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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2024

Cassazione n. 23381/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8201/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.1108/2016 depositata i l 23/09/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza n. 1108/2016, depositata in data 23/09/2016, la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte ha accolto parzialmente l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria contro sentenza la [OSCURATO:PERSONA] di Novara n. 255/2014, con la quale era stato accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n.

T7U010600653/2013, determinando i ricavi del sig. [OSCURATO:PERSONA], in rettifica al reddito d’impresa dell’anno 2008,in Euro 20.711,00.

2. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione con due motivi e l’amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso.

3. In data 26/04/2018 il ricorrente ha depositato un’istanza, riferendo che, a seguito della sentenza della CTR n. 1108/2016, l’Agenzia delle Entrate ha notificato al contribuente l’intimazione di pagamento n.

T7UPRN00223/2017 del 24/10/2017, affidando, successivamente, all’agente della riscossione il ruolo n. 08001399.

Il contribuente, in data 04/04/2018, aveva presentato all’Agenzia delle entrate-Riscossione la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 01/01/2000 al 30/09/2017, ai sensi dell’art. 1 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.148 convertito con modificazioni dalla legge 04/12/2017, n. 172, riguardante la riapertura dei termini previsti nel d.l.22/10/2016, n. 193, convertito dalla legge 01/12/2016, n. 225 (cd. rottamazione bis).

Considerato che, in base all’art. 1 d.l. n. 148 del 2017 , l’Agenzia delle Entrate aveva tempo fino al 30 giugno 2018, il contribuente ha, pertanto, richiesto un rinvio oltre il mese di febbraio 2019.

Tale rinvio era motivato, quindi , dall’attesa della risposta dell’agente della riscossione, che avrebbe dovuto «inviare al richiedente la comunicazione con l’importo da versare in base al piano indicato dal medesimo nella domanda stessa, che nella fattispecie è di rate 5 (cinque) di pari importo, con scadenza rispettivamente il 31 luglio 2018, il 30 settembre 2018, il 31 ottobre 2018, il 30 novembre 2018 e l’ultima il 28 febbraio 2019.»

4. Questa Corte, con ordinanza n. 12839/18 depositata in data 23/05/2018, ha rinviato a nuovo ruolo, così motivando: « Atteso che nelle more del presente giudizio il ricorrente ha depositato una memoria con la quale assevera di avere adito la procedura di definizione agevolata della lite ex d.l. 148/2017, d.l. 193/2016 e conseguentemente chiesto un rinvio a nuovo ruolo della causa.

Ritenuto che la causa vada rimessa alla pubblica udienza della Sezione semplice Quinta civile, non essendo essa, allo stato, definibile ex art. 375, primo comma, nn. 1-5, cod. proc. civ., in quanto pendenti i termini per la definizione agevolata de qua e fatto salvo il suo perfezionamento.»

5. In data 24/05/2024 il ricorrente ha presentato un’ulteriore istanza, in cui ha dichiara to di depositare « prova di avvenuta ammissione alla rottamazione quater anche per l’accertamento oggetto di ricorso pendente, con versamento della prima e successive rate – All.

A ammissione con specifica carichi e attestazione versamenti rate.»

6. Con la medesima istanza ha chiesto di dichiarare l’estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti.

In allegato a tale atto la parte ricorrente ha prodotto comunicazione dell’agente della riscossione che – richiamando l’art. 1 , comma 241, legge 29/12/2022, n. 197 – ridetermina il debito residuo in Euro 11.494,80.

Il ricorrente ha prodotto quietanza di pagamento per l’importo di Euro 1.189,01, pari all’ammontare della prima rata.

Considerato che:

1. La parte ricorrente – con l’istanza depositata in data 24/05/2024 - documenta l’adesione alla definizione agevolata ex legge n. 197 del 2022 ( cd. rottamazione quater ) e il pagamento della prima rata, chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

2. Il presente giudizio ha per oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento T7U010600653/2013, i cui importi sonooggetto di definizione agevolata ex legge n. 197 del 2022 , come risulta dal riscontro del numero dell’avviso di accertamento impugnato nella documentazione relativa alla definizione agevolata depositata in data 24/06/2024 (v. prima pagina dell’intestazione ed estratto di ruolo).

3. In pendenza di un giudizio avente per oggetto l’impugnazione dell’atto con il quale l’amministrazione finanziaria ha rideterminato l’ammontare della pretesa tributaria, emerge - quale fatto sopravvenuto – la presentazione da parte del contribuente all’agente della riscossione di un’ istanza di definizione agevolata.

Con tale istanza il contribuente ha chiesto di poter pagare l’importo dovuto in linea capitale e le spese di legge in merito alla pretesa impositiva oggetto dell’avviso di accertamento impugnato.

Nel fare ciò ha esercitato un diritto potestativo concesso dall’art. 1, comma 231, d.l. n. 197 del 2022 («i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni ..») a fronte del quale l’agente della riscossione è tenuto a comunicare «ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.», una volta riscontrata la volontà del contribuente di procedere alla definizione agevolata el’impegno del debitore a rinunciare ai giudizi in corso aventi per oggetto i carichi ricompresi nella definizione agevolata.

Tale ultimo requisito assume un rilievo centrale anche in relazione al principio di ragionevolezza: è difficilmente conciliabile una condotta del debitore che, da un lato, eserciti il diritto potestativo di definire i carichi pendenti (tra il 01/01/2000 e il 30/06/2022) versando un importo minore di quello risultante dagli importi affidati all’agente della riscossione e, prosegua, dall’altro lato, i processi relativi ai carichi che va a definire in via agevolataex legge n. 197 del 2022.

4. Nel caso di specie l’agente della riscossione ha positivamente riscontrato la richiesta del contribuente ex art. 1, comma 235, legge n. 197 del 2022 ed è stata depositata la documentazione inerente al pagamento della prima rata, unitamente alla richiesta di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

5. L’istanza del contribuente ex art. 1, comma 235, legge n. 197 del 2022 ha messo in moto un meccanismo che non produce effetti solo sul piano sostanziale della rideterminazione della (minor) pretesa tributaria, ma anche su quello processuale, grazie alla previsione di un’ipotesi speciale di estinzione ex legedei giudizi pendenti (art. 1, comma 236, legge n. 197 del 2022) , subordinata al perfezionamento della definizione agevolata e alla prova dei pagamenti eseguiti.

4. Sebbene in assenza di integrale pagamento del debito – considerato il piano di rateazione predisposto fino al 2027 –non sia possibile procedere alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cass., 03/10/2018, n. 24083), il positivo riscontro del perfezionamento della definizione agevolata e della quietanza di pagamento del concessionario della riscossione, portano a ritenere sussistenti i requisiti per poter procedere alla dichiarazione di estinzione del giudizioex art. 1, comma 236, d.l. n. 197 del 2022.

5. Occorre, infine, precisare – come già rilevato da questa Corte in relazione alla cd. rottamazione ter con considerazioni estensibili anche all’ipotesi di rottamazione cd. quater, alla luce di quanto previsto nell’art. 1, comma 244, d.l. n. 197 del 2022 e della sostanziale corrispondenza alla previsione contenuta nell’art. 6, comma 4, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193 – ch e, nel caso di specie, la declaratoria di estinzione del giudizio non comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma piuttosto « che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita, per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione ex comma 3 citato dell'esattore» (Cass. n. 24083 del 2018, par. 6.1) In buona sostanza, «La situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell'atto comunicato dall'esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata, mentre l'eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dal comma 4 dell'art. 6 più volte citato» del d.l. n. 193 del 2016, convertito (nel caso di specie, comma 14 dell’art. 3 del d.l. 119 del 2018, convertito).»(Cass., 29/12/2023, n. 36431).

6. Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, con la conseguenza che diventa superfluo riferire in ordine ai motivi di ricorso.

7. Le spese sostenute restano a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8201/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.1108/2016 depositata i l 23/09/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza n. 1108/2016, depositata in data 23/09/2016, la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte ha accolto parzialmente l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria contro sentenza la [OSCURATO:PERSONA] di Novara n. 255/2014, con la quale era stato accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. T7U010600653/2013, determinando i ricavi del sig. [OSCURATO:PERSONA], in rettifica al reddito d’impresa dell’anno 2008,in Euro 20.711,00. 2. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione con due motivi e l’amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso. 3. In data 26/04/2018 il ricorrente ha depositato un’istanza, riferendo che, a seguito della sentenza della CTR n. 1108/2016, l’Agenzia delle Entrate ha notificato al contribuente l’intimazione di pagamento n. T7UPRN00223/2017 del 24/10/2017, affidando, successivamente, all’agente della riscossione il ruolo n. 08001399. Il contribuente, in data 04/04/2018, aveva presentato all’Agenzia delle entrate-Riscossione la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 01/01/2000 al 30/09/2017, ai sensi dell’art. 1 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.148 convertito con modificazioni dalla legge 04/12/2017, n. 172, riguardante la riapertura dei termini previsti nel d.l.22/10/2016, n. 193, convertito dalla legge 01/12/2016, n. 225 (cd. rottamazione bis). Considerato che, in base all’art. 1 d.l. n. 148 del 2017 , l’Agenzia delle Entrate aveva tempo fino al 30 giugno 2018, il contribuente ha, pertanto, richiesto un rinvio oltre il mese di febbraio 2019. Tale rinvio era motivato, quindi , dall’attesa della risposta dell’agente della riscossione, che avrebbe dovuto «inviare al richiedente la comunicazione con l’importo da versare in base al piano indicato dal medesimo nella domanda stessa, che nella fattispecie è di rate 5 (cinque) di pari importo, con scadenza rispettivamente il 31 luglio 2018, il 30 settembre 2018, il 31 ottobre 2018, il 30 novembre 2018 e l’ultima il 28 febbraio 2019.» 4. Questa Corte, con ordinanza n. 12839/18 depositata in data 23/05/2018, ha rinviato a nuovo ruolo, così motivando: « Atteso che nelle more del presente giudizio il ricorrente ha depositato una memoria con la quale assevera di avere adito la procedura di definizione agevolata della lite ex d.l. 148/2017, d.l. 193/2016 e conseguentemente chiesto un rinvio a nuovo ruolo della causa. Ritenuto che la causa vada rimessa alla pubblica udienza della Sezione semplice Quinta civile, non essendo essa, allo stato, definibile ex art. 375, primo comma, nn. 1-5, cod. proc. civ., in quanto pendenti i termini per la definizione agevolata de qua e fatto salvo il suo perfezionamento.» 5. In data 24/05/2024 il ricorrente ha presentato un’ulteriore istanza, in cui ha dichiara to di depositare « prova di avvenuta ammissione alla rottamazione quater anche per l’accertamento oggetto di ricorso pendente, con versamento della prima e successive rate – All. A ammissione con specifica carichi e attestazione versamenti rate.» 6. Con la medesima istanza ha chiesto di dichiarare l’estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti. In allegato a tale atto la parte ricorrente ha prodotto comunicazione dell’agente della riscossione che – richiamando l’art. 1 , comma 241, legge 29/12/2022, n. 197 – ridetermina il debito residuo in Euro 11.494,80. Il ricorrente ha prodotto quietanza di pagamento per l’importo di Euro 1.189,01, pari all’ammontare della prima rata. Considerato che: 1. La parte ricorrente – con l’istanza depositata in data 24/05/2024 - documenta l’adesione alla definizione agevolata ex legge n. 197 del 2022 ( cd. rottamazione quater ) e il pagamento della prima rata, chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. 2. Il presente giudizio ha per oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento T7U010600653/2013, i cui importi sonooggetto di definizione agevolata ex legge n. 197 del 2022 , come risulta dal riscontro del numero dell’avviso di accertamento impugnato nella documentazione relativa alla definizione agevolata depositata in data 24/06/2024 (v. prima pagina dell’intestazione ed estratto di ruolo). 3. In pendenza di un giudizio avente per oggetto l’impugnazione dell’atto con il quale l’amministrazione finanziaria ha rideterminato l’ammontare della pretesa tributaria, emerge - quale fatto sopravvenuto – la presentazione da parte del contribuente all’agente della riscossione di un’ istanza di definizione agevolata. Con tale istanza il contribuente ha chiesto di poter pagare l’importo dovuto in linea capitale e le spese di legge in merito alla pretesa impositiva oggetto dell’avviso di accertamento impugnato. Nel fare ciò ha esercitato un diritto potestativo concesso dall’art. 1, comma 231, d.l. n. 197 del 2022 («i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni ..») a fronte del quale l’agente della riscossione è tenuto a comunicare «ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.», una volta riscontrata la volontà del contribuente di procedere alla definizione agevolata el’impegno del debitore a rinunciare ai giudizi in corso aventi per oggetto i carichi ricompresi nella definizione agevolata. Tale ultimo requisito assume un rilievo centrale anche in relazione al principio di ragionevolezza: è difficilmente conciliabile una condotta del debitore che, da un lato, eserciti il diritto potestativo di definire i carichi pendenti (tra il 01/01/2000 e il 30/06/2022) versando un importo minore di quello risultante dagli importi affidati all’agente della riscossione e, prosegua, dall’altro lato, i processi relativi ai carichi che va a definire in via agevolataex legge n. 197 del 2022. 4. Nel caso di specie l’agente della riscossione ha positivamente riscontrato la richiesta del contribuente ex art. 1, comma 235, legge n. 197 del 2022 ed è stata depositata la documentazione inerente al pagamento della prima rata, unitamente alla richiesta di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. 5. L’istanza del contribuente ex art. 1, comma 235, legge n. 197 del 2022 ha messo in moto un meccanismo che non produce effetti solo sul piano sostanziale della rideterminazione della (minor) pretesa tributaria, ma anche su quello processuale, grazie alla previsione di un’ipotesi speciale di estinzione ex legedei giudizi pendenti (art. 1, comma 236, legge n. 197 del 2022) , subordinata al perfezionamento della definizione agevolata e alla prova dei pagamenti eseguiti. 4. Sebbene in assenza di integrale pagamento del debito – considerato il piano di rateazione predisposto fino al 2027 –non sia possibile procedere alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cass., 03/10/2018, n. 24083), il positivo riscontro del perfezionamento della definizione agevolata e della quietanza di pagamento del concessionario della riscossione, portano a ritenere sussistenti i requisiti per poter procedere alla dichiarazione di estinzione del giudizioex art. 1, comma 236, d.l. n. 197 del 2022. 5. Occorre, infine, precisare – come già rilevato da questa Corte in relazione alla cd. rottamazione ter con considerazioni estensibili anche all’ipotesi di rottamazione cd. quater, alla luce di quanto previsto nell’art. 1, comma 244, d.l. n. 197 del 2022 e della sostanziale corrispondenza alla previsione contenuta nell’art. 6, comma 4, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193 – ch e, nel caso di specie, la declaratoria di estinzione del giudizio non comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma piuttosto « che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita, per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione ex comma 3 citato dell'esattore» (Cass. n. 24083 del 2018, par. 6.1) In buona sostanza, «La situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell'atto comunicato dall'esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata, mentre l'eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dal comma 4 dell'art. 6 più volte citato» del d.l. n. 193 del 2016, convertito (nel caso di specie, comma 14 dell’art. 3 del d.l. 119 del 2018, convertito).»(Cass., 29/12/2023, n. 36431). 6. Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, con la conseguenza che diventa superfluo riferire in ordine ai motivi di ricorso. 7. Le spese sostenute restano a
Sentenza Cassazione n. 23381/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris