CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 1953
Cassazione n. 35386/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. .La ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 19 dicembre 2024 con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza che l' ha condannata per tentativo di furto aggravato. L'esponente lamenta, con il primo motivo, vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità e, con il secondo motivo, vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla applicazione della recidiva e alla dosimetria della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. Il primo motivo si basa su censure di merito, tendenti ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa valutazione delle prove. Lamenta invero la ricorrente che non sarebbe convincente la versione dei fatti della persona offesa, la quale avrebbe reso dichiarazioni condizionate dal pregiudizio dettato dalla condizione di straniera dell'imputata; in particolare, non era convincente la circostanza che la persona offesa non avrebbe chiamato le forze dell'ordine e che l'imputata non si fosse data alla fuga. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). I giudici di merito ( le cui argomentazioni si integrano secondo il noto principio della doppia conforme) considerano che il narrato della persona offesa era del tutto lineare; in particolare la sentenza impugnata argomenta che, se l'intento dell'imputata fosse veramente stato quello di acquistare il foulard e procurarsi il resto con banconote di piccolo taglio avrebbe potuto, come suggeritole dalle denunciante, recarsi presso il vicino tabaccaio e poi concludere l'acquisto, mentre era uscita dal negozio evidentemente perché sorpresa nell'atto di impossessarsi delle banconote che la persona offesa era riuscita a strapparle di mano. Si tratta di considerazioni esaustive e non manifestamente illogiche, che sfuggono al sindacato di legittimità. 4. Relativamente al secondo motivo, si osserva che la Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinquere della ricorrente gravata da numerosi precedenti penali. (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464),Infine, in ordine alla dosimetria della pena, giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2 009,Rv. 245596 - 01). Nel caso di specie la pena finale irrogata, pari a mesi sei di reclusione ed euro 100 di multa, è ampiamente al di sotto del medio edittale. Inoltre, la Corte territoriale sottolinea l'avanzato stato di compimento dell'azione delittuosa, interrotta grazie alla repentina reazione della persona offesa. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025