CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14101/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 30570/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M