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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 15078/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che ha adeguatamente affrontato tutti i profili di censura con corretti argomenti giuridici privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pag. 7 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; pag. 8 sulla dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti generiche); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 febbraio 2022 ,-- [OSCURATO:PERSONA] d nte Ersilia a 'anese Angel C stanzo -A L, -,;i. 1 9 iL CANC

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che ha adeguatamente affrontato tutti i profili di censura con corretti argomenti giuridici privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pag. 7 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; pag. 8 sulla dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti generiche); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 ,-- [OSCURATO:PERSONA] d nte Ersilia a 'anese Angel C stanzo -A L, -,;i. 1 9 iL CANC
Sentenza Cassazione n. 15078/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris