CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19144/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roposto da: SOCIETA’ di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – c.f. /[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] –c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliati, con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] o e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] gi V. Damone che disgiuntamente e congiuntamente li rappresenta no e difend ono in virtù di procurespeciali su fogli allegat i in calce a i ricors i . RICORRENTI contro [OSCURATO:SOCIETA] . – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] / p.i.v.a. 00 905811006 - in persona dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale per notar [OSCURATO:PERSONA] di Locate di Triulzi in data 28.6.2017,elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 44 , presso lo studio dell’avvocato G iovanni de Vergottini che l o rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.CONTRORICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del l egale rappresentante pro tempore. INTIMATA avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Brescian. 286/2018, udita la relazione nella camera di consiglio del 28 aprile 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento prot. n. CAL – 200709 - 00004 del 20.7.2009 la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. affidava alla “Brebemi” s.p.a. l’esercizio dei poteri espropriativi ai fini della realizzazione del collegamento autostradale tra le città di Brescia, Bergamo e Milano(cfr. ricorso, pag. 3). La “Brebemi” s.p.a.,a sua volta, affidava al “Consorzio BBM”, quale general contractor, la progettazione e la costruzione della suddetta infrastruttura e lo abilitavaal compimento delle attività necessarie per l’acquisizione degli immobili occorrenti per il compimento dell’opera(cfr. ricorso, pag. 3). La progettazione dell’opera comportava l’acquisizione di taluni terreni, in Comune di Casirate d’Adda, di proprietà dell’ “E.N.I.” s.p.a. 2. Con decreto in data 30.6.2010 veniva disposta l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione, condecreto in data 28.7.2011 veniva disposta l’occupazione d’urgenza preordinata all’asservimento di porzione delle particelle nn. 2066 e 2067 del fol. 5, con decreto in data 11.3.2014 veniva disposta l’occupazione d’urgenza preordinata all’asservimento per opere di mitigazione ambientaledi porzione delle particelle nn. 4519, 4520, 4527, 4528, 4529 e 4539 del fol. 5; ciascun decreto recava indicazione dell’indennità provvisoria all’uopo offerta(cfr. ricorso, pagg. 3 - 4 ) . 3.A seguito di richiesta dell’ “E.N.I.” veniva attivata procedura di stima a mezzo di collegi o peritale. La “ terna tecnica ” determinava l’indenni tà, nel complesso,in euro 1.477.048,00 (cfr. ricorso, pag. 4 ) . 4.Con decreto in data 19.7.2016 veniva disposta l’espropriazione per sede autostradale ed opere integrate delle particelle catastali nel medesimo decreto puntualmente indicate(cfr. ricorso, pag. 5). 5.Con ricorso ex art t . 29 del d.lgs. n. 150/2011 e 702 bis cod. proc. civ. alla Corte d’Appello di Brescia depositato il 17. 9. 201 6 la “Brebemi” s.p.a. ed il “Consorzio BBM”si opponevano al la stima (cfr. ricorso, pag. 5 ) . 6.Si costituiva l’ “E.N.I.” [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell’avversa opposizione e, in via riconvenzionale,per la determinazione in maggior misura dell’indennità di espropriazione nonché per la quantificazione dell’indennità di occupazione(cfr. ricorso, pag. 5 ) . 7.La “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. non si costituiva e veniva dichiarata contumace. 8. Espletata la consulenza tecnica d’ufficio, con ordinanza n. 286/2018 la Corte d’Appello di Brescia determinava in euro 1.056.000,00, oltre interessi legali, l’indennità di espropriazione ed in euro 5 0 8. 766,65, oltre interessi, l’indennità di occupazione dovute ad “E.N.I.” s.p.a.; compensava integralmente le spese di lite e ripartiva in pari misura tra le parti le spese di c.t.u. Evidenziava la corte che il c.t.u. aveva condivisibilmente determinato in euro 579.000,00 il valore dei manufatti presenti al momento dell’immissione in possesso (massicciata, c apannone, fondazione di recinzioni e cancelli, recinzioni, cancelli, vasche, fognatura) e poi demoliti , “previo analitico accertamento dell’esistenza di autorizzazioni edilizie” (così ordinanza impugnata, pag. 7); che inverol’ausiliario aveva fatto luogo ad “una indagine accurata e precisa che [aveva] valorizzato tutti gli elementi, di diversa natura (dalla regolarità edilizia allo stato manutentivo) che influenzavano il valore” (così ordinanza impugnata, pag. 7). Evidenziava altresì, la corte , che erano stati individuati dei “reliquati”, dell’estensione di mq. 50.565, ovvero delle aree inizialmente occupate e poi non espropriate(cfr. ordinanza impugnata, pag. 8). Evidenziava che il c.t.u. ne aveva reputato azzerato l’iniziale valore, valore stimato, “tenuto conto dei vari tipi di coltura a cui erano originariamente destinati o della categoria catastale e delle relative estensioni” (così ordinanza impugnata, pag. 8),in complessivi euro 58.000,00 e senz’altro da indennizzare . Evidenziava inoltre che era senz’altro dariconoscere – nella misura di euro 4.000,00 - l’indennità per le essenze arboree già esistenti sul fondo (c fr. ordinanza impugnata, pag. 9). Evidenziava infine che, per il periodo compreso tra la data dell’immissione in possesso e quella di corresponsione dell’indennità di espropriazione, spettava all’ “E.N.I.” l’indennità di occupazione, da computare nella misura di 1/12 dell’indennità di espropriazione- propriamente nella misura di 1/12 di tutte le voci concorrenti nella quantificazione dell’indennità di espropriazione -per ogni anno e nella misura di 1/12 dell’indennità di occupazione per ogni mese(cfr. ordinanza impugnata, pagg. 9 -10). 9. Avverso tale ordinanza ha nno proposto ricorso la “ Società di [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ed il “Consorzio BBM”; ne hannochiesto sulla scorta di dieci motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.L’ “E.N.I.” s.p.a.ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibilesiccome, peraltro, tardivamente proposto; ha chiest o comunque rigettarsi il ricorsosiccome destituito di fondamento; in ogni caso con il favore delle spese. La“[OSCURATO:PERSONA] – Cal” s.p.a. non ha svolto difese. 10.I ricorrenti ha nno depositato memori a. Del pari ha depositato memoria il controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 11.Con il primo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione degli artt. 37, 3° co., 38, 2°co., e 40, 1° co., del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. nonché degli artt. 23 e 43 del r.d. n. 1443/1927 e s.m.i. Deducono che l’impugnata ordinanza è erronea nella parte in cui, conformemente agli esiti della c.t.u., ha determinato l’indennità per i manufatti esistenti al momento dell’immissione in possesso e poi demoliti. Deducono segnatamente che l’indennità non sarebbe stata da riconoscere con riferimento al capannone industriale ed all’intera massicciata,siccome privi di valido titolo edilizio (cfr. ricorso, pag. 11). Deducono che del resto le attività del consulente hanno palesato che in data 28.9.2009 l’ “E.N.I.” ha formulato istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, “dimostrando così l’assenza di regolarità edilizia delle opere in questione” (così ricorso, pag. 11). 12.Con il secondo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione dell’art. 32, 2° co., del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. Deduconoin ogni caso che il riconoscimento dell’indennità di espropriazione, limitatamente al capannone industriale, è erroneo sotto un ulteriore profilo. Deduconosegnatamente che l’ “E.N.I.” ha domandato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria in data 28.9.2009 ovvero successivamente all’approvazione del progetto definitivo dell’opera avvenuto con delibera del “C.I.P.E.” n. 42 del 26.6.2009(cfr. ricorso, pag. 11). Deducono quindi che nessuna rilevanza riveste ai fini della quantificazione dell’indennità di espropriazione la successiva acquisizione deltitolo edilizio (cfr. ricorso, pag. 11). 13.Con il terzo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione degli artt. 37, 3° co., 38, 2° co., e 40, 1° co., del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. nonché degli artt. 23 e 43 del r.d. n. 1443/1927 e s.m.i. (sotto un ulteriore profilo). Deducono c he l’impugnata ordinanza è erronea nella parte in cui, conformemente agli esiti della c.t.u., ha ricondotto i manufatti demoliti alla nozione di “pertinenza mineraria” e ha conseguentemente escluso che i medesimi manufatti dovessero conformarsi agli strumenti urbanistici ed ottenere i necessari titoli edilizi (cfr. ricorso, pag. 13). Deducono inoltre che manca la prova che i manufatti demoliti, segnatamente il capannone industriale e l’intera massicciata, fossero destinati all’attività di estrazione e quindi costituissero effettivamente “pertinenze minerarie” (cfr. ricorso, pag. 14- 1 5 ) . 