CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32078/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 settembre 2022, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa il 5 dicembre 2016 dal Tribunale di Genova, in relazione al delitto di riciclaggio, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], preso atto dell'accordo tra le parti, in due anni e otto mesi di reclusione ed euro 800 di multa, confermando nel resto la decisione impugnata. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., dal momento che non è stata valutata la possibilità che la condotta di abrasione del numero di telaio e ripunzonatura potesse essere stata commessa da terzi • (come ritenuto originariamente dal pubblico ministero, con conseguente richiesta di archiviazione). 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Basile ha rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità e proposto il concordato solo sulla entità della pena: egli non può dunque poi proporre valido motivo di ricorso sui punti suindicati. 4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme