Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 giugno 2025

Cassazione n. 16227/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1243/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sig. [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -Intimata- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del sig. [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -[OSCURATO:PERSONA]: il PROVVEDIMENTO emesso dal [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO nell’ambito del proc. civ. n. 4110/2024 R.G.

G.d.P. e depositato addì 11/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 14.04.2025.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Numero registro generale 1243/2025 Numero sezionale 429/2025 Numero di raccolta generale 16227/2025 Data pubblicazione 17/06/2025 Ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.

Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, limitandosi a depositare tardivamente atto di mero stile non contenente argomentazione difensiva alcuna.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 09/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 1243/2025 Numero sezionale 429/2025 Numero di raccolta generale 16227/2025 Data pubblicazione 17/06/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1243/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sig. [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -Intimata- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del sig. [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -[OSCURATO:PERSONA]: il PROVVEDIMENTO emesso dal [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO nell’ambito del proc. civ. n. 4110/2024 R.G. G.d.P. e depositato addì 11/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 14.04.2025. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Numero registro generale 1243/2025 Numero sezionale 429/2025 Numero di raccolta generale 16227/2025 Data pubblicazione 17/06/2025 Ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ. Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, limitandosi a depositare tardivamente atto di mero stile non contenente argomentazione difensiva alcuna. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 09/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 1243/2025 Numero sezionale 429/2025 Numero di raccolta generale 16227/2025 Data pubblicazione 17/06/2025
Decreto Cassazione n. 16227/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris