CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 1958
Cassazione n. 31739/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il 16/05/1958VILLANI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/03/1963STILE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/05/1983VILLANI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 20/07/1954VILLANI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/01/1965BUONOCORE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/10/1946BUONOCORE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/05/1975PAGANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1966ALIBERTI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1968GAUDINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/01/1970VILLANI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/09/1967DELLA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/05/1960avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE D'APPELLO DI SALERNOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi anche alla memoria depositata,ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];dichiarare inammissibile il ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA], aseguito del decesso del medesimo, e trasmettere gli atti alla Corte di appello diSalerno per quanto di competenza ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.; rigettarei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno conclusonell’interesse dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], illustrando i motivi dei ricorsi echiedendone l’accoglimento;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno conclusonell’interesse dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], illustrando i motividei ricorsi e chiedendone l’accoglimento;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], illustrando i motivi dei ricorsi e il contenutodella memoria depositata e chiedendone l’accoglimento;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], illustrandoi motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nell’interesse diVITTORIO [OSCURATO:PERSONA], illustrando i motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], illustrando i motividei due ricorsi e chiedendone l’accoglimento;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno conclusonell’interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], illustrando i motivi diricorso e la memoria in replica alle conclusioni della Procura generale, depositatain data 7 maggio 2026, chiedendone l’accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza emessa il 13 giugno 2025,riformava quella del Tribunale di Salerno, accogliendo l’appello del [OSCURATO:PERSONA] territoriale, quanto alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in ordinea tutti i reati a lui ascritti, nonché per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] epene principali e accessorie per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eBartolomeo [OSCURATO:PERSONA], riducendo quelle nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], SergioGaudino, [OSCURATO:PERSONA], nonché per [OSCURATO:PERSONA], a seguito della assoluzione daireati sub capi a) e b) del procedimento n. 4327 del 2010: nel resto la sentenza diprimo grado veniva confermata.2. Ai fini della migliore e immediata comprensione dei motivi di ricorso, varicapitolato, seppur sommariamente, quanto emerge dalla sentenza della Corte diappello in ordine alle condotte contestate agli attuali ricorrenti.Le sentenze di merito hanno riguardato plurime condotte di bancarottafraudolenta, patrimoniale e documentale che hanno interessato le società del cd.gruppo [OSCURATO:PERSONA].Annota la Corte di appello nella parte introduttiva della sentenza che leoperazioni fraudolente risultavano funzionali a dissimulare il dissesto nel qualeversava la capogruppo società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. fin da prima della creazione del ‘gruppo’(oggetto del proc. 1093/2010 RGNR –da capo a) a q) del decreto che dispone ilgiudizio).Altre società del gruppo, in relazione alle quali è stata esercitata l’azionepenale per la sussistenza dei citati delitti di bancarotta sono la Superalvi S.p.a.(capi A1-D1, già nel proc. 2717/2010 RGNR, nonché il capo di imputazione delproc. riunito n. 356/12 RGT, la contestazione suppletiva sub capo B1-bis e m-bis),[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (capi A2-D2, già nel proc. 2716/2010 RGNR),[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (capi A3- E3, già del proc. n. 14458/2010 RGNR),[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (da capo a) a e), già nel proc. 10822/2010 RGNR),[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (da capo a) a d) del proc. n. 10065/2010 RGNR), CasertanaDiscount S.r.l. (da capo a) a d) del proc. n. 12750/2010), Iperalvi S.r.l. (da capoa) a d) del proc. n. 9157/2010 RGNR), [OSCURATO:PERSONA] (da capo a) a d) già delproc. n. 11406/2010 RGNR), Sogetad S.c.r.l. (da capo a) a c) proc. n. 57/12 RGT).Altre imputazioni riguardano la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (da capo a) a e), già del proc. n.10904/2010 RGNR, nonché la contestazione suppletiva del 27.11.12 indicata subcapo a).In relazione alle posizioni rivestite da ciascun imputato, la Corte di appellorichiamava la posizione apicale di [OSCURATO:PERSONA], indicato come «il fulcro delsistema imprenditoriale», in quanto decisore delle scelte societarie eimprenditoriali fondamentali; il ruolo della sorella [OSCURATO:PERSONA], che ha ricopertole cariche societarie più importanti, è sempre stata socia di tutte le società difamiglia, amministratrice unica di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e consigliera del consiglio diamministrazione di Superalvi fin dal 2002, nonchè amministratrice di fatto dellasocietà [OSCURATO:PERSONA]; infine, il ruolo del fratello dei predetti imputati, [OSCURATO:PERSONA],ritenuto responsabile delle condotte ascrittegli, al quale è stata attribuita unaposizione minore rispetto a quella di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale e la Corte di appello ricostruiscono la storia commerciale dellafamiglia [OSCURATO:PERSONA], che aveva avuto inizio grazie alla capacità del capostipite [OSCURATO:PERSONA],in [OSCURATO:PERSONA], sviluppatasi poi attraverso vari punti vendita al dettaglio chesi diramavano nella provincia di Salerno.veniva conferito un ramo d'azienda di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., comprensivo dellaquasi totalità della rete dei punti vendita al dettaglio.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. risultava il primo anello della catena di distribuzione di prodottialimentari all'ingrosso, il centro prevalente di rifornimento delle diverse societàcontrollate: operava nel settore della grande distribuzione organizzata ed avevaavuto circa 110 punti vendita in Campania, Lazio, Calabria, Puglia e Basilicata.Caratteristica peculiare emersa dalla attività istruttoria, annota la Corte diappello, consisteva nella «ingente e caotica movimentazione del danaro contanteche si manifestava a partire dai primi giorni del mese di agosto del 2009, su inputdella stessa famiglia [OSCURATO:PERSONA], input dato con mail di [OSCURATO:PERSONA], che ordinavadi prelevare in contanti il danaro dai singoli punti vendita per poi consegnarlodirettamente nella sede centrale di Fisciano; la manovra era da attribuire al fattoche la società era ormai in stato di decozione e gli istituti bancari stavano in quelperiodo operando sui conti correnti, per cui gli amministratori decidevano di nonversare il danaro degli incassi sui conti, ma prelevarli in contanti e riversarli sualtri conti correnti accesi ex novo. Sulla base delle movimentazioni, riversate neivari estratti conto, è emerso un significativo ammanco di cassa riconducibileall'intero coacervo delle società che avevano distratto le disponibilità liquidederivanti dagli incassi giornalieri sui conti correnti intestati a Superalvi. Dallemovimentazioni bancarie sono state riscontrate anche numerose commistioni conconti correnti personali intestati a specifici soggetti, apparentemente avulsidall'attività economica svolta dalle società fallite, tra cui [OSCURATO:PERSONA]».La Corte territoriale ricostruisce, poi, quattro fasi di rilievo nella vicenda delgruppo.In primo luogo, quello che definisce lo spin off del 2002 (capo a), consistitonel conferimento del ramo di azienda [OSCURATO:PERSONA] alla società Superalvi. Questa ultimasocietà fu costituita nel 2002 al fine di acquisire il ramo di azienda scisso; per taleoperazione il Tribunale aveva richiesto un esperto per la stima e fu nominato DePascale, che era sindaco supplente della società conferente. Il Tribunale avevarilevato come, analizzando l'ultimo bilancio alla data del 31 dicembre 2001,emergesse una situazione di tensione economico finanziaria, cosicché concludevache non si verteva in tema di razionalizzazione dell'attività aziendale, bensì in unastrategia dissimulatoria tesa a trasferire a Superalvi le criticità strutturali di [OSCURATO:PERSONA],ricoprendo [OSCURATO:PERSONA] la funzione di amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] e presidentedel consiglio di amministrazione di Superalvi.Analoga operazione veniva dopo tre anni realizzata con il secondo spin off,cosiddette regionalizzate - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] discount - dimostrando che il fine della operazionenon fosse funzionale al progetto di riorganizzazione aziendale, ma solo unamodifica formale.In sostanza Superalvi, nel breve periodo in cui aveva gestito la rete deinumerosi punti vendita ricevuta da [OSCURATO:PERSONA], «aveva consentito artatamente didissipare il patrimonio della società controllante [OSCURATO:PERSONA] tramite la realizzazione di unaserie di cessioni di singoli rami di azienda in favore di un coacervo di compaginisocietarie. In capo a queste ultime si era realizzata una vera e propriamimetizzazione giuridica, che aveva permesso di ritardare l'emersione del gravestato di insolvenza di [OSCURATO:PERSONA] spa e di tutte le altre società del gruppo».Un terzo spin off viene, poi, replicato nell'ottobre del 2009: gli assets dellesocietà regionalizzate venivano trasferiti ad [OSCURATO:PERSONA] pochi mesi prima delladichiarazione di fallimento della società [OSCURATO:PERSONA].Quindi, i punti vendita al dettaglio dalle società regionalizzate venivanocontestualmente trasferiti ad [OSCURATO:PERSONA] contribuendo, così, a disperdere ulteriormenteimportanti assets originariamente riconducibili ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. prima e a SuperalviS.p.a. successivamente.[OSCURATO:PERSONA] – nella impostazione accolta dalla Corte di appello - è società semprericonducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], amministrata formalmente da BartolomeoPagano e [OSCURATO:PERSONA], persone ritenute vicine a [OSCURATO:PERSONA].La società [OSCURATO:PERSONA] - osserva la Corte di appello - veniva costituita con un capitaledi diecimila euro, si trasformava da società sottocapitalizzata a società attrezzataformalmente per giustificare almeno apparentemente l'acquisizione e la gestionedi numerosi supermercati, attraverso la cessione o il fitto ramo di azienda dei puntivendita provenienti sia dalla capogruppo [OSCURATO:PERSONA] che da Superalvi.Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello e prima il Tribunale evidenziavano anchecome facesse ricorso a una fittissima girocontazione contabile tra le varie societàriconducibili al gruppo [OSCURATO:PERSONA], girocontazione che diveniva lo strumento principalesu cui basare l'impianto contabile. Si trattava di giroconti senza una realegiustificazione di tipo commerciale, finalizzata a far diminuire apparentemente ildebito che le società controllate avevano nei confronti del capogruppo [OSCURATO:PERSONA] spa.2. I ricorsi per cassazione proposti sono articolati in plurimi motivi chesaranno enunciati a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione,secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. I ricorsi nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono articolati intre motivi sostanzialmente sovrapponibili.3.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.La Corte di appello avrebbe riconosciuto, senza adeguata motivazione,l’equivalenza e non la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche,sottovalutando la rinuncia ai motivi di appello riguardanti la responsabilità. A talifini non sono stati considerati dalla Corte di appello i provvedimenti giudiziari chehanno acclarato il difetto di pericolosità sociale dei ricorrenti.Anche la dosimetria della pena, per il delitto più grave, aumentata di diciottomesi per la continuazione con plurimi reati, risulta priva di motivazione, in difettodi un adeguato corredo motivazionale che differenzi le pene fra coimputati delmedesimo reato, il che nel caso in esame non è avvenuto. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] èraggiunto da una pena base di anni quattro di reclusione, mentre [OSCURATO:PERSONA] anni tre e mesi nove e [OSCURATO:PERSONA] di anni tre e mesi sei di reclusione, inviolazione del principio di proporzionalità reciproca.Anche l’aumento di mesi due di reclusione per ogni reato in continuazionerisulterebbe immotivato.Tali deficit motivazionali incidono sulla possibilità degli imputati - tenuto inconto il presofferto – di poter fruire di misure alternative alla detenzione in carcere,senza valutare, per altro, il decorso di quindici anni dalla commissione dei fatti.3.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inordine al capo H), per il quale il Pubblico ministero ha ottenuto dalla Corte diappello la riforma della sentenza assolutoria di primo grado.La Corte avrebbe svilito – a mezzo di un travisamento per omissione -elementi di prova a discarico che escludevano la natura gratuita dell’utilizzo daparte della società [OSCURATO:PERSONA] di un immobile in Roma di proprietà dellaAlvi S.p.a.: documenti allegati alla consulenza tecnica di parte, valutazione deiconsulenti di parte che escludevano la gratuità dell’utilizzo, dichiarazioni rese inudienza in appello dai consulenti del Pubblico ministero.3.3 Il terzo motivo lamenta l’illegalità della pena quanto agli aumenti per lacontinuazione.Già con l’appello i ricorrenti evidenziavano come dovesse trovare applicazionela cd. continuazione fallimentare in quanto - come ritenuto dallo stesso Tribunale– sussisteva un ‘nesso di gruppo’ essendo [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. la società capogruppo. Daciò doveva derivare non l’illegale applicazione degli aumenti ex art. 81, secondocomma, cod. pen. bensì l’applicazione della cd. continuazione fallimentare, inquanto le condotte di bancarotta sono state poste in essere per fronteggiare unaunica crisi di impresa.4. I ricorsi nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ElisaVillani e [OSCURATO:PERSONA] sono articolati in due motivi ciascuno, sovrapponibili alprimo e terzo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].5. I ricorsi proposti con unico atto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] edepositata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in replica alle conclusioni dellaProcura generale.5.1 Il primo motivo rappresenta l’intervenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] chiede sentenza di annullamento senza rinvio per morte dell’imputato.5.2 Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al capo H),oggetto dell’accoglimento dell’appello del Pubblico ministero da parte della Corteterritoriale.La sentenza impugnata sarebbe viziata da travisamento non avendo valutatol’esistenza del contratto di comodato in atti, nonché dell’accordo che prevedevache i [OSCURATO:PERSONA], in cambio della disponibilità dell’immobile, provvedessero allespese di gestione e delle utenze – comprovate dalle fatture - e anche a assicurarei propri servizi alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. senza pretendere alcun compenso.In sostanza si trattava di un contratto a prestazioni reciproche.Il Tribunale aveva pertanto ritenuto insussistente il reato, ma la Corte diappello ribaltava la decisione.La Corte avrebbe poi trascurato di valutare che si trattava del comodato diuna sola stanza nell’appartamento romano e che, comunque, i consulenti delPubblico ministero, escussi in appello, confermavano la natura sinallagmatica delcontratto, verificata dall’esistenza di faldoni di documenti comprovanti l’attività diprotocollazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA].5.3 Il terzo motivo lamenta violazione di legge quanto alla dissipazionecontestata in ordine all’uso della stanza di cui al motivo precedente, a fronte dellanatura sinallagmatica del contratto, con la quale non si confronta la Corte diappello, che ritiene l’operazione priva di giustificazione economica o gestionale5.4 Il quarto motivo lamenta vizio di motivazione, in quanto la Corte di appelloha ritenuto integrata la condotta contestata al capo H), senza tener conto degliesiti dell’istruttoria in sede di rinnovazione, che escludeva danni per i creditori,non indicati per altro dalla sentenza impugnata.5.5 Il quinto motivo lamenta vizio di motivazione quanto alla sussistenza deldolo.5.6 Il sesto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in quantonon viene indicato in cosa sia consistito il danno per i creditori, che doveva essereoggetto di una motivazione rafforzata vertendosi in tema di ribaltamento in peius.Né si rinviene una corretta qualificazione giuridica, in quanto la dissipazione deveprescindere dagli interessi della società, garantiti nel caso in esame.6. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in duemotivi.6.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al giudizio di equivalenza – e non di prevalenza - delle circostanzedosimetria della pena che non ha tenuto in conto l’incensuratezza, la condottaprocessuale, la condotta post-delictum e la revoca delle misure cautelari, oltre chela disparità di trattamento rispetto ad [OSCURATO:PERSONA], coimputato, e ai componenti dellafamiglia [OSCURATO:PERSONA], certamente maggiormente gravati.6.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazionequanto alla mancata estensione della continuazione fallimentare – in luogo diquella ex art. 81, secondo comma, cod. pen. - al caso in esame, essendo lesocietà del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sostanzialmente apparenti, frutto di simulazione, comerilevato dal Tribunale. Per altro la società [OSCURATO:PERSONA] - della quale è socio l’imputato –è sempre amministrata di fatto da [OSCURATO:PERSONA], dominus del gruppo, a riprovadella tesi qui sostenuta dal ricorrente.7. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un unico motivo,che lamenta vizio di motivazione per contraddittorietà.Il ricorrente chiarisce che la Corte di appello aveva accolto l’impugnazioneparzialmente quanto ai capi a) e b) del proc. 4327 del 2010 RGNR in relazione adAlpa, mandando assolto l’imputato per non aver commesso il fatto, ritenendo chele condotte distrattive fossero successive alle dismissioni della carica di Alipertiquale amministratore della società.Rileva la difesa come, invece, la conferma della responsabilità da parte dellaCorte di appello, quanto alle residue condotte contestate, risulti contraddittoria, inquanto tutte le condotte – quelle oggetto di condanna e quelle di assoluzione -risultavano comunque successive al 5 ottobre 2009, data della cessazione dallacarica di amministratore e di subentro di [OSCURATO:PERSONA] in luogo di [OSCURATO:PERSONA],come anche la vicinanza a [OSCURATO:PERSONA] lo era: la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbiasempre risposto a titolo di amministratore di diritto e non di fatto, anche per lecondotte per le quali vi è stata l’assoluzione, escludeva la ritenuta discontinuitàlogica fra le condotte ritenute ed e quelle escluse.Inoltre, la Corte di appello evidenzia come [OSCURATO:PERSONA] sia chiamato a risponderedei reati a titolo di extraneus, ma difetta una motivazione specifica quanto alnecessario contributo fornito in tale qualità, tanto più che il subentro del Paganoquale amministratore in luogo di [OSCURATO:PERSONA] viene indicato dal Tribunale comemomento di ‘cambiamento totale’ dello scenario, in quanto immediatamente dopoveniva stipulati i contratti di cessione e affitto di rami di azienda con società delgruppo [OSCURATO:PERSONA].8. I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sviluppano due motivi.8.1 Con il primo ricorso si lamenta il diniego della prevalenza delle circostanze8.2 Con il secondo ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge in quantola Corte di appello non ha valutato le richieste di concordato presentate alProcuratore generale territoriale.9. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta articolatoin sei motivi, ai quali si aggiunge la memoria in replica alle conclusioni dellaProcura generale.9.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente quale concorrente nelledistrazioni dei rami di azienda e dei punti vendita dalle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] allaAlpa S.r.l.La Corte di appello ha ritenuto - ribaltando la sentenza di primo grado, cheaveva escluso la responsabilità dell’imputato per difetto del dolo - che Della Monicaabbia concorso quale extraneus nei reati di bancarotta, avendo offerto uncontributo decisivo.Il motivo contesta la sentenza impugnata, che non distingue fra l’accordointervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – in persona rispettivamente dei [OSCURATO:PERSONA] edell’amministratore di [OSCURATO:PERSONA], integrante la distrazione - e il successivo accordo fraAlpa e Della [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva adoggetto la prestazione di merce e di servizi software e logistici. Quest’ultimoaccordo risulterebbe oggetto di una contrattazione a parte, un contratto aprestazione sinallagmatiche la cui esecuzione vide [OSCURATO:PERSONA] effettivamentefornire merce e servizi ad [OSCURATO:PERSONA], solo in parte ripagati.Deduce il ricorrente vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenutoDella [OSCURATO:PERSONA] coinvolto anche nella prima fase dell’operazione, non valutando laconsulenza tecnica Campanile, nonché travisando il contenuto delle dichiarazionidei consulenti tecnici del pubblico ministero Ivone e Rispoli, che rilevavano comebeneficiaria della distrazione fosse [OSCURATO:PERSONA] – per la cessione della merce sottocostoda parte di [OSCURATO:PERSONA] e dei rami di azienda senza adeguate garanzie per la cedente - enon, come afferma la sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA], perché destinataria di unfinanziamento proprio da [OSCURATO:PERSONA]. Non di finanziamento si trattava, ma di un contrattoa prestazioni corrispettive (merci e servizi), poi pagati da [OSCURATO:PERSONA] solo nella misura di15 milioni sui 20 dovuti.In tal senso, osserva il ricorrente, ritenere che la bancarotta distrattiva si siaconsumata anche con il finanziamento/pagamento da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] integraun ‘fatto nuovo’ non contemplato nell’imputazione sub capo i), che riguarda ilconcorso di Della [OSCURATO:PERSONA] nella distrazione delle merci di magazzino per il valore dicirca 937mila euro.Inoltre, la violazione di legge risulterebbe concretarsi nell’assenza di rilevanzacausale del contributo di Della [OSCURATO:PERSONA] alla operazione distrattiva, risultandocertamente contatti fra [OSCURATO:PERSONA] e Della [OSCURATO:PERSONA] antecedenti l’operazione distrattiva,ma gli stessi non ebbero un seguito concreto.La Corte di appello ha ritenuto decisivo, invece, il contributo dell’imputato,senza alcuna verifica concreta della decisività dello stesso, non bastando a tantoche Della [OSCURATO:PERSONA] sapesse dello stato di decozione delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], lamenta il ricorrente, la prova del contributo di Della [OSCURATO:PERSONA] alladistrazione sarebbe frutto di una manifestamente illogica deduzione inferenziale,correlata agli infruttuosi contatti precedenti fra Della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e all’accordoper la fornitura successivo intervenuto con [OSCURATO:PERSONA].9.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge processuale, difettando lamotivazione rafforzata richiesta per il caso di ribaltamento in peius per l’imputato.Il Tribunale aveva mandato assolto Della [OSCURATO:PERSONA] per difetto di prova quantoal dolo, non risultando sufficiente la mera conoscenza dello stato di decozione dellesocietà del [OSCURATO:PERSONA], in difetto di prova che costui conoscesse delle manovredistrattive pregresse poste in essere, dovendo ritenersi che l’accordo stipulato fraDella [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fosse funzionale alle ragioni di [OSCURATO:PERSONA], per quantofortemente speculativo, nell’ambito della fisiologia dei rapporti commerciali.La Corte di appello affida alla citata inferenza logica la natura rafforzata dellamotivazione, senza confrontarsi con i principi che richiedono la prova del dolo peril concorrente esterno consistente nella consapevolezza che l’operazione integri unpericolo per le ragioni del ceto creditorio.9.3 Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione,rappresentando come, in subordine, la condotta andrebbe qualificata comebancarotta semplice: non fraudolenta distrattiva ma operazione rischiosa oimprudente, comunque da inserirsi in una fisiologica dinamica imprenditoriale giàritenuta dal Tribunale.9.4 Il quarto motivo lamenta violazione di legge, in subordine, in relazionealla qualificazione della condotta come bancarotta distrattiva in luogo di quella diricettazione fallimentare, difettando la prova dell’accordo – la Corte di appello silimita a motivare grazie alla inferenza logica - fra l’estraneo e l’amministratoredella fallita.9.5 Il quinto motivo lamenta violazione di legge in relazione alla ritenutasussistenza della continuazione fallimentare, in quanto non si verte in tema diplurimi fatti di bancarotta ma di un unico atto – contratto fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -e inoltre si verte in tema di plurimi fallimenti, cosicchè non trova applicazione ladisciplina dell’art. 219, comma secondo, n. 1 l. fall.La rimozione della aggravante determina la necessità di un nuovo giudizio sulbilanciamento delle circostanze attenuanti generiche.9.6 Il sesto motivo eccepisce l’intervenuta estinzione dei reati perprescrizione.9.7. Con la memoria depositata la difesa del ricorrente replica alla Procuragenerale ribadendo le ragioni del ricorso, evidenziando come il tema dellariqualificazione della condotta non subisca alcuna preclusione in quanto inedito,poiché l’appello è stato proposto dal Procuratore generale territoriale e nondall’imputato.10. Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Per le ragioni che seguono, questa Corte ritiene parzialmente fondati iricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alcapo H), nonché quelli di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].Infondati sono i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle ulteriori doglianze non assorbite, nonché in toto quelli di GiuseppeVillani, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Inammissibili sono, invece, i ricorsi nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e diBuonocore [OSCURATO:PERSONA], per quest’ultimo a seguito di morte dell’imputatointervenuto nel corso del secondo grado di giudizio.2. Venendo a tale ultimo ricorso, quello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.2.1 Il decesso dell’imputato è intervenuto in data 7 ottobre 2024, quindi primadella sentenza di appello. Consolidato è l’orientamento per il quale«l'impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione) proposta dopo la mortedell'imputato è inammissibile per difetto di legittimazione e non può comportarela condanna alle spese né della parte privata, che, non essendo più soggetto delrapporto processuale, non può essere destinataria della statuizione, né deldifensore che, pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica,non è parte e non è soggetto al principio della soccombenza» (Sez. 3, n. 23935del 25/03/2021, F., Rv. 281850 – 01; in motivazione, la Corte ha precisato checiò vale anche per le spese sostenute dalla parte civile, in quanto richieste neiconfronti dell'imputato deceduto prima della proposizione del ricorso percassazione; conf.: N. 14248 del 2007 Rv. 236485 - 01, N. 25738 del 2015 Rv.264136 – 01; contra, sul profilo afferente alle spese, N. 21393 del 2005 Rv.232235 – 01).D’altro canto, la sentenza di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ègiuridicamente inesistente. Infatti, secondo la costante giurisprudenza dilegittimità, la morte dell'imputato, intervenuta prima della decisione, determinal'inesistenza giuridica della sentenza per essere estinto il reato per mortedell'imputato ed il giudice penale ha l'obbligo permanente di accertare lo stato invita dell'imputato, quale presupposto essenziale del processo (Sez. 1, n. 18692del 10/06/2016, Caffiero, Rv. 269865; Sez. 6, n. 12841 del 07/03/2012, Nicefaro,Rv. 252562; Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541; Sez. 5, n.5210 del 13/01/2006, Pezzino, Rv. 233636).In particolare, in motivazione Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, par.14.2 ha affermato che il caso della morte dell'imputato, prima della condanna «[…]determina l'immediata risoluzione del rapporto processuale, tanto che qualunqueprovvedimento adottato nei confronti di un imputato, ignorandone l'intervenutodecesso, è da considerarsi inesistente giuridicamente, poiché viene a mancare ilsoggetto (parte processuale necessaria) contro cui far valere la pretesa punitiva.Spetta allo stesso giudice che ha emesso un simile provvedimento il potere-doveredi dichiararne l'inesistenza giuridica e di dare atto dell'intervenuta estinzione delreato per morte dell'imputato anteriormente alla pronuncia dell'anzidettoprovvedimento […]».Quanto alla relazione esistente fra impugnazione e procedimento di correzionedell’errore materiale, l‘art. 130 cod. proc. pen., comma 1, seconda parte, chiarisceche se il provvedimento da correggere è «impugnato, e l’impugnazione non èdichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente aconoscere dell’impugnazione». Nel caso in esame, però, per le ragioni esposte, ilricorso per cassazione è inammissibile, il che determina la necessità dellatrasmissione degli atti alla Corte di appello, affinché provveda alla correzione dellasentenza qui impugnata.In tal senso, questa Corte concorda con le pronunce che rilevano come latardiva conoscenza della morte dell'imputato, verificatasi prima della decisione,possa essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale,emendabile, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen., con ilprocedimento della correzione degli errori materiali anche in sede di legittimità, inquanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penaledetermina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato permorte dell'imputato (Sez. 3, n. 25995 del 06/03/2019, Falcone, Rv. 276013 – 01;conf. N. 7632 del 2018 Rv. 272372 - 01, N. 5210 del 2006 Rv. 233636 – 01).Ma tale principio, che riconosce la possibilità anche alla Corte di cassazione diprocedere alla correzione, si è sviluppato in relazione a casi nei quali era statapromossa la procedura ex art. 625-bis cod. proc. pen., in quanto la Corte dicassazione si era già pronunciata sul ricorso, cadendo ella stessa nell’errore di nonaver rilevato il precedente decesso dell’imputato in pendenza di giudizio dilegittimità (Rv.276013 e 272372), ovvero era chiamata a pronunciarsi sullacorrezione operata dalla Corte di appello per decesso antecedente la sentenza diprimo grado, senza che sia nota l’eventuale inammissibilità dell’atto di appello(Rv.233636).[OSCURATO:PERSONA], diverso è il caso qui in esame, in cui il ricorso è inammissibile.La procedura di correzione da parte della Corte di cassazione, infatti, vaesclusa nel caso in cui il ricorso per cassazione sia inammissibile, in quanto laevidenziata e chiara lettera della norma processuale esclude che il giudicedell’impugnazione possa procedere alla correzione, stante la sostanzialeincompatibilità fra la declaratoria di inammissibilità e procedura ex art. 130 cod.proc. pen.Non sfugge a questa Corte che l’art. 619 cod. proc. pen. – che consente larettificazione di errori non determinanti da parte della Corte di legittimità – sia daun orientamento minoritario operare anche in caso di inammissibilità del ricorsoper cassazione, costituendo una deroga al principio fissato dall’art. 130 cod. proc.pen.In tal senso, è stato affermato che il potere di rettifica dell'erroneadenominazione della pena inflitta nella sentenza impugnata è esercitabile da partedella Corte di cassazione anche in caso di inammissibilità del ricorso, in quanto laprevisione dell'art. 619 cod. proc. pen. ha carattere speciale e derogatorio rispettoa quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendaresia impugnato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione, a condizioneche quest'ultima non sia dichiarata inammissibile. (Sez. 3, n. 30286 del09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650; conf. N. 2149 del 1999 Rv. 212532 - 01, N.19627 del 2003 Rv. 224846 – 01).Maggioritario, invece, è l’orientamento che sostiene che il potere di rettificadell'erronea denominazione della pena inflitta con la sentenza impugnata èesercitabile dalla Corte di cassazione nel solo caso in cui il ricorso sia ammissibile,in quanto la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale ederogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che, ove ilprovvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudicedell'impugnazione, a condizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile.(Sez. 4, n. 40112 del 20/06/2023, Pozzi, Rv. 285067 – 01, che chiarisce inmotivazione che non è ammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere larettifica della specie o quantità della pena risultata errata, motivo non riconducibilealle previsioni di cui all'art. 606 cod. proc. pen; conf: N. 30576 del 2003 Rv.225716 - 01, N. 49400 del 2009 Rv. 245713 - 01, N. 4114 del 2014 Rv. 258187 -01, N. 8013 del 2014 Rv. 259281 - 01, N. 47621 del 2019 Rv. 278036 - 01, N.1686 del 2010 Rv. 245421 - 01, N. 12597 del 2004 Rv. 229216 – 01).Per altro, deve anche evidenziarsi che pur volendo accedere alla tesiminoritaria, l’art. 619, al secondo e terzo comma, tipizza la possibilitàdell’intervento correttivo della Corte di legittimità: se si deve soltanto rettificare laspecie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo (comma2), ovvero qualora si intervenuta una legge più favorevole all'imputato, anche sesopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuoviaccertamenti di fatto (comma 3).Tale tipizzazione, trattandosi di norma eccezionale, perché derogatoriarispetto alla regola generale fissata dall’art. 130 cod. proc. pen., non può trovareapplicazione per analogia anche al caso di morte dell’imputato non rilevato dallaCorte di appello, ai sensi dell’art. 14 delle Preleggi.[OSCURATO:PERSONA], va disposta la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Salernoperché proceda ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.2.2 Va, quindi, riaffermato il principio per il quale il ricorso per cassazione,proposto dopo la morte dell'imputato, avvenuta nel corso del giudizio di merito, èinammissibile per inesistenza della sentenza impugnata e difetto di legittimazionee non può comportare la condanna alle spese né della parte privata, che, nonessendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinataria dellastatuizione, né del difensore che, pur non legittimato al gravame, rappresentandola difesa tecnica, non è parte e non è soggetto al principio della soccombenza.2.3 Va anche affermato il principio per il quale nel caso di tardiva conoscenzadel decesso dell’imputato, intervenuto prima della sentenza di appello e nonrilevato, stante l’inammissibilità del ricorso per cassazione nell’interessedell’imputato per l’inesistenza della sentenza di appello, ai sensi dell’art. 130,comma 1, seconda parte, cod. proc. pen. spetta non alla Corte di cassazione bensì,esclusivamente, al giudice dell’appello, procedere alla correzione, non potendotrovare applicazione il dettato dell’art. 619 cod. proc. pen.3. In relazione ai ricorsi nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché diNicola [OSCURATO:PERSONA], va osservato quanto segue.3.1 In primo luogo, per i primi due ricorrenti osserva questa Corte come larinuncia ai motivi di appello non riguardava il capo H), in quanto gli imputati eranostati mandati assolti in primo grado e ne sono stati ritenuti responsabili solo inappello, a seguito dell’impugnazione della parte pubblica.[OSCURATO:PERSONA], si produce, nel caso in esame, quanto alla responsabilità degliimputati, quanto accade per la rinuncia parziale ai motivi di impugnazione. È statoosservato come la rinuncia parziale ai motivi d'appello delimiti irrimediabilmentel'oggetto della devoluzione al giudice del gravame di merito. [OSCURATO:PERSONA], poiché, exart. 597, comma 1, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazionecircoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione aiquali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto dirinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, né può farlo ilgiudice di legittimità. Conseguentemente è inammissibile il ricorso per cassazionerelativi ai capi o ai punti oggetto dei motivi rinunziati (Sez. 5, n. 40278 del06/04/2016, Camerlingo, Rv. 268198, in motivazione; conf. Sez. 4, n. 9857 del12/2/2015, Barra, Rv. 262448; Sez. 2, n. 46053 del 21/11/2012, Lombardi, Rv.255069). Nello stesso senso si è affermato che la rinuncia è un negozio unilateraleabdicativo e determina l'immediato passaggio in giudicato della pronuncia inordine all'affermazione di responsabilità del reato sul quale interviene e determina,pertanto, l'effetto di precludere qualsiasi successiva questione sul punto (Sez. 2,n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006, in motivazione).Nel caso in esame, invece, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] avevano esclusivamenterinunciato ai motivi sulla propria responsabilità quanto agli altri reati, per i qualiera intervenuta la condanna in primo grado, non anche rispetto a quello sub capoH), oggetto di overturning sfavorevole, cosicché il ricorso proposto sul punto èassolutamente ammissibile, in ordine a tale profilo.3.2 Venendo al secondo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonchéa motivi dal secondo al sesto del ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], tuttirelativi al riconoscimento di responsabilità operato dalla Corte di appello in ordineal capo H), va osservato quanto segue.3.1 Il Tribunale, ai foll. 888 e s. della sentenza di primo grado, motivaval’assoluzione degli imputati dal capo H) per insussistenza del fatto.La condotta dissipativa contestata consisteva nell’aver i [OSCURATO:PERSONA] concesso «incomodato gratuito, con contratto registrato in data 9.8.2005 e fino alladichiarazione di fallimento un immobile di proprietà sito in Roma al [OSCURATO:PERSONA],150 alla [OSCURATO:PERSONA], i cui soci [OSCURATO:PERSONA], presidente delcollegio sindacale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., e [OSCURATO:PERSONA], presidente del collegiosindacale di [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA] (marito di [OSCURATO:PERSONA] e di fattoinvestito delle vicende gestionali della fallita) concorrevano nella condottadepauperativa, avendo piena e diretta consapevolezza dell'ingiusto vantaggioconseguito».Il Tribunale premetteva che l’esclusione della responsabilità dei [OSCURATO:PERSONA],componenti del collegio sindacale, rispetto alle altre condotte distrattive poste inessere dai [OSCURATO:PERSONA], quali amministratori di fatto e di diritto di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., implicavaanche l’assoluzione dal delitto sub capo H).A tal riguardo, osservava il Tribunale che «mancando la prova piena dellasussistenza dell'effettivo apporto causale fornito da componenti del collegiosindacale nella realizzazione delle condotte di bancarotta, nei termini appenaevidenziati, risulta carente, quindi non provato, anche il concorso nelladissipazione dell'immobile sito in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 150, di cui al capo H),essendo la stessa - nel teorema accusatorio – il frutto ed il corrispettivodell'omessa attività di vigilanza del collegio sindacale».Aggiungeva il primo Collegio come dovesse anche essere rimarcato che«dall'istruttoria svolta, è rimasto in dubbio perfino l'utilizzo esclusivo dell'immobilein questione da parte della [OSCURATO:PERSONA] (di cui erano soci Buonocoreutilizzo dell'immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che in quella sede riceveva lacorrispondenza in virtù di un servizio di segreteria offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] in cambio di un utilizzo parziale dell'immobile (cfr. dichiarazioni diBuonocore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])».Da tali considerazioni derivava l’assoluzione dei [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA] perinsussistenza del fatto.3.2 A fronte di tale motivazione la Corte territoriale accoglieva l’appello dellaProcura generale territoriale, che aveva lamentato l’illogicità dell’assoluzione, inquanto collegata alla esclusione della responsabilità dei due componenti delcollegio sindacale rispetto ad altre condotte di bancarotta, risultando quella subcapo H) in sé condotta autonoma e non logicamente connessa alle altre.3.3 Va premesso che corretto è il principio richiamato dalla Corte di appello:certamente integra la condotta dissipativa l’attribuzione in disponibilità a titologratuito di un bene immobile, senza soddisfazione delle esigenze della impresa.La condotta di dissipazione, infatti, consiste nell'impiego dei beni sociali inmaniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanziapatrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue non conl'oggetto sociale astrattamente inteso, bensì rispetto alle effettive esigenzedell'azienda, avuto riguardo sia alle sue dimensioni e complessità, sia alla concretasussistenti (Sez. 5, n. 13299 del 13/02/2025, Tarquinio, Rv. 287908 - 01).Nello specifico, quanto agli atti a titolo gratuito è stato osservato in modocondivisibile che la stipula, da parte del legale rappresentante di una società fallita,di un contratto di locazione di un appartamento da destinare all'uso gratuito di unterzo, al fine di avvantaggiarlo e con finalità del tutto estranee agli interessi dellaimpresa, costituisce motivo di ingiustificato depauperamento del patrimonio dellasocietà medesima ed integra, pertanto, condotta di dissipazione (Sez. 5, n. 20071del 18/04/2013, Lanata, Rv. 255657 - 01).Non di meno, però, fondati sono i motivi dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e il secondomotivo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].La valutazione operata dalla Corte di appello – ai foll. 181 e ss. – giunge arilevare comunque la sproporzione fra l’uso del bene da parte dei [OSCURATO:PERSONA] e lafunzione di mera recezione di atti da parte della società [OSCURATO:PERSONA], ma non si confrontain modo specifico con il contributo conoscitivo apportato in sede di rinnovazioneistruttoria in appello dai due consulenti tecnici del Pubblico ministero.A riguardo va evidenziato che la Corte di appello motiva le ragioni per le qualinon era necessaria la rinnovazione istruttoria in relazione al capo H), pur seoggetto di ribaltamento sfavorevole.Di fatto, però, la rinnovazione interveniva, avendo la Corte di appelloproceduto alla escussione dei consulenti tecnici nominati dal Pubblico ministero(udienza del 12 gennaio 2024, cfr. fol. 65 della sentenza impugnata). Le doglianzedei ricorrenti, comprovate dai verbali allegati dalle difese a sostegno del dedottovizio di motivazione, rappresentano come i consulenti dell’accusa ebbero adaffermare che il contratto di comodato era di natura sinallagmatica, in quanto afronte dell’utilizzo dell’immobile la società [OSCURATO:PERSONA] era onerata delle spese digestione dello stesso. In effetti ai foll. 8 e ss. del verbale di udienza del 12 gennaio2024 – allegato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] al ricorso e, quindi, accessibile aquesta Corte, come prova del travisamento per omissione - il tema dellasinallagmaticità, della disponibilità di solo una parte dell’immobile, delleprestazioni assicurate e delle spese a carico della società [OSCURATO:PERSONA], vieneaffrontato dal consulente Ivone. Ma il Collegio di appello non si confronta in modospecifico con tale testimonianza, richiamando l’istruttoria di primo grado: e ciò,anche sotto l’ulteriore profilo che il servizio svolto dalla società [OSCURATO:PERSONA] nonsarebbe stato esclusivamente quello di ricezione della posta, ma anche diprotocollazione degli atti.Né può ritenersi che il materiale probatorio richiamato dalle difese debbaritenersi non utilizzabile in quanto – per ciò che emerge dal verbale di udienza –la presidente del Collegio territoriale in apertura chiariva che la rinnovazioneriguardava solo altre imputazioni, non quella del capo H). Tale materiale probatorioè, però, entrato nel patrimonio conoscitivo della Corte di appello, che avrebbedovuto confrontarsi con le dichiarazioni del consulente tecnico e con i documentidallo stesso citati, che all’esperto avevano fatto cambiare valutazione in ordinealla posizione tenuta - quanto alla ritenuta gratuità del comodato – nella fase delleindagini.Tornando alla nozione di dissipazione, la stessa si fonda sull’uso distorto dellarisorsa sociale con pericolo per la garanzia patrimoniale: la valutazione della messain pericolo di tale bene richiedeva un confronto puntuale con gli elementi di novitàemersi nel corso della, comunque tenuta, rinnovazione istruttoria, che andavanoverificati anche quanto alla relazione di sproporzione fra le eventuali prestazioni.La motivazione impugnata, invece, risulta sostanzialmente assertiva, priva diconfronto con i citati temi che vengono introdotti dalla testimonianza e cherisultano decisivi - interesse per la società fallita alla prestazione assicurata dallasocietà [OSCURATO:PERSONA], individuazione del valore della disponibilità dell’immobile edella controprestazione, se esistente, sussistenza o meno della sproporzione - aifini della sussistenza del delitto.Ne consegue la fondatezza dei motivi di ricorso e l’assorbimento delledoglianze non trattate in ordine al capo H) per [OSCURATO:PERSONA], nonché del primomotivo dei ricorsi nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto relativoal trattamento sanzionatorio e, quindi, subordinato alla decisione relativa al capoQuanto al terzo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], se ne tratterànel paragrafo che segue, in quanto sovrapponibile a quello di altri ricorrenti.4. I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono censure in parte sovrapponibili, chemeritano una trattazione unitaria, pur nella caratterizzazione di profili personalidelle doglianze.Anche il terzo motivo dei ricorsi, proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] eAntonia [OSCURATO:PERSONA], va trattato congiuntamente al secondo motivo – omogeneo –proposto dai precedenti imputati in ordine alla omessa applicazione della cd.continuazione fallimentare.4.1 Tali ultime censure, in ordine all’art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall.,sono infondate.4.1.1 Al fine di valutare le doglianze mosse dai ricorrenti, che lamentanol’omessa applicazione dell’istituto della cd. continuazione fallimentare alle plurimecondotte di bancarotta, rappresentando la sussistenza di un gruppo di società e,dunque, della connessione fra le stesse che giustificherebbe l’applicazione delladisciplina di favore introdotta dall’art. 219, occorre confrontarsi dapprima conl’autorevole giurisprudenza formatasi sul punto.4.1.2 [OSCURATO:PERSONA], le Sezioni Unite hanno chiarito che in tema di reati fallimentari,nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarottanell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomiaontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori,nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall.,disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanzaaggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina dellacontinuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez. U, n.21039 del 27/01/2011, P.m. in proc. loy, Rv. 249665 - 01). In motivazione silegge che la norma risponde al principio di unitarietà della bancarotta. In sostanzal’art. 219 esaurisce i suoi effetti solo nell’ambito del medesimo fallimento, inrelazione al quale sono riferibili i plurimi fatti di bancarotta. Infatti, la circostanzaaggravante è applicabile qualora una pluralità di fatti di bancarotta sia contestatanell'ambito della stessa procedura concorsuale, potendo invece trovareapplicazione l'istituto della continuazione in caso di concorso di reati di bancarottarelativi a procedure concorsuali diverse (Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, dep.2009, Vianello, Rv. 242547 – 01; conf. N. 10423 del 2000 Rv. 218384 - 01, N.6571 del 2004 Rv. 231401 – 01).Il tema del rapporto fra il gruppo di società e l’istituto in esame era stato giàaffrontato anche da Sez. 5, Vianello, che a sua volta aveva chiarito che «ilcollegamento tra le società facenti capo a un unico gruppo, non escludendo lapluralità dei fallimenti, non ammette l'unificazione a norma della l. fall., art. 219»,dovendo trovare applicazione il generale istituto della continuazione ex art. 81cod. pen. laddove sussistano i relativi presupposti (cfr. par. 9 della motivazione).La disciplina dell’art. 287 CCII, richiamata acutamente dalle difese, imponeuna seppur sintetica ricostruzione dello stato dell’arte in tema di gruppo di società,da riferirsi poi alle procedure concorsuali.4.1.3 La nozione di gruppo nel nostro ordinamento – anche in sede penale –ha certamente rilievo in caso di gruppo cd. verticale, cioè caratterizzato da unagerarchizzazione della struttura del gruppo al cui vertice si colloca la capogruppo,o holding, che dirige e coordina l’attività delle società controllate.Infatti, il legislatore della riforma del diritto societario, di cui al d.lgs. 17gennaio 2003 n. 6, ha caratterizzato il gruppo, pur non offrendone una definizione,altre (art. 2497 cod. civ.). Ciò rileva ai fini della applicazione del regime dei cd.vantaggi compensativi, relativamente alle vicende infragruppo in sede penale:difatti è causa di esonero di responsabilità quella del comma terzo dell’art. 2634cod. civ., secondo cui «in ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegatao del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili,derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo», ove si fa esplicitamenteriferimento al ‘gruppo’ e anche a un criterio di prevedibilità.Nel caso in esame, nessuno dei ricorrenti invoca il tema dei vantaggicompensativi, come conseguenza della sussistenza del gruppo di società (cfr. sulpunto Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545 – 01, che perescludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da unasocietà ad un'altra ritiene non sufficiente allegare la partecipazione della societàdepauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece,l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delleoperazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta efondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per lasocietà apparentemente danneggiata).[OSCURATO:PERSONA], la nozione di gruppo ha quindi una sua valenza in sede penale, macertamente dall’esistenza del gruppo non deriva l’esclusione della configurabilitàdi condotte distrattive infragruppo, perché le singole società mantengono lapropria autonomia giuridica e per gli amministratori resta fermo l’obbligo diconservazione della garanzia per i rispettivi ceti creditori.Va anche citato quanto affermato da Sez. 5, Gandolfi, per la quale se ilfallimento riguarda società appartenenti ad un gruppo, le stesse restano dotate diautonoma personalità giuridica, cosicché non è ravvisabile un reato unitario dibancarotta ma, ove ne sussistano i presupposti, un'ipotesi di reato continuato, inquanto il collegamento societario è fenomeno meramente economico che non dàvita ad un unitario centro imprenditoriale dotato di una sua propria soggettività(Sez. 5, n. 6904 del 04/11/2016, dep. 2017, Gandolfi, Rv. 269107 – 01).Tale ultima sentenza aggiungeva in motivazione che «[i]l fenomeno delcollegamento societario, il cosiddetto "gruppo", quale centro di interessisovrastante le singole società collegate, ha infatti natura meramente economica,ed allo stato attuale del nostro ordinamento non dà vita ad un unitario centroimprenditoriale dotato di una sua propria soggettività, né sotto l'aspetto dellasussistenza di fattispecie penali né sotto altri aspetti rilevanti per altri ramidell'ordinamento (Sez. 5, n. 8452 del 15/06/1984, Frigerio, Rv. 166055; Sez. L.,sentenza n. 11033 del 23/08/2000; Sez. L., sentenza n. 3136 del 01/04/1999;Sez. L., sentenza n. 10688 del 29/11/1996)».Tali principi sono stati anche richiamati dalla sentenza da Sez. 5, n. 10411 del21/01/2019, ric. Romeo, non massimata, che afferma come il tema del nesso digruppo debba, comunque, essere comprovato.A fronte di tali principi deve, però, prendersi atto che il legislatore del Codicedella crisi di impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019), haulteriormente riconosciuto, attraverso l’art. 287, la rilevanza giuridica del grupponell’ambito delle procedure concorsuali.Dunque, l’affermazione che il "gruppo", quale centro di interessi sovrastantele singole società collegate, abbia natura meramente economica, deve confrontarsicon tale evoluzione normativa.Di ciò tiene conto Sez. 5, n. 20636 del 2021, ric. Davio, non massimata,anche richiamata dalle difese. La Corte di cassazione, interpellata sul tema dellaapplicazione dell’aggravante della cd. continuazione fallimentare in luogo dellacontinuazione ex art. 81 cod. pen. in relazione a un gruppo di società, ha affermatoche la norma del CCII «prevede soltanto la possibilità di assoggettare ad unaprocedura di liquidazione giudiziale unitaria più imprese appartenenti al medesimogruppo, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico Tribunale, inpresenza di determinate condizioni, e cioè qualora risultino opportune forme dicoordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del migliorsoddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, e ferma restandol'autonomia delle rispettive masse attive e passive».Sez. 5 Davio, quindi, rileva come quella ex art. 287 sia una proceduracomplessa e solo eventuale, nient'affatto automatica o scontata, ma frutto di unavalutazione che non è applicabile se l’imputato risponde per due distinti fallimenti,senza che neppure sia stata accertata e neppure dedotta specificamentel'esistenza di un gruppo di società.4.1.4 Lo sforzo difensivo, teso a richiamare come dalle stesse sentenze dimerito sia stata riconosciuta la sussistenza di un gruppo societario di tiposostanzialmente verticale, deve però anche confrontarsi con la circostanza chepresupposto per l’applicazione della continuazione fallimentare è che vi sia l’unicitàdella procedura concorsuale.Se, infatti, la disciplina dell’aggravante, derogatoria rispetto allacontinuazione ex art. 81 cod. pen., è certamente di favore per l’imputato (Sez. U,Loy, cit. par. 6.1), in quanto se non altro consente il bilanciamento con eventualil’unico procedimento concorsuale, proprio perché consumate nel medesimocontesto di impresa – poi fallita – il che rende le plurime condotte di bancarottapunibili con il temperamento proprio dell’art. 219, secondo comma, n. 1 l. fall.Nel caso in esame, il procedimento concorsuale non è stato unico: le singolesocietà sono state raggiunte ciascuna da una propria sentenza di fallimento,intervenuta anche in tempi diversi, relativamente a masse fallimentari distinte -nella sostanza vi è una diversificazione di masse e di momenti, ogni procedura esentenza di fallimento è indipendente dalle altre – cosicché difetta l’unitarietàsostanziale del fallimento e la contestualità spazio-temporale.Certamente il legislatore del CCII fa un passo in avanti nella definizione delgruppo di imprese, che definisce all’art.2, comma 1, lett. h), come segue:“«gruppo di imprese»: l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi loStato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codicecivile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società,di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, chel'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dallasocietà o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o enteche le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllocongiunto».Ma l’art. 287 prevede un consolidamento di carattere procedurale – perquanto osserva la dottrina - consentendo la presentazione di una domanda unica,la gestione unitaria della fase concorsuale per le imprese del ‘gruppo’, conl’obiettivo-presupposto del miglior soddisfacimento dei creditori «ferma restandol'autonomia delle rispettive masse attive e passive» (così l’attuale art. 287).È evidente che in prospettiva si porrà la questione dell’applicabilità o menodella continuazione fallimentare in caso di «Liquidazione giudiziale di gruppo» (oprima della modifica apportata dall’art. 36, comma 1, d.lgs. 17 giugno 2022, n.83, in caso di «Procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza di impreseappartenenti ad un gruppo »), ferma restando l’autonomia delle massefallimentari per singole società del gruppo, pur nella procedura unitaria, epermanendo anche l’autonomia dei ceti e dei comitati dei creditori per ogni fallita.Si potrebbe porre anche la questione di una estensione analogica, in quanto normadi favore, della disciplina della cd. continuazione fallimentare (sul punto, per ilcaso eterogeneo della estensione della continuazione fallimentare alla bancarottaimpropria, seppur quale argomento aggiuntivo, Sez. U, Loy, par. 6.1).Ma rispetto al caso qui in esame, ogni approfondimento su tali temirisulterebbe solo teorico, in quanto per un verso difetta l’unitarietà della proceduraliquidatoria – che costituisce il presupposto preliminare per l’applicazione dellacontinuazione fallimentare – per altro verso l’art. 287 CCII – come anche ledisposizioni penali in relazione ai fatti commessi in relazione a tali procedurefallimentari - non può trovare applicazione per le procedure i cui ricorsi siano statidepositati prima dell’entrata in vigore del CCII, vale a dire prima del 1 luglio 2022.Nel caso di specie tutti i ricorsi sono stati depositati prima di tale data (art. 390,comma 3, CCII).Né può ipotizzarsi la retroattività di una disciplina in sede penale piùfavorevole, risultando la continuazione fallimentare regolata nel medesimo mododall’art. 219 cit. e dall’art. 326, comma 2, n. 1 CCII (sul punto della continuitànormativa, Sez. 5, n. 33810 del 26/05/2023, Rizzo, Rv. 285107 – 01).4.1.5 Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha escluso l’applicabilitàdell’art. 219, secondo comma, n. 1 l. fall., in quanto l’insolvenza delle diversesocietà ha determinato separate procedure concorsuali.[OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata argomenta in linea con il principio, che vaqui ribadito, per il quale la condizione per la quale è applicabile la cd. continuazionefallimentare ex art. 219, secondo comma, n. 1 l. fall. in luogo di quella ex art. 81,secondo comma, cod. pen. è che le diverse fattispecie di cui agli artt. 216 e 217legge fall., si siano verificate in relazione al medesimo fallimento (Sez. 5, n. 44097del 05/07/2019, Bellini, Rv. 277407 – 01).Ne consegue l’infondatezza dei motivi in esame.4.2 Venendo al primo motivo dei ricorsi nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], LuigiStile, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], va premesso che costorohanno rinunciato all’unico e comune motivo di appello, con il quale veniva richiestal’assoluzione per insussistenza del fatto.Residuava, quindi, il motivo con il quale veniva sollecitata la rideterminazionedella pena, previa riduzione della pena base e degli aumenti operati per il vincolodella continuazione, con richiesta di prevalenza delle circostanze attenuantigeneriche rispetto alle aggravanti ritenute (sul punto cfr. fol. 128 della sentenzadi appello).4.3 Per tutti i ricorrenti ora indicati, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] che le vide prevalerefin dal primo grado, le circostanze attenuanti generiche vennero riconosciute, mafurono ritenute subvalenti rispetto alle circostanze aggravanti.diversi fallimenti, determinata la pena finale in: anni otto e mesi sei di reclusioneper [OSCURATO:PERSONA] (pena base per il capo C1 anni quattro di reclusione, aumentata diun anno per l’aggravante ex art. 219, comma 1, l. fall. e di un altro anno per lacontinuazione fallimentare, oltre continuazione ex art. 81, secondo comma, cod.pen.); anni sei e mesi sei di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] (pena base per il capoC1 anni quattro di reclusione, aumentata di un anno per l’aggravante ex art. 219,comma 1, l. fall. e di un altro anno per la continuazione fallimentare, oltrecontinuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen.) e per [OSCURATO:PERSONA] (penabase per il capo B3 anni quattro di reclusione, aumentata di un anno perl’aggravante ex art. 219, comma 1, l. fall. e di un altro anno per la continuazionefallimentare, oltre continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen.); annicinque e mesi nove di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] (pena base per il capo Canni quattro di reclusione, aumentata solo di un anno per l’aggravante ex art. 219,comma 1, l. fall. oltre continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen.); annitre e mesi due di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] (riconosciuta la prevalenza dellecircostanze attenuanti generiche per la subalternità alla madre e ai familiari [OSCURATO:PERSONA] per la giovane età, rispetto alla aggravante ex art. 219, primo comma, l. fall.,pena base per il reato B3 anni quattro di reclusione, oltre la continuazione ex art.81, secondo comma, cod. pen.).La Corte di appello – cfr. fol. 129 della sentenza - prende atto della rinunciaal motivo di appello relativo alla responsabilità penale, che correttamente qualificacome condotta post-delictum ex art. 133, secondo comma, n. 3 cod. pen.Afferma che tale rinuncia «va apprezzata dal punto di vista del trattamentosanzionatorio, trattandosi di un segno di ravvedimento e di atteggiamentocollaborativo, avendo consentito una definizione del processo in tempi ragionevoli[…] essa conduce a ritenere gli imputati meritevoli delle circostanze attenuantigeneriche, già concesse in misura sub-valente, in ragione di equivalenza rispettoalle aggravanti contestate».Al fol. 132 la Corte territoriale, in aggiunta, valorizza anche il comportamentoprocessuale sotto il profilo della presenza degli imputati in udienza e ribadendo ilbilanciamento con equivalenza.A ben vedere, a fronte di una motivazione di primo grado molto dettagliataquanto alle posizioni soggettive e ai ruoli assunti, quindi personalizzata, la Cortedi appello in modo non manifestamente illogico valorizza la rinuncia ai motivi diappello quanto alla responsabilità e il comportamento processuale, nell’ambitodell’esercizio della propria discrezionalità.D’altro canto, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra oppostecircostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito,sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendoritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata aritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto(Sez. Un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Contaldo, Rv. 245931), valutazione chenella sostanza emerge nel caso di specie.Infatti, la Corte di appello oltre al richiamo dell’art. 133, secondo comma, n.3 cod. pen., evidenzia anche la rilevanza delle circostanze aggravanti incomparazione, ora per la gravità del danno patrimoniale (art. 219, primo comma,l. fall.), ora per la continuazione fallimentare ex art. 219, secondo comma, n. 1, l.fall., ora per la concorrenza di entrambe le aggravanti (per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AnnaVillani).Per altro non manifestamente illogica è la ritenuta equivalenza in assenza diulteriori elementi di novità, come osserva la Procura generale, oltre alla rinunciaai motivi di appello nei termini indicati, a fronte delle ragioni di subvalenza dellecircostanze attenuanti generiche espresse dal Tribunale (fol. 909 e ss.) per lagravità dei danni procurati «a realtà imprenditoriali, occupazionali e sociali disvariate regioni del Sud Italia» e ai ceti creditori.Tali argomenti sono, pertanto, sufficienti e adeguati a giustificare la soluzionedella equivalenza, con un corretto esercizio di discrezionalità4.4 Per l’effetto della equivalenza, la pena base veniva determinata per ElisaVillani, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro di reclusione, per [OSCURATO:PERSONA] in anni tre e mesi sei di reclusione, e per [OSCURATO:PERSONA] in anni tre, ridotta perla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ad anni due di reclusione.Or bene, quanto alla determinazione della pena base, la stessa è stataindividuata in misura decisamente inferiore alla media edittale e, anzi, prossimaal minimo edittale di anni tre di reclusione.[OSCURATO:PERSONA], il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suocomplesso argomentativo – in doppia conforme con quella di primo grado, chelungamente esplicita le ragioni della dosimetria della pena, con una significativapersonalizzazione imputato per imputato - e non necessariamente solo dalla partedestinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016,Rignanese, Rv. 267949): inoltre, quando sia irrogata, come nel caso in esame,una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica edettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo alcriterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). Ciòcalcolando la media edittale non dimezzando il massimo edittale previsto per ilreato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dalmassimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo. (Sez. 5, n.36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 – 01; nello stesso senso, Sez. 3, n.38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949 – 01).[OSCURATO:PERSONA], tali doglianze sono infondate.4.5 Quanto all’aumento per la continuazione la Corte di appello lo riduce damesi sei (per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e da mesi tre ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) a mesidue di reclusione per ogni delitto satellite: sul punto deve osservarsi come le Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 abbiano chiarito che lamotivazione per gli aumenti della pena ex art. 81, secondo comma, cod. pen.richieda modalità di adempimento diverse a seconda dei casi, analogamente aquanto previsto per la pena base, in relazione alla quale vige il criterio citato che,se l’aumento è inferiore alla media edittale, non deve essere corredato diparticolare motivazione.Per altro le citate Sezioni Unite richiamano la necessità che nellaquantificazione dell’aumento garantisca il rispetto dei limiti dell’art.81 cod. pen.,che non sia stato operato un surrettizio cumulo materiale di pene e che sussistala proporzione reciproca fra pena principale e pene dei delitti satellite.A tal riguardo l’aumento di mesi due per ogni delitto satellite risultaassolutamente rispettoso di tali limiti, come pure della relazione di proporzionereciproca fra la pena principale e gli aumenti ex art. 81 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], ledoglianze, per altro non specifiche in relazione ai parametri indicati dalle SezioniUnite, sul punto sono infondate.Anche quanto ai richiami dei ricorsi alla disparità di trattamento fra imputati,va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamentosanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche secorrei, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio dimerito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica siasostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (sul punto Sez. 3, n. 9450 del24/02/2022, Palladino, Rv. 282839 – 01; conf. N. 21838 del 2012 Rv. 252880 -01, N. 27115 del 2015 Rv. 264020 – 01): il che nel caso in esame non è.Infatti, sin da epoca risalente si è ribadito che «la determinazione dellamisura della pena rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito. Nelcaso di pluralità di imputati, il giudice, mentre ha l'obbligo di motivare sull'uso delsuo potere discrezionale di determinazione della pena, non è tenuto, invece, aprocedere ad una comparazione fra le diverse posizioni degli imputati stessi» (intermini, Sez. 2, n. 1025 del 16/10/1978, dep. 1979, Rv. 140958; nello stessosenso, ex plurimis: Sez. 6, n. 24402 del 12/03/2008, Rv. 240356).Per altro, nel caso concreto la dosimetria delle pene risulta sostanzialmentecorrelata ai ruoli assunti, oltre che al numero dei reati commessi, fin dal primogrado, con una specifica personalizzazione che può leggersi da fol. 911 dellasentenza di primo grado. A quella ricostruzione – rispetto alla quale non vi èspecifica doglianza sul punto – si rifà la Corte di appello, dosando la pena incoerenza con i profili soggettivi come delineati.4.6 Ne consegue l’infondatezza dei motivi proposti [OSCURATO:PERSONA], LuigiStile, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].5. I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.5.1 Il primo ricorso non si confronta con la sentenza impugnata,assertivamente lamentando l’omessa prevalenza delle circostanze attenuantigeneriche.È inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione dellacorrelazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni delprovvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425– 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 1 n.39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634).5.2 Il secondo ricorso genericamente deduce la sussistenza della nullità dellasentenza, in quanto la Corte di appello non avrebbe valutato «profili riguardanti ilprocedimento penale con riguardo alle richieste di concordato presentate al PG daparte dell’imputato». Oltre alla genericità della doglianza, va anche ricordato che,in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione checensuri il dissenso del pubblico ministero alla proposta di definizione del processoai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in mancanza di una specifica previsionedi legge che lo renda revisionabile (Sez. 2, n. 8605 del 05/11/2020, dep. 2021, DiLascio, Rv. 280806 – 01).6. Il ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamenteinfondato.6.1 In ordine al primo motivo, vanno qui richiamate le considerazioni giàsvolte in ordine al giudizio di bilanciamento e alla dosimetria della pena per gliimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],riportate al par. 3.2 che precede.[OSCURATO:PERSONA] in primo grado è stato condannato alla pena di anni sei e mesi sei direclusione, ritenute subvalenti le circostanze attenuanti generiche, penadeterminata in tale misura tenuto in conto che [OSCURATO:PERSONA] – già in consolidato e strettorapporto con i [OSCURATO:PERSONA] per ragioni commerciali - si rese disponibile per l’ultimaoperazione di spin-off finalizzata al definitivo depauperamento del patrimonio (fol.923 e s. della sentenza di primo grado).La pena base di anni quattro di reclusione veniva aumentata di anni uno exart. 219, primo comma, l. fall. e, poi, per la continuazione ex art. 81, secondocomma, cod. pen. nella misura di mesi due di reclusione per ciascuno dei novedelitti di bancarotta relativi a fallimenti diversi.La Corte di appello ha quindi ritenuto - in luogo della subvalenza dellecircostanze attenuanti generiche, a seguito della rinuncia ai motivi di appello sullaresponsabilità - l’equivalenza fra le circostanze, individuata la pena base, cosìridotta, in anni tre e mesi otto di reclusione, quindi prossima al minimo edittale,aumentata ad anni quattro e mesi cinque di reclusione per la continuazione ex art.81 cod. pen.Come osserva correttamente la Procura generale, la Corte di appello riduceanche gli aumenti per la continuazione da mesi due a mesi uno di reclusione perciascuno dei nove reati satellite (la sentenza impugnata, al fol. 138, reca un refuso,continuando ad indicare una misura di due mesi per l’aumento, che invece è pariad un mese per un totale di nove mesi).Vanno qui richiamate le considerazioni già svolte in ordine alla motivazionedella dosimetria della pena e degli aumenti per la continuazione, in ordine aiprecedenti ricorrenti, in questo caso assolutamente minimi.Quanto al giudizio di equivalenza va evidenziato che il Collegio di primo gradoriteneva sussistente anche l’aggravante della continuazione fallimentare inrelazione al capo B1) – non a caso la subvalenza viene riferita «alle circostanzeaggravanti», indicate al plurale – cosicché la Corte di appello ripercorre lemedesime considerazioni espresse – e in precedenza qui riportate – per gli altricoimputati, in conseguenza della rinuncia dell’imputato ai motivi di appello relativialla responsabilità.A riguardo deve richiamarsi il citato principio di diritto di sez. U Contaldo, cit.nonché la valutazione di non manifesta illogicità in precedenza espressa per glialtri ricorrenti, a fronte dell’esistenza delle due aggravanti ex art. 219 l. fall.Anche sulla disparità di trattamento rispetto ad [OSCURATO:PERSONA], non tiene conto ilricorrente che lo stesso è stato condannato a pena più elevata – anni cinque direclusione - pur se assolto da due imputazioni e comunque, vanno richiamati iprincipi già espressi in ordine alla comparazione dei trattamenti sanzionatori fracoimputati, non risultando manifestamente illogica la motivazione impugnata sottotale profilo.6.2 Quanto al secondo motivo, lo stesso è infondato, per quanto evidenziatosulla identica doglianza posta dai coimputati in ordine alla applicabilità dell’istitutodella cd. continuazione fallimentare in ordine ai diversi fallimenti delle società diun gruppo.6.3 Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.7. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.7.1 Va premesso che l’imputato risultava condannato in primo grado perplurime condotte commesse nella qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., titolare del 60%delle quote e amministratore unico fino alla data del 5 ottobre 2009. Da tale datadiveniva amministratore [OSCURATO:PERSONA], titolare del 40% delle quote.I delitti attribuiti all’imputato in primo grado, in tale qualità, risultavano esserequelli distrattivi relativi alla cessione di rami di azienda e punti vendita da partedelle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA]: capo i) per le cessioni dei rami diazienda di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (in data 2.11.2009, 12.10.2009, 16.10.2009) e locazioni diimmobili; capo C1) per contratti di affitto e subaffitto di rami di azienda diSuperAlvi S.p.a. (in data 20.10.2009, 16.10.2009, 7.11.2009); capo B2) per lacessione dei rami di azienda di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (in data 16.10.2009 e7.11.2009); capo B3) per la cessione dei rami di azienda di Apolucani S.r.l. (indata 20.10.2009 e 7.11.2009); capo b) del proc. 10822/2010 per i contratti diaffitto di punti vendita di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (in data 7.11.2009); capob) proc. 4583/2010 per i contratti di affitto di 11 punti vendita della [OSCURATO:PERSONA](in data 16.10.2009, 20.10.2009, 7.11.2009); capo b) proc. 12750/2010 per icontratti di affitto di rami di azienda della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (in data20.10.2009, 7.11.2009 e 26.11.2009); capo b) del proc. riunito per la cessione diun punto vendita in Avellino e altro in [OSCURATO:PERSONA] di Iperalvi S.r.l. in data16.10.2009; capo b) proc. 11406/2010 per i contratti di affitto di rami di aziendadi 4 punti vendita di [OSCURATO:PERSONA] (in data 16.10.2009 e 7.11.2009).Oltre a tali condotte, nelle quali [OSCURATO:PERSONA] risultava cessionaria delle società delGruppo [OSCURATO:PERSONA], l’imputato era stato ritenuto responsabile in primo grado anche dicondotte di bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (proc.4327/2010), quali: capo a), la dissipazione di una somma di oltre 135mila euro edi oltre 13mila euro e la distrazione di oltre 12mila euro; capo b), la bancarottada reato societario, in particolare false comunicazioni sociali per l’anno 2009;nonché la contestazione suppletiva operata il 27.11.2012 relativa alla distrazionedi una somma di oltre 106 mila euro.Veniva invece dichiarato non doversi procedere dal Tribunale per estinzioneper prescrizione dei delitti sub capi c) – bancarotta preferenziale – e d) –bancarotta semplice.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile delle operazioni distrattive edissipative effettuate dalle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. foll. 82e ss.), sottocosto o per valori decisamente inferiori a quelli reali, oltre che senzaalcuna garanzia per le cedenti (e il rispettivo ceto creditorio), tanto più che Alpaaveva un capitale sociale di 10mila euro, non aveva alcuna competenza delladistribuzione alimentare, cosicché l’oggetto sociale fu ampliato in occasione dellanomina di [OSCURATO:PERSONA] ad amministratore unico, mentre Aliperti rimaneva socio.A tal proposito la Corte di appello evidenzia come il passaggio di consegne inordine all’amministrazione fra i due soci fosse funzionale ad evitare chel’operazione di cessione e di affitto dei rami di azienda apparisse come unamanovra distrattiva. In tale ultima direzione pesava anche il notorio rapporto fraAngelo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo quest’ultimo uomo di fiducia del primo,anche nella fase delle responsabilità politico istituzionale assunte dal [OSCURATO:PERSONA].L’operazione di ‘svuotamento’ del gruppo [OSCURATO:PERSONA] viene dalla Corte di appellosuccessivi alla cessazione dalla carica.Delle contestazioni relative al fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (proc. 4327/2010), invecela Corte di appello ritiene non provate quelle sub capi a) e b), da ultimo indicate,rilevando come le condotte - distrattive in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di bancarotta da reatosocietario - non abbiano visto comprovato un contributo offerto da [OSCURATO:PERSONA]: per laCorte di appello per un verso non risultava contestata la qualità di amministratoredi fatto dell’imputato, per altro si trattava di condotte successive alla stipula deicontratti di fitto o di cessione di ramo di azienda da parte delle società del gruppoAlvi, in quanto in precedenza la società non aveva svolto alcuna attività produttiva.Per la Corte di appello tali condotte successive non potevano essere attribuitead [OSCURATO:PERSONA] per la sola qualità di socio.7.2 Il ricorso ‘attacca’ proprio questa differenziazione operata dalla Corte diappello, giudicando contraddittorio aver escluso la responsabilità per i delitti delfallimento [OSCURATO:PERSONA] e non anche le condotte acquisitive di [OSCURATO:PERSONA], distrattive per lesocietà del gruppo [OSCURATO:PERSONA].Questa Corte rileva come il Collegio di appello abbia reso una motivazionecongrua, non manifestamente illogica, affermando che il contributo di [OSCURATO:PERSONA] inordine alle condotte di spoliazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] fosse stato comprovatodall’attività preparatoria svolta prima delle acquisizioni nella qualità diamministratore unico della cessionaria (fol. 123).La risposta alle doglianze mosse con il terzo motivo di appello si rinviene aifoll. 119 e ss. della sentenza impugnata: per la Corte territoriale la complessaoperazione di dismissione – realizzata con atti simultanei o quasi, da parte delleinnumerevoli società regionali del gruppo in favore di [OSCURATO:PERSONA] - non potè essereimprovvisata e il passaggio di consegne nella carica di amministratore dellacessionaria serviva ad «annacquare la strumentalità dell’operazione, stante la notamancanza di esperienza imprenditoriale» di [OSCURATO:PERSONA].Dalle sentenze di merito emerge come [OSCURATO:PERSONA], rispetto a questa fase diprogrammazione delle illecite operazioni, sia ancora amministratore, per altro diuna società sottocapitalizzata, che si prepara ad acquisire una pluralità di puntivendita. E così in tale qualità e quale socio di maggioranza contribuisce allanecessaria (per l’operazione distrattiva) modifica dell’oggetto sociale per acquisirei punti vendita e alla altrettanto significativa nomina del nuovo amministratore,socio di minoranza, funzionale alla realizzazione della operazione di svuotamentovoluta da [OSCURATO:PERSONA], al quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era legato da lunga data da rapportofiduciario, con piena consapevolezza dello stato di decozione del gruppo [OSCURATO:PERSONA].D’altro canto, i primi atti di cessione, contestuali, avvengono solo dieci giornidopo il mutamento dell’oggetto sociale, la nomina di [OSCURATO:PERSONA] e la cessazione dallacarica di [OSCURATO:PERSONA].Non è, quindi, contraddittorio quanto ritenuto dalla Corte di merito: per unverso [OSCURATO:PERSONA] ha concorso nelle dissipazioni e distrazioni, avvenute a mezzo degliper altro verso, non ha concorso nelle condotte di bancarotta successive, relativequeste non al fallimento delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], bensì della società [OSCURATO:PERSONA],che a quel punto non erano più nella sua disponibilità come amministratore, nérisultava provato – annota la Corte di appello- che abbia continuato a svolgerefunzioni di amministratore di fatto.La diversità fra le due vicende viene ben delineata dalla Corte di appello,perché in un caso vi è un contributo fattivo di [OSCURATO:PERSONA] – nei termini fin qui indicati– nella fase preparatoria dei delitti, per non palesare la natura fraudolentadell’operazione.Certamente quando le condotte distrattive vengono poste in essere Alibertinon è più amministratore della società cessionaria, ma alle stesse condotte diricezione dei punti vendita ha contribuito, cosicché la motivazione sullaresponsabilità dell’imputato è in sintonia con il principio per il quale, in tema diconcorso di persone nel reato, al delitto di bancarotta fraudolenta possonoconcorrere tutti coloro che, ancorché non rivestano la qualità di imprenditorecommerciale fallito, abbiano comunque apportato, partecipando all'esecuzionemateriale ovvero alla preparazione dell'illecito, un concreto contributo causale allaproduzione dell'evento (Sez. 5, n. 9441 del 10/07/1984, Canepari, Rv. 166409 –01; conf. Rv. 152431; Rv 152641; Rv. 155272).Ovviamente, essendo il delitto di bancarotta fraudolenta reato di pericoloconcreto (orientamento consolidato, da ultimo, fra le altre, Sez. 5, n. 11184 del11/02/2026, Gervasi, Rv. 289599 – 01), il contributo assicurato dall’extraneusdeve concorrere alla condotta distrattiva, che metta in pericolo le ragioni deicreditori.[OSCURATO:PERSONA], già quale amministratore della cessionaria [OSCURATO:PERSONA], agisce qualeextraneus e, quanto al coefficiente oggettivo, la sentenza impugnata – delineandoil contributo e la sua rilevanza assicurato dall’imputato - risponde ai requisitifissati da questa Corte: è configurabile il concorso nel reato di bancarottafraudolenta da parte di persona estranea al fallimento qualora la condottarealizzata in concorso col fallito sia stata efficiente per la produzione dell'evento eil terzo concorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutarel'imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge atutela dei creditori dell'impresa (Sez. 5, n. 27367 del 26/04/2011, Rosace, Rv.250409 – 01; conf. N. 2501 del 1999 Rv. 212729 – 01).Anche quanto al profilo soggettivo, la Corte di appello ampiamente motivasulla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine della operazione distrattiva, in sintoniacon il principio per il quale, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolentaper distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato propriodell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto aquella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina undepauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece,richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sulpiano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolositàdella condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep.2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02). La Corte territoriale ha motivato anche ritenendocomprovata la sussistenza della piena consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al«grave momento di difficoltà imprenditoriale in cui versava» [OSCURATO:PERSONA] (fol. 121) einoltre, ritenendo sostanzialmente l’esistenza di un accordo fra l’imputato e ilfallito.7.3 [OSCURATO:PERSONA] va affermato il principio per il quale è configurabile il concorsonel reato di bancarotta fraudolenta dell’extraneus qualora quest’ultimo,partecipando all'esecuzione materiale ovvero anche alla sola preparazionedell'illecito, contribuisca in modo efficiente agli atti di distrazione o dissipazione dibeni societari, tali da creare pericolo per le ragioni creditorie.7.4 Ne consegue la infondatezza del ricorso.8. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] – amministratoredi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - è fondato per le ragioni che seguono.8.1 Della [OSCURATO:PERSONA] era imputato come concorrente nei delitti di bancarottafraudolenta patrimoniale riguardanti la cessione distrattiva dei punti vendita dallesocietà regionali del gruppo [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], condotte già richiamate per gli imputatiPagano e [OSCURATO:PERSONA]. L’imputazione attribuiva a [OSCURATO:PERSONA] l’aver offerto uncontributo decisivo, in quanto, nella qualità di legale rappresentante dellaCavamarket, si accordava con gli amministratori della [OSCURATO:PERSONA] per la fornitura diprodotti quali l’utilizzo del software, consulenza gestionale, modelli di gestione, econtrollo, predisponendo quale contropartita un articolato contratto di opzione,che prevedeva l’affiliazione tra le compagini societarie e la possibilità per [OSCURATO:PERSONA] diutilizzare marchi Despar, Eurospar, Interspar e per [OSCURATO:PERSONA] di acquisire il 50%del capitale sociale (non sottoscritto per l’aggravarsi della crisi finanziaria dellaAlvi, che dal 1 dicembre 2009 avrebbe visto avviarsi la procedura prefallimentare).La contestazione indicava Della [OSCURATO:PERSONA] consapevole dello stato di insolvenza in cuisi trovava [OSCURATO:PERSONA], perché contattato da [OSCURATO:PERSONA] nell’agosto 2009 al fine dirifornire i punti vendita ed avendo avuto un incontro su sollecitazione della CapitalService – società del MPS - presso lo studio di [OSCURATO:PERSONA] il 9 settembre2009, nel corso del quale manifestava la disponibilità ad acquisire i supermercati,avendo in seguito formulato proposta di concordato preventivo.La sentenza di primo grado aveva mandato assolto l’imputato per difetto didolo, in particolare per difetto di prova della consapevolezza con riferimento allemanovre fraudolente messe in atto in relazione alle distrazioni intragruppo.A tal riguardo, il Tribunale osservava che effettivamente sussistevano icontatti nell’agosto 2009 fra Della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che il primo seppedello stato di difficoltà finanziaria in cui versava [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ma, secondo ilTribunale, non era comprovato che Della [OSCURATO:PERSONA] avesse contezza delle manovrefraudolente poste in essere già dal 2002 dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] (foll. 154 e ss. dellasentenza di appello) e che, comunque, fosse informato che la cessione ad Alpafosse il prosieguo di una condotta dismissiva fraudolenta già messa in atto inprecedenza, con la cessione da [OSCURATO:PERSONA] alle società regionali, producente l’effetto diriduzione della garanzia per i creditori.La Corte di appello accoglie l’impugnazione del Procuratore generaleterritoriale.Ricostruisce dal fol. 156 i contatti avuti da Della [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], secondoquest’ultimo attraverso [OSCURATO:PERSONA], delegata da [OSCURATO:PERSONA] per lavendita dell’azienda di [OSCURATO:PERSONA]. Due furono gli incontri: nel primo Della [OSCURATO:PERSONA] chiarìdi non essere attrezzato per rifornire i punti vendita, nel secondo che sarebbe statodisponibile ad acquisire i punti vendita solo se ‘accompagnato’ da [OSCURATO:PERSONA],ma ciò non avvenne (fol. 163 e s.).Versione più dettagliata ma collimante quella ripresa dalla Corte di appellosulla base delle dichiarazioni dello stesso Della [OSCURATO:PERSONA], che riferiva di avere iniziatouna trattativa con [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto dell’azienda, ma che, cessato il mandato diMPS, cessò anche la trattativa.A questi tentativi seguiva poi l’informazione per Della [OSCURATO:PERSONA], ricevuta daldirettore delle vendite di [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] – neoamministratore di [OSCURATO:PERSONA] - avevaacquistato i 60 punti vendita di [OSCURATO:PERSONA]. A questa informazione seguiva la proposta dirifornire come [OSCURATO:PERSONA] tali punti vendita.Oltre a ciò la Corte ricostruiva anche altri profili: per un verso la situazione didifficoltà in cui versava la stessa [OSCURATO:PERSONA], dunque l’interesse a stipulare ilcontratto di fornitura con [OSCURATO:PERSONA] e il vantaggio che ne trasse, grazie a stringentitermini di pagamento – non usuali nel settore commerciale – che avrebberoconsentito a [OSCURATO:PERSONA] di risanarsi, il che non si verificò perché - pur avendopagato 15 milioni [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai 20 dovuti - comunque [OSCURATO:PERSONA] a gennaio 2010interruppe i pagamenti e ad aprile 2010 si manifestava l’insolvenza di [OSCURATO:PERSONA],cui seguiva la dichiarazione di fallimento nel luglio 2010.Infine, la Corte di appello richiama anche la stipula del contratto di opzione,decorsi cinque anni, per l’acquisto nei cinque anni successivi del 50% delle quotedi [OSCURATO:PERSONA] (fol. 157).A fronte di tali emergenze la Corte di appello ha ritenuto: - che Della Monicasapesse dello stato di forte crisi del gruppo [OSCURATO:PERSONA] da agosto settembre 2009; - cheavrebbe acquistato i punti vendita con il finanziamento di MPS/[OSCURATO:PERSONA] chevenne però meno; - che offrì ad [OSCURATO:PERSONA] il supporto gestionale con un contratto anchedi fornitura in esclusiva; - che ciò consentì a [OSCURATO:PERSONA] di avere una consistentee immediata liquidità.La decisività del contributo di Della [OSCURATO:PERSONA] viene tratta dalla circostanza checostui sapesse della natura distrattiva della cessione a [OSCURATO:PERSONA], stante la crisi di [OSCURATO:PERSONA],nonché l’inaffidabilità di [OSCURATO:PERSONA], cosicché il contributo di Della [OSCURATO:PERSONA] assumevavalore determinante per l’operazione di svuotamento del patrimonio del gruppoAlvi.8.2 Il primo motivo di ricorso è fondato.8.2.1 A ben vedere, come si è anticipato in relazione al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], èben possibile il concorso nel reato proprio di bancarotta ex art. 110 cod. pen.Quanto al coefficiente oggettivo occorre che l’extraneus concorra materialmente omoralmente nella condotta dell’intraneus: occorre che esista una condottadell’amministratore alla quale si accompagni l’accordo, anche implicito, conl’extraneus, che agevoli o esegua l’azione criminosa, secondo le categorietradizionali del concorso (istigazione, agevolazione, contributo materiale parzialeo totale, ecc.). Inoltre, è necessario che l’accordo sia stato antecedente allaconsumazione del delitto.Quanto al coefficiente soggettivo l’extraneus deve avere consapevolezza siadella qualità soggettiva dell’intraneus, sia anche deve volere la condotta di ausilioall’intraneus con la consapevolezza della pericolosità per gli interessi dei creditoridelle condotte poste in essere. Infatti, in tema di concorso nel delitto di bancarottafraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato propriodell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto aquella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina undepauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece,richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sulpiano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolositàdella condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep.2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02).Venendo al caso in esame, le condotte distrattive si consumano nel momentodella stipula degli atti di cessione dei rami di azienda dalle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA].Ebbene il ricorrente evidenzia come le due fasi - quella della trattativa, nonandata a buon fine, per l’acquisto della [OSCURATO:PERSONA] con l’ausilio di [OSCURATO:PERSONA] e quelladel contratto di fornitura con la cessionaria - integrino condotte diverse.La Corte a questa obiezione replica volendo evidenziare come Della Monicaavesse consapevolezza dello stato di decozione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e della incapacitàdi [OSCURATO:PERSONA] di poter svolgere tale attività.Ma tale motivazione è apparente, in quanto la consapevolezza non èsufficiente in assenza di accordo previo. Quanto all’esistenza dello stessounicamente in un passaggio, al fol. 173, la Corte di appello evidenzia, riportandole dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultimo aveva acquisito ladisponibilità alla fornitura successiva da parte di Della [OSCURATO:PERSONA], che lo motivò adacquisire i punti vendita del gruppo [OSCURATO:PERSONA], altrimenti non si sarebbe ‘avventurato’ intale attività.Tale dichiarazione del coimputato, con la quale non si confronta il ricorrente,viene citata ma non valorizzata dalla Corte di appello, che invece impernia lapropria motivazione sulla prova logica.Tantomeno, in questa sede di legittimità, può valorizzarsi il contenuto deglisomministrazione e quello di opzione, che per la parte pubblica risultano averedata 9 ottobre 2009 – quindi anteriore a quella dei trasferimenti dei punti vendita– spettando al Giudice del merito la valutazione di tali documenti.8.2.2 La Corte di appello, quindi, in sede di rinvio, dovrà confrontarsi con ilprincipio, che va qui ribadito, per il quale in tema di bancarotta fraudolenta, nonsussiste la responsabilità ex art. 110 cod. pen. del terzo extraneus nel caso in cuiquesti – solo in epoca successiva alla condotta distrattiva e senza preventivoaccordo con l'intraneus - ponga in essere un comportamento autonomo che rendedi fatto irreversibile l'effetto distrattivo, anche se tale condotta sia stata posta inessere in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento (Sez. 5, n. 49499 del05/07/2018, V., Rv. 274184 - 01). Inoltre dovrà eventualmente confrontarsi coni citati principi quanto al coefficiente soggettivo richiesto per l’extraneus,concorrente in bancarotta.8.2.3 La Corte di appello potrà anche, se del caso, anche valutare se si vertain tema di ricettazione prefallimentare, che si configura solo nel caso in cui difettil'accordo con l'imprenditore dichiarato fallito, sicché il fatto del terzo estraneo nonfallito che, in accordo con l'imprenditore, distragga beni prima del fallimento èpunibile a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (Sez.5, n. 40023 del 19/09/2022, Bosio, Rv. 283757 – 01; conf.: N. 12824 del 2005Rv. 231699 - 01, N. 16062 del 2012 Rv. 252485 - 01, N. 24327 del 2005 Rv.232208 – 01).8.2.4 Ogni altra questione posta dal ricorso Della [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersiassorbita e la sentenza va annullata con rinvio.9. [OSCURATO:PERSONA] va annullata la sentenza impugnata limitatamente al capo H) neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Va, altresì, annullata anche per NicolaBuonocore e [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Salerno. I ricorsi dei citati [OSCURATO:PERSONA] vanno rigettati nel resto,esclusi i motivi assorbiti.Diversamente vanno rigettati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eElisa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conconseguente condanna di tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Va, poi, dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con conseguentecondanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.Anche inammissibile è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], senza condanna alpagamento delle spese processuali, dovendo disporsi la trasmissione degli atti allaCorte d'appello di Salerno per quanto di competenza ai sensi dell'art. 130 c.p.p. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al capo h) nei confronti di VillaniAngelo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altrasezione della Corte di appello di Salerno. Rigetta nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]. Annulla la sentenza impugnata limitatamente a Della MonicaAntonio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello diSalerno. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti alpagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di GaudinoSergio e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiarainammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi gli atti allaCorte d'appello di Salerno per quanto di competenza ai sensi dell'art. 130 c.p.p.Così deciso il 14/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente