Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07283/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via Crescenzio n. 91 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - intimata - avverso la sentenza n. 1225, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 17.6.2014; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L'Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], l'avviso di accertamento n.

T8B010803980, attinente ad Iva, Irap ed Irpef, in relazione all'anno 2006. [OSCURATO:PERSONA] aveva ristrutturato una ex fabbrica sita nel Comune di Lastra a Signa (FI), ricavandone in tal modo diciannove appartamenti che aveva rivenduto nel 2006.

Eseguito il controllo sulle vendite, l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che il prezzo di vendita di alcune unità immobiliari, sei a quanto è dato comprendere (ric., p. 3), risultasse ingiustificatamente inferiore rispetto al valore atteso, anche per effetto del confronto con il prezzo conseguito dalla vendita di altri appartamenti siti nello stesso stabile.

In conseguenza l'Amministrazione finanziaria riteneva accertati maggiori ricavi imponibili nella misura di Euro 323.000,00.

2. Il contribuente proponeva impugnazione avverso l'atto impositivo, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze e l'Amministrazione finanziaria, nel costituirsi in giudizio, confermava la valutazione già espressa al contribuente in sede di procedura di accertamento con adesione, che peraltro non aveva sortito esito positivo, ed annullava perciò l'avviso di accertamento in relazione a due abitazioni, mentre resisteva nel resto.

La pretesa tributaria risultava pertanto ridotta, da maggiori redditi pari ad Euro 323.000,00, a maggiori redditi pari ad Euro 163.000,00.

La CTP riteneva che il ricorrente non avesse superato la presunzione della percezione di maggiori ricavi allegata dall'Amministrazione inanziaria, e quindi confermava l'accertamento tributario nei limiti in cui era stato ridotto dalla stessa Agenzia delle Entrate.

3. Avverso la decisione assunta dalla CTP spiegava appello [OSCURATO:PERSONA], innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, riproponendo le proprie censure.

La CTR accoglieva il ricorso del contribuente ed annullava l'atto impositivo in ordine a tre delle quattro compravendite ancora in contestazione, mentre in relazione all'appartamento venduto al Fossati confermava validità ed efficacia dell'avviso di accertamento.

4. Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi ad un unico motivo di impugnazione.

L'Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente in questo giudizio, ma ha depositato richiesta di partecipazione all'eventuale udienza di discussione orale della causa.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del Dpr n. 600 del 1973, per avere la CTR fatto erronea applicazione della prova per presunzioni.

2. Mediante il suo strumento di impugnazione il ricorrente contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR, per non aver fatto buon governo delle regole poste a fondamento della prova per presunzioni.

Secondo il contribuente è vero che l'art. 39, comma 1, lett. d), del Dpr n. 600 del 1973, ammette la prova per presunzioni, ma queste possono ritenersi integrate soltanto quando le stesse "si fondino su dati di fatto gravi, precisi e concordanti.

Orbene, nel caso di specie non risulta che ricorressero i tre requisiti" (ric., p. 7).

L'Agenzia delle Entrate avrebbe infatti proposto, secondo l'impugnante, solo "semplici operazioni di comparazione tra unità immobiliari venti caratteristiche assolutamente diverse ... anche ... in violazione del divieto di presunzioni a catena", avendo peraltro il contribuente "tenuto la contabilità in modo ineccepibile" (ric., p. 8).

2.1. Invero, questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che "in tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa, con l'abrogazione dell'ultimo periodo della lett. d) del primo comma dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che ha effetto retroattivo in considerazione della sua finalità di adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario, è stato ripristinato il quadro normativo anteriore, sicché la prova dell'esistenza di attività non dichiarate, derivanti da cessioni di immobili (o costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sugli stessi) può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti", Cass. sez.

V, 26.9.2014, n. 20429.

Tanto premesso, la CTR scrive sul punto, illustrando in sintesi ma con chiarezza la propria valutazione: "a) compravendita Fossati.

È pienamente condivisibile quanto sostenuto dall'Ufficio poiché la perizia di Euro 208.000,00 eseguita dal perito della banca verosimilmente costituisce il valore effettivo dell'appartamento e non una sovrastima per accrescere in misura sensibile l'importo del mutuo conseguente, tenuto conto anche della prudenza propria dei periti che agiscono per conto degli istituti di credito.

Oltre a ciò lo stesso Ufficio ha messo a confronto il prezzo e la rendita catastale dell'appartamento in contestazione con altro similare, per cui sul punto l'appello deve essere rigettato" (sent.

CTR, p.

II).

Pertanto il giudice di secondo grado ha ritenuto di individuare una pluralità di elementi presuntivi idonei ad offrire fondamento all'accertamento tributario: la perizia di stima del valore dell'immobile effettuata dalla banca che ha accordato il mutuo all'acquirente, nonché l'analisi comparativa offerta dall'Agenzia delle Entrate con riferimento ad immobile similare, ed ha concluso che tutti gli elementi disponibili convergessero nel far ritenere fondato l'atto impositivo.

A fronte di questa chiara motivazione addotta dalla CTR il ricorrente si limita a proporre generiche lagnanze.

La corretta tenuta formale della contabilità da parte del contribuente, stante quanto premesso, non risulta rilevante.

2.2. Non si confronta, il Donadio, con la motivazione proposta dal giudice dell'appello, non illustra perché avrebbe dovuto ritenersi inattendibile il valore di stima del bene come calcolato dal perito della banca, non spiega quali fossero le differenze tra l'immobile venduto al Fossati e quello offerto in comparazione dall'Agenzia, che inducessero a ritenere errato il termine di paragone proposto dall'Amministrazione finanziaria.

Il motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve essere rigettato.

4. Non vi è da provvedere sulle spese di lite, non essendo intervenuta la rituale costituzione in giudizio dell'Amministrazione finanziaria, e risultando soccombente il ricorrente.

Risulta dovuta la corresponsione, da parte del contribuente, del c.d. doppio contributo.

La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrisponder

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via Crescenzio n. 91 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - intimata - avverso la sentenza n. 1225, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 17.6.2014; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], l'avviso di accertamento n. T8B010803980, attinente ad Iva, Irap ed Irpef, in relazione all'anno 2006. [OSCURATO:PERSONA] aveva ristrutturato una ex fabbrica sita nel Comune di Lastra a Signa (FI), ricavandone in tal modo diciannove appartamenti che aveva rivenduto nel 2006. Eseguito il controllo sulle vendite, l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che il prezzo di vendita di alcune unità immobiliari, sei a quanto è dato comprendere (ric., p. 3), risultasse ingiustificatamente inferiore rispetto al valore atteso, anche per effetto del confronto con il prezzo conseguito dalla vendita di altri appartamenti siti nello stesso stabile. In conseguenza l'Amministrazione finanziaria riteneva accertati maggiori ricavi imponibili nella misura di Euro 323.000,00. 2. Il contribuente proponeva impugnazione avverso l'atto impositivo, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze e l'Amministrazione finanziaria, nel costituirsi in giudizio, confermava la valutazione già espressa al contribuente in sede di procedura di accertamento con adesione, che peraltro non aveva sortito esito positivo, ed annullava perciò l'avviso di accertamento in relazione a due abitazioni, mentre resisteva nel resto. La pretesa tributaria risultava pertanto ridotta, da maggiori redditi pari ad Euro 323.000,00, a maggiori redditi pari ad Euro 163.000,00. La CTP riteneva che il ricorrente non avesse superato la presunzione della percezione di maggiori ricavi allegata dall'Amministrazione inanziaria, e quindi confermava l'accertamento tributario nei limiti in cui era stato ridotto dalla stessa Agenzia delle Entrate. 3. Avverso la decisione assunta dalla CTP spiegava appello [OSCURATO:PERSONA], innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, riproponendo le proprie censure. La CTR accoglieva il ricorso del contribuente ed annullava l'atto impositivo in ordine a tre delle quattro compravendite ancora in contestazione, mentre in relazione all'appartamento venduto al Fossati confermava validità ed efficacia dell'avviso di accertamento. 4. Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi ad un unico motivo di impugnazione. L'Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente in questo giudizio, ma ha depositato richiesta di partecipazione all'eventuale udienza di discussione orale della causa. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del Dpr n. 600 del 1973, per avere la CTR fatto erronea applicazione della prova per presunzioni. 2. Mediante il suo strumento di impugnazione il ricorrente contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR, per non aver fatto buon governo delle regole poste a fondamento della prova per presunzioni. Secondo il contribuente è vero che l'art. 39, comma 1, lett. d), del Dpr n. 600 del 1973, ammette la prova per presunzioni, ma queste possono ritenersi integrate soltanto quando le stesse "si fondino su dati di fatto gravi, precisi e concordanti. Orbene, nel caso di specie non risulta che ricorressero i tre requisiti" (ric., p. 7). L'Agenzia delle Entrate avrebbe infatti proposto, secondo l'impugnante, solo "semplici operazioni di comparazione tra unità immobiliari venti caratteristiche assolutamente diverse ... anche ... in violazione del divieto di presunzioni a catena", avendo peraltro il contribuente "tenuto la contabilità in modo ineccepibile" (ric., p. 8). 2.1. Invero, questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che "in tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa, con l'abrogazione dell'ultimo periodo della lett. d) del primo comma dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che ha effetto retroattivo in considerazione della sua finalità di adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario, è stato ripristinato il quadro normativo anteriore, sicché la prova dell'esistenza di attività non dichiarate, derivanti da cessioni di immobili (o costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sugli stessi) può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti", Cass. sez. V, 26.9.2014, n. 20429. Tanto premesso, la CTR scrive sul punto, illustrando in sintesi ma con chiarezza la propria valutazione: "a) compravendita Fossati. È pienamente condivisibile quanto sostenuto dall'Ufficio poiché la perizia di Euro 208.000,00 eseguita dal perito della banca verosimilmente costituisce il valore effettivo dell'appartamento e non una sovrastima per accrescere in misura sensibile l'importo del mutuo conseguente, tenuto conto anche della prudenza propria dei periti che agiscono per conto degli istituti di credito. Oltre a ciò lo stesso Ufficio ha messo a confronto il prezzo e la rendita catastale dell'appartamento in contestazione con altro similare, per cui sul punto l'appello deve essere rigettato" (sent. CTR, p. II). Pertanto il giudice di secondo grado ha ritenuto di individuare una pluralità di elementi presuntivi idonei ad offrire fondamento all'accertamento tributario: la perizia di stima del valore dell'immobile effettuata dalla banca che ha accordato il mutuo all'acquirente, nonché l'analisi comparativa offerta dall'Agenzia delle Entrate con riferimento ad immobile similare, ed ha concluso che tutti gli elementi disponibili convergessero nel far ritenere fondato l'atto impositivo. A fronte di questa chiara motivazione addotta dalla CTR il ricorrente si limita a proporre generiche lagnanze. La corretta tenuta formale della contabilità da parte del contribuente, stante quanto premesso, non risulta rilevante. 2.2. Non si confronta, il Donadio, con la motivazione proposta dal giudice dell'appello, non illustra perché avrebbe dovuto ritenersi inattendibile il valore di stima del bene come calcolato dal perito della banca, non spiega quali fossero le differenze tra l'immobile venduto al Fossati e quello offerto in comparazione dall'Agenzia, che inducessero a ritenere errato il termine di paragone proposto dall'Amministrazione finanziaria. Il motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve essere rigettato. 4. Non vi è da provvedere sulle spese di lite, non essendo intervenuta la rituale costituzione in giudizio dell'Amministrazione finanziaria, e risultando soccombente il ricorrente. Risulta dovuta la corresponsione, da parte del contribuente, del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrisponder
Sentenza Cassazione n. 07283/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris