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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37209/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )(J9P1/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha ccnfermato la pronuncia, in data 30 ottobre 2018, con cui il Triburiae di Trani aveva ritenuto D'[OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di detenzicne e porto illegali di arma comune da sparo, esplosioni pericolose e danneggiamento e lo aveva, per l'effetto, condannato alla pena di anni due e mesi sei di recl isione ed euro 6.000,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il d fensore del D'Alessandro, denunciando illogicità della motivazione e comunque 1,3 mancata esplicitazione dei temi di cui è causa nonché contraddittorietà dell'esposizione.

3. Il ricorso propone un unico motivo articolato genericamente e va perciò dichiarato inammissibile.

La Corte territoriale ha approfonditamente motivato su tutte le doglianze ed i rilievi esposti nell'atto di appello con riferimento ai temi dell'identificazione dell'imputato quale autore dei reati e alla denegata prevalenza delle. attenuanti generiche.

A fronte di tale motivazione il ricorso oppone considerazioii astratte e del tutto generiche, senza la necessaria indicazione dei temi che la Corte territoriale non avrebbe esaminato e senza alcun confronto critico con l'apparato argomentativo a sostegno della decisione impugnata.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 61(i cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugrazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determ nare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 april

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )(J9P1/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha ccnfermato la pronuncia, in data 30 ottobre 2018, con cui il Triburiae di Trani aveva ritenuto D'[OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di detenzicne e porto illegali di arma comune da sparo, esplosioni pericolose e danneggiamento e lo aveva, per l'effetto, condannato alla pena di anni due e mesi sei di recl isione ed euro 6.000,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il d fensore del D'Alessandro, denunciando illogicità della motivazione e comunque 1,3 mancata esplicitazione dei temi di cui è causa nonché contraddittorietà dell'esposizione. 3. Il ricorso propone un unico motivo articolato genericamente e va perciò dichiarato inammissibile. La Corte territoriale ha approfonditamente motivato su tutte le doglianze ed i rilievi esposti nell'atto di appello con riferimento ai temi dell'identificazione dell'imputato quale autore dei reati e alla denegata prevalenza delle. attenuanti generiche. A fronte di tale motivazione il ricorso oppone considerazioii astratte e del tutto generiche, senza la necessaria indicazione dei temi che la Corte territoriale non avrebbe esaminato e senza alcun confronto critico con l'apparato argomentativo a sostegno della decisione impugnata. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 61(i cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugrazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determ nare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 april
Sentenza Cassazione n. 37209/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris