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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 13578/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità per il reato di evasione; ritenuto il motivo inammissibile avendo la Corte spiegato, al di là della questione giuridica dedotta dal ricorrente, come, ai fini della configurazione del delitto di evasione, l'imputato, dopo aver sostato illegittimamente nelle vicinanze della porta d'ingresso del condominio, uscì in un dato momento dal portone per trascinare successivamente al suo interno una persona con cui aveva avuto un alterco: dunque una chiara violazione del divieto di allontanarsi dal luogo presso il quale era ristretto agli arresti domiciliari; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del re ammende.

Così deciso in'orna, il 21 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità per il reato di evasione; ritenuto il motivo inammissibile avendo la Corte spiegato, al di là della questione giuridica dedotta dal ricorrente, come, ai fini della configurazione del delitto di evasione, l'imputato, dopo aver sostato illegittimamente nelle vicinanze della porta d'ingresso del condominio, uscì in un dato momento dal portone per trascinare successivamente al suo interno una persona con cui aveva avuto un alterco: dunque una chiara violazione del divieto di allontanarsi dal luogo presso il quale era ristretto agli arresti domiciliari; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del re ammende. Così deciso in'orna, il 21 ottobre 2022.
Sentenza Cassazione n. 13578/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris