CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10784/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] EMILIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta Olga MIGNOLO, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui all’art. 186comma 7 e 18 7 co mma 8 codice strada (in Guastalla il 14/10/2023), pur ritenendo provatala ricostruzione storica dei fatti, in base alla quale si era accertato che l’imputata, allaguida di un’autovettura, ne aveva perso il controllo andando a sbattere contro un albero.Dalla comunicazione di notizia di reato era , poi, emers o che la polizia intervenuta aveva constatato un forte al ito vinoso della donna , deci dendo di trasportarla, per “precauzionee controllo”, presso l’ospedale di Guastalla con ambulanza; la [OSCURATO:PERSONA], piùvolte avvertita delle conseguenze, si era rifiutata, sia prima dell’arrivo dell’ambulanza chein ospedale, di sottoporsi a prelievi di liquidi ematici e biologici per accertare se, al momentodel sinistro stradale, avesse assunto sostanze alcoliche e stupefacenti. IlTribunale, premesso che presupposto comune ai reati contestati è il coinvolgimento delconducente in incidente stradale e la sottoposizione a cure mediche, ha ritenuto nella specie in sussisten te il bisogno di cure mediche, poiché il trasferimento dell’imputata pressoil nosocomio era avvenuto, secondo quanto riferito dalla stessa polizia locale, “per precauzione e controllo”, vieppiù considerando – quanto al reato di cui all’art. 187, comma 8, codice strada – che lo stesso può configurarsi solo se v i sia il sospetto dell’assunzione di sostanze stupefacenti; nella specie, era emersa solo la presenza di alitovinoso, ma non ance elementi indicatori d ell’ assunzione di stupefacenti . 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che i reati contestati non presuppongono il verificarsidi un incidente , ma la sola guida di un ’ autovettura ; che, nella specie, il veicolo erauscito di strada andando a sbattere contro un albero (condotta di per sé integrante il concetto di incidente secondo la giurisprudenza) ; che, infine, gli agenti avevano constatatol’alito vinoso e lo stato di alterazione psico fisica della donna, alla quale, più volte, avevano chiesto di sottoporsi all’etilometro e a ulteriori esami, richieste cui la GNACCARINIaveva opposto un netto rifiuto. 3. Il Procuratore generale, in persona del la sostitut a Olga MIGNOLO , ha rassegnato conclusioniscritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con le quali, associandosia quelle formulate dal Procuratore generale, ha chiesto il rigetto del ricorso. 5.Il ricorso è inammissibile per aspecificità del motivo unico . Tale connotato, secondo il diritto vivente, è riscontrato ogni qualvolta no n risult i no esplicitamenteenunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di dirittoposte a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità,a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui lepredette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato ( Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01) . 6. Nella specie, l’assoluzione dal reato di cui all’art. 186, comma 7, codice strada è dipesa dalla ritenuta carenza del presupposto del bisogno di cure dell’imputata. Tale conclusione,oltre a poggiare su riferimenti fattuali tratti dalla stessa comunicazione di notiziadi reato, è coerente con la lettera della legge e con i principi più volte affermati da questaCorte di legittimità. 6.1. Quanto al primo profilo, infatti, a i sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 186 cod. strada,a cui fa riferimento il comma settimo del medesimo articolo, gli organi di Polizia stradale,nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possonosottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraversoapparecchi portatili (art. 186, comma 3, cod. strada). Ove tal i accertamenti qualitativiabbiano dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimentimotivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisicaderivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento , anche accompagnando il conducente presso il più vicino ufficio o comando (art. 186, comma4, cod. strada). Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle curemediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organidi Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate ocomunque a tali fini equiparate (art. 186, comma 5, cod. strada). 6.2.Nel caso all’esame, gli organi di polizia non hanno chiesto all’imputata di sottoporsi a test speditivo (comma 3 cit.) e neppure alla rilevazione mediante uno strumento (etilometro) previsto da l R egolamento (comma 4 cit.). Sebbene si sia verificato un incidentestradale, nel senso rilevante ai fini d’interesse ( l’auto essendo uscita dalla sede stradale finendo contro un albero ) , in sentenza si è dato atto che la [OSCURATO:PERSONA] non avevaavuto bisogno di cure mediche, la decisione di portarla in ospedale essendo stata assuntadalla polizia “per precauzione e controllo”. Quindi, nella specie, si è al di fuori anchedella ipotesi di cui al comma 5 del citato articolo. 6.3. Quanto al secondo profilo, la giurisprudenza ha già chiarito che la possibilità di procedere, su richiesta degli appartenenti alle Forze dell'ordine, ad accertamento del tassoalcolemico in contesto sanitario è subordinata alla ricorrenza di due condizioni: che sitratti di soggetti coinvolti in incidenti stradal i (come avvenuto nella specie) e che gli stessisiano bisognevoli di cure mediche , ciò che, nella specie, al contrario, non risulta accertato(sul punto, Sez. 4, n. 21885 del 06/04/2017, Rv. 270004 – 01, richiamata in motivazioneanche in Sez. 4, n. 30811 del 09/05/2024 ). Si tratta di condizioni tassative che,come risulta dal tenore letterale della norma, devono ricorrere congiuntamente. Pertanto, non integra il reato di cui all'art. 186, co mma 7, cod. strada il rifiuto del conducentedi un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievodi liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo che punisce il rifiuto di sottoporsiagli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite " screening ," ea quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure medichesiano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali (Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020dep. 2 021, Rv. 280953 – 01; conf. Sez. 4, n. 46148 del 15/10/2021, Rv. 282302– 01). 6.4.Ne deriva che, nella specie, la richiesta rivolta d agli operanti al la [OSCURATO:PERSONA] era illegittimae il rifiuto da cost e i opposto, penalmente irrilevante. 6.5. A fronte di tale ricostruzione, tuttavia, il ricorrente si è limitato a formulare un merodissenso, senza neppure individuare specifici vizi della decisione censurata. 7.Quanto, poi, al reato di cui all’art. 187 comma 8, codice strada, parimenti contestato all’imputata,esso si configura quando venga rifiutato uno degli accertamenti previsti dai commi2, 2 - bis , 3 o 4 dell'articolo medesimo . Orbene, secondo le menzionate previsioni , èpossibile procedere ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di legittimare l'accompagna m ento del conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero pressole strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o, comunque, a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esaminecessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti. Accompagnamento cheè legittimo anche quando, avendo avuto esito positivo gli accertamenti non invasivi, ovveroavendo altro ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sottol'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli accertamenti clinico-tossicologicie strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale nonpossono essere prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia (Sez.4, n. 24914 del 19/02/2019, Rv. 276363). Anche successivamente, peraltro, si è avuto modo di precisare che la contravvenzione in esame non ricorre allorquando il conducente, pur se coinvolto in un incidente stradale, non sia stato sottoposto a cure medichepresso un nosocomio, difettando tale condotta di rilevanza penale in ragione dei principi di tassatività e di tipicità delle norme incriminatrici ( Sez. 4, n. 30041 del 23/05/2024,Rv. 286803 – 01; n. 40680 del 01/10/2024, Rv. 287258 – 01, in cui, in applicazionedel principio, la Corte ha annullato la decisione che aveva riconosciuto la configurabilitàdella contravvenzione de qua sul rilievo che non era emersa l'impossibilità, prodromicaagli ulteriori accertamenti sanitari da parte delle forze dell'ordine, di eseguire ilprelievo di sostanza dal cavo orale del conducente). 7.1. N el la specie , non è stata rilevata alcuna sintomatologia correlata allo stato di alterazione da sospetta assunzione di sostanze stupefacenti , essendosi dato atto unicamentedel riscontro di alito vinoso . Ma, nel contestare la sentenza impugnata, i l ricorrente, ancora una volta, ha omesso un effettivo confronto con le ragioni della decisione,limitandosi a richiamare i capi d’imputazione, senza allega re elementi dai quali fossericavabile una ulteriore sintomatologia , emergente dall’atto di accertamento posto in essere dai verificatori, strettamente correlata al sospetto di alterazione anche da assunzionedi sostanze stupefacenti. Né è stata allegata una i mpossibilità di procedere a esamispeditivi che, per quanto emerge dalla sentenza, non hanno neppure costituito oggettodi richiesta alla conducente controllata. 7.2. In difetto, quindi, di tale sintomatologia e della richiesta di sottoporsi ai test speditivio a quelli di cui al comma 2 - bis dell’art. 187 cod. strada, anche questa richiesta deveritenersi illegittima, con