CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34798/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13928/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1963), [OSCURATO:PERSONA] (cl‘ 1928), [OSCURATO:PERSONA], Ferralo!' Salvatore (fu Cosmo cl. 1959), [OSCURATO:PERSONA] (fu Cosmo cl. 1965), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ferralo!' Riccardo, Ferralo!' Lorenzo, [OSCURATO:PERSONA] (di Alfonso cl. 1993) e [OSCURATO:PERSONA] (di Alfonso cl. 1989), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, n. 196/2019 depositata il 14 febbraio 2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: la Corte d'appello di Salerno ha confermato le sentenze (non definitiva e definitiva) rese nel giudizio di primo grado che avevano condannato gli odierni ricorrenti, quali fideiussori o eredi di fideiussori della Soc. Coop. [OSCURATO:PERSONA] a r.I., al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (quale cessionaria dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), della somma di C 129.114,22 quale saldo passivo di conto corrente aperto dalla società debitrice principale; avverso tale decisione è proposto ricorso per cassazione affidato a due mezzi, con i quali si lamenta il mancato rilievo officioso della nullità della fideiussione per violazione, rispettivamente, dell'art. 2 legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dell'art. 1938 cod. civ.; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resiste depositando controricorso; considerato che: è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso, con contestuale dichiarazione di accettazione; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui a norma dell'art. 391, ult. co ., cod. proc. civ. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo; trattandosi di rinuncia concorde e ricorrendo le condizioni di cui all'art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., non deve provvedersi al regolamento delle spese, delle quali peraltro le parti avevano chiesto la compensazione; quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia,1 Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 aprile 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) TI rnnzio Giurlizia