CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20858/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di concorso in furto pluriaggravato di cui agli art. 110, 624 e 625, nn. 2 e 4, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione del fatto nel reato di truffa, è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale, con motivazione esente dai lamentati vizi logici, ha condiviso la qualificazione giuridica del fatto nel reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento effettuata dal primo giudice, valorizzando la circostanza che vi è stata usurpazione unilaterale che ha portato all'impossessamento, benché la condotta dell'imputato sia stata inizialmente ingannatoria. Infatti, quest'ultimo ha dapprima posto in essere condotte ingannatorie potenzialmente rientranti nel concetto di artifizi e raggiri, lasciando credere alle vittime di volergli vendere delle box di monete d'argento, ma poi, con la scusa di controllare il denaro degli acquirenti, si è allontanato rapidamente dal luogo dell'incontro senza farvi più ritorno, facendo sì che fra l'atto dispositivo dei compratori e l'impossessamento del bene si configurasse un'azione con il suddetto carattere di usurpazione unilaterale. Così come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di reati contro il patrimonio, la differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, cosicché integra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale (Sez. V., n. 36864 del 23/10/2020, Fuzio, Rv. 280323); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1