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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 29108/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino in data 26/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 26/10/2022, il Tribunale di sorvegianza di Torino ha rigettato il reclamo avverso il trattenimento di una missiva avente per mittente [OSCURATO:PERSONA] proposto, ai sensi dell'art. 18-ter Ord. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. Attanasio ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc.

U1-) pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 15, 18, 27, terzo comma, Cost. e 18-ter Ord. pen.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., che il Tribunale abbia reso una «motivazione a dir poco incomprensibile», avendo confermato il trattenimento pur in assenza di elementi concreti che facciano ritenere l'esistenza di un sospetto o di pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'istituto penitenziario, essendosi al cospetto di mera documentazione relativa a provvedimenti giudiziari.

3. In data 22/04/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico. 2.

Va premesso che in tema di controllo logico della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, ma quello di stabilire se quest'ultimo abbia esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbia fornito una corretta interpretazione, dando risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano segui i canoni legali in materia di valutazione delle prove e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

In tale prospettiva, il sindacato demandato alla Corte di legittimità deve essere esercitato sulle proposizioni contenute nel testo del provvedimento e sulla congruità argomentativa che rappresenI:a il tessuto logico della motivazione, al fine di verificare se le premesse oggetto dalle valutazioni di merito siano legate da un nesso di consequenzialità logica con le conclusioni accolte, con esclusione della possibilità, in assenza di vizi logici e giuridici, di prospettare soluzioni alternative alla scelta operata in sede di merito.

2.1. Nel caso in esame, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza si mantiene nei limiti di una fisiologica opinabilità di apprezzamento, che il ricorso, in ogni caso, non ha fatto oggetto di specifiche censure, limitandosi a ribadire l'assenza di concreti elementi che possano ritenersi idonei a dimostrare i pericoli sottesi al carteggio oggetto del trattenimento.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto generico.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 24/05/2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino in data 26/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 26/10/2022, il Tribunale di sorvegianza di Torino ha rigettato il reclamo avverso il trattenimento di una missiva avente per mittente [OSCURATO:PERSONA] proposto, ai sensi dell'art. 18-ter Ord. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Attanasio ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. U1-) pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 15, 18, 27, terzo comma, Cost. e 18-ter Ord. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., che il Tribunale abbia reso una «motivazione a dir poco incomprensibile», avendo confermato il trattenimento pur in assenza di elementi concreti che facciano ritenere l'esistenza di un sospetto o di pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'istituto penitenziario, essendosi al cospetto di mera documentazione relativa a provvedimenti giudiziari. 3. In data 22/04/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico. 2. Va premesso che in tema di controllo logico della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, ma quello di stabilire se quest'ultimo abbia esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbia fornito una corretta interpretazione, dando risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano segui i canoni legali in materia di valutazione delle prove e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. In tale prospettiva, il sindacato demandato alla Corte di legittimità deve essere esercitato sulle proposizioni contenute nel testo del provvedimento e sulla congruità argomentativa che rappresenI:a il tessuto logico della motivazione, al fine di verificare se le premesse oggetto dalle valutazioni di merito siano legate da un nesso di consequenzialità logica con le conclusioni accolte, con esclusione della possibilità, in assenza di vizi logici e giuridici, di prospettare soluzioni alternative alla scelta operata in sede di merito. 2.1. Nel caso in esame, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza si mantiene nei limiti di una fisiologica opinabilità di apprezzamento, che il ricorso, in ogni caso, non ha fatto oggetto di specifiche censure, limitandosi a ribadire l'assenza di concreti elementi che possano ritenersi idonei a dimostrare i pericoli sottesi al carteggio oggetto del trattenimento. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto generico. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 24/05/2023 I
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