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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 novembre 2023

Cassazione n. 08105/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Avellino ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del provvedimento di cumulo pene con ordine di carcerazione n. 114/2023 SIEP - 40/2023 cum. emesso dal P.M. presso il Tribunale di Avellino in data 26.4.2023.

A fondamento del provvedimento reiettivo, il Tribunale evidenziava che, successivamente all'ammissione del Grimaldi all'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena espianda di cui al provvedimento della Procura Generale di Napoli del 23/06/0216, era intervenuto altro titolo da porre in esecuzione, precisamente la sentenza del Tribunale di Avellino irr. il 21/03/2023, di condanna alla pena di anni 1 di reclusione per violazione dell'art. 624 bis cod. pen..

Il PM competente a quel punto / / emetteva nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti provvedendo a disporre la carcerazione del condannato, stante la presenza di una condanna per il delitto di cui all'art. 624 bis c.p., ricompreso nella previsione dell'art. 656 co. 9 lett. a) cod. proc. pen.. 2.Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il condannato, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando/ con un unico motivo, la violazione degli artt. 656 cod. proc. pen. e 51 bis ord. pen..

Osserva il ricorrente come il Tribunale abbia errato nel non considerare che il nuovo ordine di esecuzione pene emesso dal P.M. riguardava un condannato già ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, con conseguente doverosa applicabilità dell'art. 51 bis ord. pen. che impone al pubblico ministero competente ai sensi dell'art. 655 c.p.p. di informare immediatamente il Magistrato di sorveglianza del nuovo titolo esecutivo, formulando contestualmente le proprie richieste.

3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Come correttamente argomentato dal Giudice dell'esecuzione, l'iter procedimentale seguito dal Pubblico Ministero di Avellino appare del tutto conforme alla normativa vigente.In particolare, a seguito dell'intervenuta irrevocabilità della sentenza emessa dal Tribunale di Avellino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di condanna di quest'ultimo per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., il Pubblico Ministero competente, nell'emettere il cumulo che sostituiva il precedente, ha correttamente emesso ordine di esecuzione che non poteva essere sospeso ai sensi dell'art. 656 comma 5 cod. proc. pen, stante l'inequivoco tenore letterale di cui alla norma ex art. 656 comma 9 cod. proc. pen. 3.

Su un piano affatto diverso si pone la norma di cui all'art. 51 bis ord. pen. che, nello stabilire che, nel caso in cui nei confronti di soggetto già ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale intervenga un nuovo titolo, il Pubblico Ministero competente ai sensi dell'art. 655 c.p.p. ne informa immediatamente il Magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste.

Trattasi di norma che, all'evidenza, non incide sull'obbligo gravante sull'ufficio del pubblico ministero di emettere l'ordine di esecuzione in presenza di condanne per le quali non è possibile la sospensione.

4. Il ricorso deve conseguentemente essere respinto.

Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 16 novembre 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Avellino ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del provvedimento di cumulo pene con ordine di carcerazione n. 114/2023 SIEP - 40/2023 cum. emesso dal P.M. presso il Tribunale di Avellino in data 26.4.2023. A fondamento del provvedimento reiettivo, il Tribunale evidenziava che, successivamente all'ammissione del Grimaldi all'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena espianda di cui al provvedimento della Procura Generale di Napoli del 23/06/0216, era intervenuto altro titolo da porre in esecuzione, precisamente la sentenza del Tribunale di Avellino irr. il 21/03/2023, di condanna alla pena di anni 1 di reclusione per violazione dell'art. 624 bis cod. pen.. Il PM competente a quel punto / / emetteva nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti provvedendo a disporre la carcerazione del condannato, stante la presenza di una condanna per il delitto di cui all'art. 624 bis c.p., ricompreso nella previsione dell'art. 656 co. 9 lett. a) cod. proc. pen.. 2.Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il condannato, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando/ con un unico motivo, la violazione degli artt. 656 cod. proc. pen. e 51 bis ord. pen.. Osserva il ricorrente come il Tribunale abbia errato nel non considerare che il nuovo ordine di esecuzione pene emesso dal P.M. riguardava un condannato già ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, con conseguente doverosa applicabilità dell'art. 51 bis ord. pen. che impone al pubblico ministero competente ai sensi dell'art. 655 c.p.p. di informare immediatamente il Magistrato di sorveglianza del nuovo titolo esecutivo, formulando contestualmente le proprie richieste. 3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Come correttamente argomentato dal Giudice dell'esecuzione, l'iter procedimentale seguito dal Pubblico Ministero di Avellino appare del tutto conforme alla normativa vigente.In particolare, a seguito dell'intervenuta irrevocabilità della sentenza emessa dal Tribunale di Avellino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di condanna di quest'ultimo per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., il Pubblico Ministero competente, nell'emettere il cumulo che sostituiva il precedente, ha correttamente emesso ordine di esecuzione che non poteva essere sospeso ai sensi dell'art. 656 comma 5 cod. proc. pen, stante l'inequivoco tenore letterale di cui alla norma ex art. 656 comma 9 cod. proc. pen. 3. Su un piano affatto diverso si pone la norma di cui all'art. 51 bis ord. pen. che, nello stabilire che, nel caso in cui nei confronti di soggetto già ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale intervenga un nuovo titolo, il Pubblico Ministero competente ai sensi dell'art. 655 c.p.p. ne informa immediatamente il Magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste. Trattasi di norma che, all'evidenza, non incide sull'obbligo gravante sull'ufficio del pubblico ministero di emettere l'ordine di esecuzione in presenza di condanne per le quali non è possibile la sospensione. 4. Il ricorso deve conseguentemente essere respinto. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 16 novembre 2023 Il Consigliere
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