CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03057/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. C. Angelillis, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo di continuazione tra un reato di spaccio di sostanza stupefacente commesso ad Ancona il 26 marzo 2011, oggetto di una sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona, un reato di evasione commesso il 29 febbraio 2016 a Fossombrone, oggetto di altra sentenza del Tribunale di Urbino, e di un reato di detenzione a fini di spaccio di una ingente quantità di sostanza stupefacente, commesso tra il 19 aprile e il 28 maggio 2017, oggetto di una sentenza della Corte di appello di Ancona che ha riconosciuto la sentenza di condanna della Corte di appello per la Svezia occidentale in data 6 marzo 2018. 2. La Corte di appello ha anzitutto osservato che non è possibile affermare il vincolo di continuazione con reati oggetto di sentenze straniere, seppure riconosciute, e ciò secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ha poi rilevato che in relazione al reato inerente alle sostanze stupefacenti commesso nel 2011 e il reato di evasione commesso nel 2016 non è stato fornito alcun elemento a sostegno dell'asserito unitario disegno criminoso. 3. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge. La giurisprudenza di legittimità che nega la possibilità di riconoscere la continuazione con reati oggetto di sentenze straniere è anacronistica, lo è divenuta a seguito del recepimento della decisione quadro 2008/675/GAI e del d. Ig. N. 73 del 2016, art. 3 che prevede la valutazione delle condanne pronunciate all'estero ai fini della determinazione della pena anche nella fase dell'esecuzione. Il principio che dovrebbe ormai valere è che ogni decisione adottata dal giudice dell'esecuzione italiano deve necessariamente essere influenzata dalla sentenza straniera entrata a fare parte dell'ordinamento interno a seguito del suo riconoscimento. L'interpretazione dell'art. 12 cod. pen. nel senso che il riconoscimento della sentenza straniera non può operare ai fini della continuazione fa leva su una lettura irragionevolmente restrittiva della locuzione "effetti penali della condanna" ivi contenuta. Una siffatta interpretazione, ove mantenuta, impone la rimessione alla Corte costituzionale della violazione degli articoli 3 e 117 Cost del d. Igs. n. 73 del 2016.3.2. Con il secondo motivo hanno dedotto difetto di motivazione. La richiesta ha ad oggetto due violazioni della disciplina in materia di sostanze stupefacenti commesse il 26 marzo 2011, sentenza n. 1, e dal 19 aprile al 28 maggio 2017, sentenza n. 2, intervallate esclusivamente dal periodo di detenzione carceraria espiato dal 26 marzo 2011 al 29 febbraio 2016, data in cui veniva commesso il delitto di evasione di cui alla sentenza n. 2. È dunque evidente l'unicità del disegno criminoso, e l'arresto del ricorrente non è stato in grado di minare l'unicità del disegno criminoso fissato sin dalla commissione del primo reato. Si consideri poi l'identità delle modalità esecutive dei due reati concernenti gli stupefacenti, l'identità dei quantitativi e della tipologia della sostanza stupefacente trasportata. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 5. In vista dell'odierna udienza, i difensori del ricorrente hanno depositato memoria con cui ha approfondito le questioni di diritto esposte con l'atto di ricorso in merito alla possibilità di applicazione della continuazione con reato oggetto di sentenze straniere e hanno concluso per il suo accoglimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. La questione relativa alla possibilità di apprezzamento del vincolo di continuazione con reati giudicati con sentenza straniera riconosciuta è stata già presa in esame dalla giurisprudenza di legittimità, che ha sul punto statuito per l'inapplicabilità della continuazione, "in quanto il vincolo della continuazione non è contemplato tra le finalità del riconoscimento delle sentenze penali straniere, ex art. 12, comma primo, cod. pen.; né tale preclusione è superata dall'art. 3, d. Igs. 12 maggio 2016, n. 73, che ha esteso la possibilità di valutazione alle sentenze straniere non riconosciute che formano oggetto di informazioni acquisite nell'ambito delle procedure comunitarie di assistenza giudiziaria, reiterando però le indicazioni del citato art. 12, per quanto attiene alle finalità per le quali detta valutazione è consentita" - Sez. 5, n. 48059 del 02/10/2019, Rv. 277650; v., poi, nello stesso senso, Sez. 1, n. 17502 del 23/01/2020, Rv. 279364; cfr., anche, Sez. 1, n. 32212 del 15/06/2022, Rv. 283565, secondo cui "costituisce ipotesi di pena illegale, come tale deducibile davanti al giudice della esecuzione, l'aumento di pena disposto dal giudice della cognizione in applicazione della continuazione tra il reato giudicato in Italia e altro reato satellite giudicato con sentenza emessa da uno Stato dell'Unione europea, sussistendo difetto di sovranità dello Stato italiano e, quindi, di giurisdizione" -. Il principio di diritto appena sopra richiamato merita di essere confermato, atteso che il novum legislativo costituito dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 3, peraltro ampiamente considerato dalle pronunce a cui si è appena fatto riferimento, non ha mutato lo spettro di rilevanza della valutazione delle sentenze straniere, riconosciute o meno, che resta quello delineato dall'art. 12 cod. pen., e specificamente indicato nelle decisioni in punto di recidiva, altri effetti penali, e di dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere. Il decreto legislativo precisa, altresì, che la valutazione della sentenza straniera rileva anche per le statuizioni relative alla determinazione della pena, e specifica che la rilevanza, entro le finalità indicate, della sentenza straniera ha riguardo anche alle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e nella fase dell'esecuzione penale. Nei limiti appena indicati non è possibile ipotizzare, come invece fa il ricorso, che la sentenza straniera possa rilevare anche ai fini della continuazione criminosa. L'applicazione di detto istituto comporterebbe, infatti, una manipolazione quoad poenam del giudicato di condanna nei casi in cui il reato oggetto della sentenza straniera fosse valutato come reato-satellite, ed invece le disposizioni di legge appena richiamate attribuiscono inequivocamente alla pronuncia straniera la capacità di incidere sulla determinazioni del giudice interno ma non la assoggettano all'eventualità di modifiche del suo contenuto decisorio quale inevitabile conseguenza delle scelte compiute da quest'ultimo. È questa la ragione per la quale l'inciso normativo "per ogni determinazione della pena" non può essere letto nei termini indicati in ricorso, collocando in tale ambito l'applicazione delle disposizioni sulla continuazione criminosa; esso deve piuttosto essere interpretato in linea con la premessa che la rilevanza delle decisioni di condanna pronunciate all'estero si sostanzia, anche quando non oggetto di riconoscimento, nella incidenza unilaterale sulle determinazioni del giudice italiano ma senza che questi possa, in applicazione di istituti non espressamente menzionati né dall'art. 12 cod. pen. né dal d. Igs. n. 73 del 2016, modificarne il contenuto decisorio. 3. Per quanto appena detto, la dedotta questione di costituzionalità si palesa manifestamente infondata. Non è ipotizzabile né una violazione dell'art.117 Cost., perché il menzionato decreto legislativo è fedele attuazione delle previsioni della decisione quadro - 2008/675/GAI -, né dell'art. 3 Cost., per l'impossibilità di equiparazione della vicenda di continuazione con quelle per le quali la rilevanza della sentenza straniera è ammessa. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L'impossibilità di applicazione della continuazione, per le ragioni esposte nel paragrafo che precede, rende del tutto irrilevante lo sforzo di ricorso di attestare l'esistenza di una "evidente" medesimezza di disegno criminoso tra gli episodi concernenti le sostanze stupefacenti. È invece rimasta priva di rilievi critici l'affermazione dell'ordinanza impugnata relativa alla mancanza di elementi di fatto per argomentare sulla esistenza di un unico disegno criminoso tra i reati oggetto delle sentenze emesse dalle Autorità giudiziarie italiane, specificamente il reato inerente alle sostanze stupefacenti commesso nel 2011 e il reato di evasione commesso nel 2016. 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ric