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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27274/2024

Testo disponibile della fonte

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391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750 ,00 per compensi, oltre a l rimborso delle spese prenotate a debito.

Così

391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750 ,00 per compensi, oltre a l rimborso delle spese prenotate a debito. Così
Sentenza Cassazione n. 27274/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris