CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 14370/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdate-awise-affel3alti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza in data 9/9/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDCE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di TORINO il 16/1/2021, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ha applicato la pena concordata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che ha dedotto il vizio di motivazione e a chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111 comma 7 e 117 comma 1 Cost., nella parte in cui dispone che l'atto di ricorso, le successive memorie ed i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione. Il ricorso è inammissibile. 1. La questione circa l'ammissibilità formale del ricorso, preliminare all'analisi dell'o stesso, è manifestamente infondata come evidenziato da Sezioni Unite, n. 8914 del 27 dicembre 2017 dep. 2018, Aiello, Rv 272011, alle cui considerazioni integralmente si rinvia. 2. Il ricorso, pertanto, nel quale sono esposti comunque motivi generici ed aspecifici, è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato. L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, infatti, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Norma che si applica a tutti i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] M [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].