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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01219/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva affermato la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce nullità della sentenza per violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (che sottolinea il notevole ostacolo arrecato dal ricorrente alla propria identificazione, mostrando una notevole ostinazione, il che non consente di ritenere il fatto di particolare tenuità), per di più in risposta ad un motivo di appello ab origine inammissibile per genericità, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che denuncia vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze, non essendo state concesse le attenuanti generiche nella massima estensione come richiesto dalla doglianza di appello, ed alla determinazione della pena distante dal minimo edittale - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione al giudizio di comparazione fra opposte circostanze qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e considerato che nel caso di specie il Giudice di primo e di secondo grado («Ai fini del controllo di legittimità sul vizio dì motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale»; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01) ha congruamente adempiuto al proprio onere argomentativo; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva affermato la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce nullità della sentenza per violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (che sottolinea il notevole ostacolo arrecato dal ricorrente alla propria identificazione, mostrando una notevole ostinazione, il che non consente di ritenere il fatto di particolare tenuità), per di più in risposta ad un motivo di appello ab origine inammissibile per genericità, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che denuncia vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze, non essendo state concesse le attenuanti generiche nella massima estensione come richiesto dalla doglianza di appello, ed alla determinazione della pena distante dal minimo edittale - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione al giudizio di comparazione fra opposte circostanze qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e considerato che nel caso di specie il Giudice di primo e di secondo grado («Ai fini del controllo di legittimità sul vizio dì motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale»; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01) ha congruamente adempiuto al proprio onere argomentativo; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 01219/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris