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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 gennaio 2025

Cassazione n. 07365/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32362-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 285, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 462/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/07/2019 R.G.N. 823/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto CIPAG R.G.N.32362/2019 Cron.

Rep.

Ud.28/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda del geom. [OSCURATO:PERSONA] svolta nei confronti della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti volta alla riliquidazione della propria pensione di anzianità anticipata decorrente dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Riteneva la Corte che le delibere della Cassa nn.18 del 22.12.1997 e 5 del 28.9.2000 le quali avevano previsto degli abbattimenti (c.d. coefficienti di neutralizzazione) sull’ammontare del trattamento pensionistico di anzianità anticipata, andassero disapplicate poiché potevano valere per i soli ratei di pensione successivi alla loro entrata in vigore, pena la violazione del principio del pro ratadi cui all’art.3, co.12 l. n.335/95.

Avverso la sentenza la Cassa ricorre per tre motivi illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.3, co.12 l. n.335/95, 1, co.488 l. n.147/13, delle delibere CIPAG nn.18/97 e 5/00, per avere la Corte ritenuto che i coefficienti di neutralizzazione riguardassero il calcolo dell’ammontare del trattamento pensionistico e non invece i requisiti di accesso al pensionamento.Con il secondo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.3, co.12 l. n.335/95, 1, co.488 l. n.147/13e delle delibere CIPAG nn.18/97 e 5/00, per non avere la Corte considerato che il diritto alla pensione di anzianità anticipata non si acquista per quote, rimanendo quindi inconferente il richiamo al principio del pro rata.

Con il terzo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2 d.lgs. n.509/94, 5 l. n.2248/1865, per avere la Corte illegittimamente disapplicato le due delibere della Cassa.

I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente data la loro intima connessione, e sono fondati. [OSCURATO:PERSONA] ha maturato il diritto alla pensione di anzianità a decorrere dal 2012, quando già erano entrate in vigore le delibere nn.18 del 22.12.1997 e 5 del 28.9.2000.

Egli ha scelto la pensione di anzianità anticipata, facendo valere i requisiti contributivi e di età in vigore fino a prima della nuova disciplina introdotta con le predette delibere, le quali hanno aumentato sia il requisito contributivo sia quello anagrafico ai fini del diritto alla pensione di anzianità.

Al contempo, per la pensione dianzianità anticipata modulata sui precedenti requisiti, le predette delibere hanno stabilito degli abbattimenti (coefficienti di neutralizzazione) sull’ammontare del trattamento.

Conformemente a quanto deduce la Cassa, questa Corte con orientamento che va qui riaffermato (Cass.25360/23), ha ritenuto in un caso sovrapponibile al presente che le due citate delibere abbiano inciso, ancor prima che sulla quantificazione del trattamento pensionistico, sulla individuazione dei requisiti necessari per il pensionamento.

Esse quindi non hanno violato il principio del pro rata, che riguarda la necessità di rispettare, nella futura determinazione di una prestazione attesa, le modalità di calcolo pregresse; le suddette delibere hanno bensì inciso, più in profondità, sul sistema pensionistico di anzianità pregresso, con introduzione di nuovi benefici (la facoltà di proseguire altre attività nonostante il pensionamentodi anzianità) e di corrispondenti riequilibri (i coefficienti di neutralizzazione), che però non possono non operare contestualmente ed indissolubilmente.

Ricordato che il diritto al pensionamento di anzianità anticipata è maturato in capo al professionista sotto il vigore delle citate delibere, la sua posizione pensionistica andava valutata alla luce dei contributi posseduti e all’età in essere secondo il quadro normativo vigente al momento della presentazione della domanda, e quindi tenendo contro dei coefficienti di riduzione all’epoca già introdotti.

La sentenza non si è attenuta a tali principi e va quindi cassata con rinvio al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32362-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 285, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 462/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/07/2019 R.G.N. 823/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto CIPAG R.G.N.32362/2019 Cron. Rep. Ud.28/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda del geom. [OSCURATO:PERSONA] svolta nei confronti della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti volta alla riliquidazione della propria pensione di anzianità anticipata decorrente dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Riteneva la Corte che le delibere della Cassa nn.18 del 22.12.1997 e 5 del 28.9.2000 le quali avevano previsto degli abbattimenti (c.d. coefficienti di neutralizzazione) sull’ammontare del trattamento pensionistico di anzianità anticipata, andassero disapplicate poiché potevano valere per i soli ratei di pensione successivi alla loro entrata in vigore, pena la violazione del principio del pro ratadi cui all’art.3, co.12 l. n.335/95. Avverso la sentenza la Cassa ricorre per tre motivi illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.3, co.12 l. n.335/95, 1, co.488 l. n.147/13, delle delibere CIPAG nn.18/97 e 5/00, per avere la Corte ritenuto che i coefficienti di neutralizzazione riguardassero il calcolo dell’ammontare del trattamento pensionistico e non invece i requisiti di accesso al pensionamento.Con il secondo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.3, co.12 l. n.335/95, 1, co.488 l. n.147/13e delle delibere CIPAG nn.18/97 e 5/00, per non avere la Corte considerato che il diritto alla pensione di anzianità anticipata non si acquista per quote, rimanendo quindi inconferente il richiamo al principio del pro rata. Con il terzo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2 d.lgs. n.509/94, 5 l. n.2248/1865, per avere la Corte illegittimamente disapplicato le due delibere della Cassa. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente data la loro intima connessione, e sono fondati. [OSCURATO:PERSONA] ha maturato il diritto alla pensione di anzianità a decorrere dal 2012, quando già erano entrate in vigore le delibere nn.18 del 22.12.1997 e 5 del 28.9.2000. Egli ha scelto la pensione di anzianità anticipata, facendo valere i requisiti contributivi e di età in vigore fino a prima della nuova disciplina introdotta con le predette delibere, le quali hanno aumentato sia il requisito contributivo sia quello anagrafico ai fini del diritto alla pensione di anzianità. Al contempo, per la pensione dianzianità anticipata modulata sui precedenti requisiti, le predette delibere hanno stabilito degli abbattimenti (coefficienti di neutralizzazione) sull’ammontare del trattamento. Conformemente a quanto deduce la Cassa, questa Corte con orientamento che va qui riaffermato (Cass.25360/23), ha ritenuto in un caso sovrapponibile al presente che le due citate delibere abbiano inciso, ancor prima che sulla quantificazione del trattamento pensionistico, sulla individuazione dei requisiti necessari per il pensionamento. Esse quindi non hanno violato il principio del pro rata, che riguarda la necessità di rispettare, nella futura determinazione di una prestazione attesa, le modalità di calcolo pregresse; le suddette delibere hanno bensì inciso, più in profondità, sul sistema pensionistico di anzianità pregresso, con introduzione di nuovi benefici (la facoltà di proseguire altre attività nonostante il pensionamentodi anzianità) e di corrispondenti riequilibri (i coefficienti di neutralizzazione), che però non possono non operare contestualmente ed indissolubilmente. Ricordato che il diritto al pensionamento di anzianità anticipata è maturato in capo al professionista sotto il vigore delle citate delibere, la sua posizione pensionistica andava valutata alla luce dei contributi posseduti e all’età in essere secondo il quadro normativo vigente al momento della presentazione della domanda, e quindi tenendo contro dei coefficienti di riduzione all’epoca già introdotti. La sentenza non si è attenuta a tali principi e va quindi cassata con rinvio al
Sentenza Cassazione n. 07365/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris