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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 dicembre 2022

Cassazione n. 48248/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ercole, con sentenza del' 29 ottobre 2021, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 9 febbraio 2021 appellata dall'imputato, concesse le attenuanti generiche, ha ridotto ad anni tre di reclusione ed C 16.000,00 di multa la pena inflitta al D'Ercole per violazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73 commi 1 e 4 d.

P.R. 6 ottobre 1990 n. 309.

Per l'effetto, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque è stata revocata.

Nel resto, la sentenza del Tribunale è stata confermata.

Tra le statuizioni confermate vi era la confisca del denaro in sequestro (C 64.000,00 in contanti), disposta dal Tribunale ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. 2.

Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA]Ercole ha proposto ricorso per Cassazione, per mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo, violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla confisca della somma.

Il ricorrente osserva che la Corte territoriale non ha fornito alcuna motivazione riguardo alla conferma della confisca disposta in primo grado e che tale statuizione era estranea all'accordo intervenuto tra le parti.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore ha replicato con memoria pervenuta il 9 dicembre 2022.

4. Il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

5. Costituisce ius receptum di questa Corte di legittimità il principio per cui all'istituto del patteggiamento in appello non si applica la disposizione di cui all'art. 445 cod. proc. pen., prevista esclusivamente per il patteggiamento concordato in primo grado.

Il richiamo, operato dal ricorrente, alla sentenza Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 è inconferente atteso che questa sentenza si riferisce al patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. e stabilisce che, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è «ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione di pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti».

Tanto premesso si deve osservare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401; nello stesso senso Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258) Sulla base di questi principi si è ritenuto che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. sia ammissibile solo se deduce motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Sono invece inammissibili le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge) e - per quanto rileva in questa sede - sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, quale è quella in esame (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.276102).

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ercole, con sentenza del' 29 ottobre 2021, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 9 febbraio 2021 appellata dall'imputato, concesse le attenuanti generiche, ha ridotto ad anni tre di reclusione ed C 16.000,00 di multa la pena inflitta al D'Ercole per violazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73 commi 1 e 4 d. P.R. 6 ottobre 1990 n. 309. Per l'effetto, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque è stata revocata. Nel resto, la sentenza del Tribunale è stata confermata. Tra le statuizioni confermate vi era la confisca del denaro in sequestro (C 64.000,00 in contanti), disposta dal Tribunale ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. 2. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA]Ercole ha proposto ricorso per Cassazione, per mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo, violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla confisca della somma. Il ricorrente osserva che la Corte territoriale non ha fornito alcuna motivazione riguardo alla conferma della confisca disposta in primo grado e che tale statuizione era estranea all'accordo intervenuto tra le parti. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore ha replicato con memoria pervenuta il 9 dicembre 2022. 4. Il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 5. Costituisce ius receptum di questa Corte di legittimità il principio per cui all'istituto del patteggiamento in appello non si applica la disposizione di cui all'art. 445 cod. proc. pen., prevista esclusivamente per il patteggiamento concordato in primo grado. Il richiamo, operato dal ricorrente, alla sentenza Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 è inconferente atteso che questa sentenza si riferisce al patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. e stabilisce che, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è «ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione di pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti». Tanto premesso si deve osservare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401; nello stesso senso Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258) Sulla base di questi principi si è ritenuto che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. sia ammissibile solo se deduce motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge) e - per quanto rileva in questa sede - sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, quale è quella in esame (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.276102). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 48248/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris