CassazionedecretoSezione LDecisione del 21 giugno 2026
Cassazione n. 21015/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del2026legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli2139avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EMANUELNEu meDroE re gistro generale 27033/2020Numero sezionale 2139/2026ROSE; Numero di raccolta generale 21015/2026- resistente con mandatoD -at a pubblicazione 21/06/2026avverso la sentenza n. 35/2020 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 06/04/2020 R.G.N. 4634/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/04/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. L’[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:PERSONA]” (INPGI) chiedeva e otteneva l’emissionedi decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ItalianaS.p.A. (RAI) per l’importo di euro 54.171,52, a titolo dicontributi previdenziali e somme aggiuntive, assumendo che ildipendente sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto, nel periodo ottobre 2009 -novembre 2012, attività riconducibile al lavoro giornalisticonell’ambito della testata [OSCURATO:PERSONA]. Il dipendente si iscriveva nelRegistro dei praticanti dell’Ordine dei giornalisti di Milano dal1/10/2009 e, successivamente, conseguiva l’abilitazione el’iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti (esame diidoneità del 25/11/2011). Presentava, dunque, denuncia per ilrecupero dei contributi assicurativi all’INPGI, sulla cui basel’Istituto richiedeva e otteneva dal Tribunale di Roma decretoingiuntivo nei confronti della RAI.2. La RAI proponeva opposizione, contestando la naturagiornalistica delle mansioni e deducendo che il dipendente erainquadrato come programmista-regista (terzo livello) condecorrenza 1/1/2009. Il Tribunale accoglieva l’opposizione erevocava il decreto ingiuntivo, ritenendo che, alla luce delleprove testimoniali e documentali raccolte, l’attività svolta fosseprevalentemente tecnica (programmista-regista) e che leNumero registro generale 27033/2020Numero di raccolta generale 21015/2026sporadiche. Data pubblicazione 21/06/20263. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata,rigettava il gravame proposto dall’INPGI e confermava lapronuncia del Tribunale, evidenziando, in particolare,l’inquadramento del lavoratore come programmista-regista(terzo livello) dal 1/1/2009, come già convenuto tra le partinella conciliazione giudiziale dell’11 maggio 2009, relativa adaltra controversia promossa dal sig. [OSCURATO:PERSONA]; la declaratoria delCCNL RAI per tale figura; l’assenza, sulla base del materialeprobatorio, degli elementi tipici dell’attività giornalistica(raccolta, commento ed elaborazione di notizie, continuità eperiodicità della prestazione, autonomia e mediazioneintellettuale tra fatto e pubblico), nonché l’assenza di prova diun mutamento delle mansioni in epoca successiva alriconoscimento dell’inquadramento.4. Avverso tale decisione, l’INPGI proponeva ricorso percassazione, affidato a un unico motivo.5. La RAI resisteva con controricorso.6. L’INPS, ritualmente intimato, ha depositato solo procura incalce al ricorso.7. Le parti costituite depositavano memorie ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.8. Sentito il relatore, all’esito della discussione, il Collegio si èriservato il deposito della decisione nel termine di sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico complesso motivo di ricorso, l’INPGIdenuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. n.69/1963, degli artt. 15 e 11 del Contratto nazionale di lavorogiornalisti del 10/01/1959, reso esecutivo con d.P.R. n.153/1961, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cN.upm.ecro. ;re gistro generale 27033/2020Numero sezionale 2139/2026l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in reNluamzeiroo ndi era ccolta generale 21015/2026all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; la violazione e falsDaat a pubblicazione 21/06/2026applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sempre in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., prospettando anchetravisamento della prova, con specifico riferimento, tra l’altro,alla testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA].2. Il motivo, che si presenta come censura mista, conprofili di violazione o falsa applicazione di legge (art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.) e di vizio motivazionale nei limitidell’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c.), per le parti suscettibili di autonoma valutazione eche superano il vaglio di ammissibilità, non può trovarecomunque accoglimento.3. Le censure così formulate richiedono, anzitutto, dirichiamare i criteri normativi e giurisprudenziali utili a stabilirequando una prestazione lavorativa possa qualificarsi comeIn via generale, l’attività giornalistica, ai sensi dell’art. 1 della l.n. 69/1963, si identifica in una prestazione di lavoro intellettualediretta alla raccolta, al commento e all’elaborazione di notiziedestinate alla comunicazione attraverso gli organi diinformazione, con la funzione di mediazione intellettuale tra ilfatto e la sua diffusione; ai fini della qualificazione rilevano,inoltre, la continuità e la periodicità del servizio e il grado diautonomia nella formazione del prodotto informativo, secondo iprincipi ripetutamente affermati da questa Corte (cfr. explurimis Cass. n. 15611 del 2019; Cass. n. 16377 del 2021).Va inoltre ribadito che, in sede di legittimità, è censurabileunicamente la determinazione dei criteri generali e astratti daapplicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento diNumero registro generale 27033/2020fatto, incensurabile in questa sede se sorretto da motivazioneN umero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 21015/2026adeguata e immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delDleat a pubblicazione 21/06/2026risultanze processuali che abbiano indotto il giudice di merito aricondurre il rapporto controverso all’uno o all’altro schemacontrattuale. In particolare, nei casi di difficile qualificazione delrapporto, in ragione della natura intellettuale dell’attività svolta,occorre fare riferimento ai dati fattuali emergenti dal concretosvolgimento della prestazione, più che alla volontà espressadalle parti al momento della stipulazione del contratto.4. Orbene, a tali principi si è conformata la Corte d’appello,che ha fatto corretta applicazione dei criteri sopra richiamati,accertando in fatto - sulla base delle risultanze testimoniali edocumentali - che le mansioni svolte dal lavoratore eranoprevalentemente riconducibili alla figura del programmista-regista e che le attività richiamate dal ricorrente comegiornalistiche (lanci, interviste e contributi video) nonpresentavano i caratteri della continuità e dell’autonomia propridella mediazione intellettuale, risultando, per contro, sporadichee comunque inserite in un contesto operativo coerente conl’inquadramento contrattuale.5.Le doglianze ex art. 360, n. 3, c.p.c., pur formalmenteprospettate come violazione di legge, mirano in realtà a unarivalutazione del merito e del compendio probatorio, estranea algiudizio di legittimità.6.Quanto alle censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. (omessoesame di fatto decisivo, dedotta violazione degli artt. 115 e 116c.p.c. e asserito travisamento della prova), esse risultanoinammissibili, poiché non individuano un fatto storico decisivotrascurato dal giudice di merito, ma sollecitano un diversoapprezzamento delle risultanze istruttorie, ivi inclusa latestimonianza della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], già esaminata e valutata dallaNumero registro generale 27033/2020Corte territoriale nel percorso argomentativo che ha condotto aN umero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 21015/2026escludere la prevalenza e i tratti qualificanti dell’attivitDàat a pubblicazione 21/06/2026giornalistica.7. Né ricorrono i presupposti per configurare un decisivotravisamento idoneo a superare i limiti del sindacato dilegittimità, tanto più a fronte della cd. doppia conforme delledecisioni di merito.8. La Corte territoriale ha, infatti, esaminato le medesimetestimonianze e i documenti sui quali la parte sollecita unadiversa valutazione, ritenendo altresì che anche la conciliazioneeffettuata in data 11 maggio 2009, nella quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] che le mansioni all’epoca svolte erano pienamenteconformi alla qualifica di programmista-regista di terzo livello,rendesse non plausibile l’assunto secondo cui, già dal mese diottobre 2009, egli avesse iniziato a svolgere attività giornalisticanei termini denunciati all’Ordine dei giornalisti della Lombardiae all’INPGI; si tratta di un’argomentazione ulteriore della ratiodecidendi, che poggia sul materiale probatorio già esaminato dalprimo giudice, poiché la Corte ha escluso soprattuttol’autonomia nello svolgimento della prestazione, che costituiscel’essenza della mediazione intellettuale tra il fatto e la suaconoscenza, e i documenti non modificano la valutazione delleacquisizioni istruttorie. Ed infatti, “ai fini della qualificazionedell’attività giornalistica rilevano la continuità della prestazionee l’autonomia nella formazione del prodotto informativo, qualiindici della mediazione intellettuale tra il fatto e la suadiffusione; il relativo apprezzamento, riservato al giudice dimerito, è incensurabile in sede di legittimità se assistito damotivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici”.9.Il ricorso va pertanto rigettato.Numero registro generale 27033/202010.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come daN umero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 21015/2026dispositivo. Data pubblicazione 21/06/2026La Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], cheliquida in euro 5.000,00 per compenso, oltre euro 200,00 peresborsi, oltre spese generali nella misura di legge, IVA e CPA,se dovute. Nulla spese nei confronti dell’INPS.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, sedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 29 aprile 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 27033/2020Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 21015/2026Data pubblicazione 21/06/2026