CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37648/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-I AGOSTINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso cui si censura l'omessa applicazione dello stato di necessità, esclusa con motivazione logica dalla Corte di appello che rilevava la non credibile versione resa dal ricorrente secondo cui si sarebbe allontanato dall'abitazione per inseguire il figlio di due anni che aveva trovato la porta rimasta aperta per il caldo (dato storicamente smentito dalla Corte alla luce della data dell'evasione avvenuta il 18 febbraio 2019), risulta declinato in fatto; ritenuto che adeguata e corretta giuridicamente si rivela la decisione nella parte in cui ha ritenuto la minaccia tesa ad intimidire il verbalizzante ed impedire l'attività istituzionale conclusa con la denuncia, a nulla rilevando che non avesse raggiunto lo scopo, ovvero, che la minaccia non fosse stata udita da persona terza, evenienza che il ricorrente intendeva apoditticamente valorizzare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i