la stessa si porrebbe incontrasto con il canone ermeneutico di cui all'art. 3 della legge 27luglio 2000, n. 212.2.3. Occorre a questo punto indagare il versantegiurisprudenziale formatosi in materia di decorrenza del termine perchiedere il rimborso, onde individuare e ricondurre ad unità eventualicontrasti endosezionali.La prima pronuncia che funditus ha affrontato la questione èCass. ord. 03/03/2020, n. 5833: dopo aver richiamatol'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte (inparticolare Cass., Sez. U., 16/06/2014, n. 13676), che è rigorosonella identificazione (di regola) nel giorno del versamento del dies aquo (come tale non computabile) del termine di decadenza perl'esercizio del diritto al rimborso dell'importo pagato, ha affermato,ad esempio, che il termine di decadenza per la presentazionedell'istanza di rimborso, con riferimento ai versamenti in acconto,decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il diritto al rimborsoderivi da un'eccedenza dei versamenti in acconto, rispetto a quantorisulti poi dovuto a saldo oppure qualora derivi da pagamenti cuiinerisca un qualche carattere di provvisorietà, poiché subordinati allasuccessiva determinazione in via definitiva dell'obbligazione o dellasua misura, mentre decorre dal giorno del versamento dell'accontostesso nel caso in cui quest'ultimo, già al momento in cui venneeseguito, non fosse dovuto o non lo fosse nella misura in cui fuversato, ovvero qualora fosse inapplicabile la disposizione di leggein base alla quale venne effettuato, poiché in questi casi l'interesseNumero registro generale 4270/2025Numero sezionale 319/2026Numero di raccolta generale 24175/2026e la possibilità di richiedere il rimborso sorge sin dal momento in cuiData pubblicazione 28/07/2026avviene il versamento.Nella pronuncia in esame questa Corte ha evidenziato che oveè pacifico che il maggiore tributo versato dalla società sia dipesodalla mancata deduzione delle quote delle svalutazioni dei creditianteriori al 2005, alla luce del principio giuridico sopra enunciato, èchiaro che il dies a quo del termine di decadenza per l'esercizio deldiritto al rimborso di quanto versato dalla contribuente in eccedenza,a titolo d'IRAP, decorra dal giorno in cui venne effettuato ilversamento di ciascuno dei due acconti.Infatti, in base alle norme sulla deducibilità posticipata dei«noni» delle pregresse svalutazioni dei crediti verso la clientela,secondo l'interpretazione del dato normativo offerta da Cass. n.5403/2012, gli acconti dell'imposta regionale sulle attività produttiveavrebbero dovuto essere corrisposti al netto, anziché al lordo, dei«noni» di pertinenza del periodo d'imposta rilevante nel casoesaminato dalla predetta decisione, essendo certo, già al momentodel versamento dell'acconto (recte: di ciascuno dei due accontiinfrannuali), che esso non era dovuto in quella misura, ma in unamisura («certa») minore (diminuita dei «noni») in quanto - appunto- prudenzialmente, ma contra legem, la contribuente non avevasottratto i «noni» pertinenti al periodo d'imposta 2005, quali frazioni«certe» di componenti passive (altrettanto) «certe» rappresentatedalle svalutazioni dei crediti già riconosciute per effetto delle loroappostazioni nei bilanci anteriori, che possiedono valenza giuridicaimmediata, nel senso che determinano immediatamente ladecurtazione del valore fiscale della produzione. Ciòindipendentemente dal diverso metodo «retributivo» dideterminazione del valore della produzione che è la base imponibiledell'IRAP per i soli enti pubblici, secondo cui il quantum dell'impostadovuta può essere determinato, di norma, solo al termine dell'annofiscale, all'epoca del versamento del saldo (Cass. 09/07/2019, n.18374; artt. 10-bis e 16, d.lgs. n. 446/1997), per la dirimenteNumero registro generale 4270/2025Numero sezionale 319/2026Numero di raccolta generale 24175/2026ragione che le svalutazioni dei crediti e i correlativi «noni», deducibiliData pubblicazione 28/07/2026in un arco pluriennale (definito da Cass. Sez. U. 16/06/2006, n.13916, come una specie di «maxiperiodo» d'imposta), comesuaccennato, sono componenti passive «certe», le quali riducono ilvalore fiscale della produzione in misura sempre identica,indipendentemente dall'entità di quest’ultimo, determinato con lepeculiari modalità previste per le banche dall'art. 6, d.lgs. n.446/1997.2.4. I principi affermati da Cass. ord. 5833/2020 cit. sono statisuccessivamente ribaditi da Cass. ord. 01/12/2023, n. 33616, e, daultimo, da Cass. ord. 13/05/2025, n. 12813.Nella decisione n. 33616/2023 cit. si trattava di un rimborsorelativo all’IRAP versata per l’anno di imposta 2005: la Corte esclusela rilevanza del principio di affidamento in capo al contribuente edindividuò nella data del versamento degli acconti il dies a quo deltermine di 48 mesi per il rimborso; nella specie i detti acconti nonerano stati versati secondo il metodo storico. Nella citata ordinanzala Corte prese le distanze dal precedente (reso pochi mesi prima),Cass. ord. 04/05/2023, n. 11783, in cui (in relazione ad IRAP versataper il 2006) il dies a quo del termine per il rimborso fu, invece, fissatonel dì di versamento del saldo, poiché: a) la determinazione degliacconti fu lì eseguita sulla base dell’imposta versata l’annoprecedente (cd. metodo storico); b) il caso presentava peculiaritàspecifiche dal momento che solo al momento del saldo vi era statala certezza del diritto al rimborso, dipendendo questo dai dati dibilancio.Successivamente, Cass. 13/05/2025, n. 12813, ha ribadito, inrelazione alle annualità dal 2007 al 2010, che il termine per ilrimborso decorre dal versamento dell’acconto (non emerge dallamotivazione della decisione se nella specie gli acconti erano statiquantificati secondo il cd. metodo storico).Infine, in due ordinanze gemelle (nn. 25872 e 25874 del22/09/2025) si è affermato, in relazione a rimborsi IRAP per gli anniNumero registro generale 4270/2025Numero sezionale 319/2026Numero di raccolta generale 24175/2026di imposta 2006 e 2007, che il contribuente aveva, per ragioniData pubblicazione 28/07/2026prudenziali, calcolato l’acconto IRAP senza dedurre le quote costantidelle svalutazioni sui crediti, in tal modo uniformandosi alcomunicato stampa di ADE del 19 giugno 2006; di qui, la necessità,in applicazione del principio di tutela dell’affidamento e della buonafede, di fissare nella data di versamento del saldo la decorrenza deltermine per il rimborso.2.5. In definitiva, può ritenersi che, allo stato la giurisprudenzadi questa Corte:a) in relazione ai rimborsi dell’IRAP versata negli anni dal 2005al 2007 ha, da ultimo (così le due ordinanze 25872 e 25874/2025cit.), riconosciuto rilevanza all’affidamento del contribuente (che sisia adeguato alle indicazioni fornite dall’ADE), fissando nella data delversamento del saldo il dies a quo del termine per il rimborso (in talmodo superando precedenti decisa, quali Cass. n. 33616/2023 cit.);b) ha dato identica soluzione in relazione ad IRAP versata inacconto in importi determinati secondo il cd. metodo storico; a benvedere, l’unico caso (al lume delle motivazioni delle pronuncerichiamate) in cui l’acconto era stato determinato secondo il dettometodo è Cass. 11783/2023.3. Alla luce di tali coordinate interpretative può essereesaminato il motivo di ricorso.Trattasi di IRAP relativa all’anno 2013, in relazione alla qualela ricorrente ha effettuato il versamento in acconto in data 10dicembre 2013, optando per il cd. metodo storico; di contro, alcunversamento risulta effettuato a titolo di saldo.3.1. La giurisprudenza sopra richiamata in materia didecorrenza del termine per il rimborso di somme versate a titolo diacconto IRAP quantificate secondo il metodo storico deve essereconfermata.Invero, come supra accennato, in caso di utilizzo del cd.metodo storico il contribuente versa una somma in misuradeterminata ex lege (per relationem a quella dell’anno precedente,Numero registro generale 4270/2025Numero sezionale 319/2026con o senza un differenziale percentuale); nel relativo calcolo,Numero di raccolta generale 24175/2026quindi, non possono entrare i cd. ‘noni pregressi’, pena il Dmataa pnubcbalictaozio ne 28/07/2026rispetto del dato normativo (e la perdita dei connessi benefici). Soloal momento del saldo si realizza, quindi, il versamento indebito daparte del contribuente; solo da tale momento, quindi, può decorrereil termine di 48 mesi per il rimborso dell’eccedenza pagata.Medesima conclusione deve trarsi nell’ipotesi (ricorrente nellaspecie) in cui nessuna somma venga versata a titolo di saldo, peressere, all’evidenza, già sufficiente l’importo versato in acconto acoprire l’intera imposta dovuta; anche in tal caso, infatti, ilversamento dell’acconto (in eccedenza rispetto al dovuto) diventadefinitivo solo al momento in cui avrebbe dovuto essere versato ilsaldo.3.2. In definitiva, la CGT-2, individuando nel dì del versamentodell’acconto ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) il dies a quo del termine di 48 mesi perpresentare l’istanza di rimborso, non ha fatto corretta applicazionedei principi supra compiutamente esposti.4. Il ricorso va, quindi, accolto; la sentenza gravata va cassatacon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaToscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto:«in caso di determinazione degli acconti IRAP secondo il cd. metodostorico (ovvero sulla base del quantum versato per l’annoprecedente; art. 17, comma 2, d.P.R. n. 435/2001) il termine didecadenza (48 mesi ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973) dal diritto alrimborso dell’eventuale eccedenza - in forza della deducibilità dellesvalutazioni dei crediti operate negli esercizi precedenti al 2005,prevista dall'art. 6, comma 1, lettera n) del d.lgs. n. 446 del 1997(laddove contemplava la possibilità di dedurre nei periodi di impostasuccessivi la parte eccedente la percentuale prevista dalla norma; icd. noni pregressi) - decorre dal momento del versamento del saldoNumero registro generale 4270/2025Numero sezionale 319/2026Numero di raccolta generale 24175/2026(o, in caso di mancato versamento del saldo, dal giorno in cuiData pubblicazione 28/07/2026quest’ultimo andava eseguito)». P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, indiversa composizione, perché proceda a nuovo esame ed allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.Il Consigliere relatore Il PresidenteGiuliano [OSCURATO:PERSONA]