14.Con il quarto motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione de ll’art. 35 del r.d. n. 1443/1927 e s.m.i.e dell’art. 9, 1° co., della legge n. 221/1990; ai sensi dell’art.360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Deducono- subordinatamente al mancato accoglimento dei precedenti motivi -che la Corte di Brescia non ha tenuto conto della cessazione della concessione mineraria di cui l’ “E.N.I.” fruiva in epoca antecedente all’espropriazione per cui è controversia (cfr. ricorso, pag. 15). Deducono segnatamente che la concessione mineraria dell’ “E.N.I.” era scaduta sin dal 1° gennaio 2002, antecedentemente all’approvazione del progetto preliminare dell’opera (cfr. ricorso, pag. 16). Deducono quindi che, pur a considerare i manufatti demoliti “pertinenze minerarie”, non vi sarebbe stato margine per riconoscere qualsivoglia indennizzo, atteso l’obbligo del concessionario di far luogo al ripristino dell’area e allosmantellamento di quanto costruito (cfr. ricorso, pag. 16) . Deducono, d’altro canto, che ha errato la Corte di Brescia a non tener conto in sede di quantificazione dell’indennizzo degli obblighi gravanti sul concessionario allorchéla concessione giunga a scadenza (cfr. ricorso, pag. 16). 15.Con il quinto motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione degli artt. 32, 1° co., e 33, 2° co., del d.P.R. n. 327/2001 e dei principi in tema di determinazione dell’indennità di esproprio; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Deducono che l’impugnata ordinanza è comunque erronea, siccome si è limitata a recepire le conclusioni del c.t.u., ilquale, a sua volta, non aveva tenuto conto delle effettive caratteristiche dei beni espropriati (cfr. ricorso, pag. 18).Deduconoche hanno puntualmente rappresentato la natura di sito minerario dismesso dell’area espropriata, necessitante ingenti e dispendiosi interventi di ristrutturazione ai fini di una sua diversa destinazione (cfr. ricorso, pag. 19). Deduconoquindi che il valore venale dei manufatti demoliti sarebbe stato da stimare in misura pari a zero (cfr. ricorso, pag. 20). 16.Con il sesto motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. Deducono che la Corte di Brescia , per un verso, h a richiama to sic et simpliciter le conclusioni dell’ausiliario d’ufficio, per altro verso, ha del tutto obliterato i rilievi mossi alle conclusioni del c.t.u.(cfr. ricorso, pag. 21). Deducono quindi che l’impugnato dictum è inficiato da carenza assoluta di motivazione ovvero è sorretto da motivazione meramente “apparente” in ordine alriscontro dei presupposti atti a giustificare il riconoscimento del l’indenniz zo correlato alla demolizione dei manufatti ovvero, in subordine, atti a giustificare l’operata quantificazione delloro valore venale (cfr. ricorso, pag. 2 2 ) . 17.Con il settimo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione de ll’art. 33 del d.P.R. n. 327/2001; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Deducono che l’ordinanza impugnata è erronea nella parte in cui, conformemente agli esiti della c.t.u., ha riconosciuto l’indennizzo per le aree occupate in base al decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], preordinato all’asservimento per opere di mitigazione ambiental e , aree non contemplate nel decreto di espropriazione in data 19.7.2016(cfr. ricorso, pag. 24).Deducono che il decreto di asservimento, una volta adottato, consentirà all’ “E.N.I.” di domandare il relativo indennizzo, indennizzo cheviceversa non può essere accordato in questa sede, pena l’ingiustificata duplicazione delle pretese indennitarie (cfr. ricorso, pag. 24). Deducono quindi che “vanno espunti dalla stima € 58.000,00,corrispondenti al valore venale dei presunti reliquati ” (così ricorso, pag. 25). 18.Con l’ottavo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione degli artt. 32, 1° co., e 33 del d.P.R. n. 327/2001 nonché dei principi costituzionali e giurisprudenziali in materia di vincoli espropriativi e conformativi e di esproprio parziale. Deducono - subordinatamente al rigetto del precedente motivo - che ha errato la Corte di Brescia a riconoscere l’indennizzo per i “reliquati”. Deducono segnatamente che la corte d’appelloha indennizzato non già la loro perdita di valore bensì la loro ricomprensione in fasce di rispetto in spregio all’elaborazione giurisprudenziale alla stregua della qualenon è indennizzabile, in quanto vincolo conformativo, il pregiudizio derivante da limitazioni di carattere generale – è il caso delle fasce di rispetto autostradale - che, indipendentemente dall’intervento ablatorio, gravano su tutti i beni che si trovano in una data posizione(cfr. ricorso, pagg. 25 - 26 ) . 19.Con il nono motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione de ll’art. 32, 1° co., del d.P.R. n. 327/2001; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4 , cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. Deducono che la Corte di Brescia, allorché ha determinato l’indennizzo per le essenze arboree presenti nell’area espropriata, si è limitata a recepire le conclusioni del c.t.u. e non ha considerato le caratteristiche effettive delle medesime essenze (cfr. ricorso, pag. 28). Deducono che la corte d’appello, del pari in aderenza alle conclusioni dell’ausiliario d’ufficio, ha ingiustificatamente incrementato la stima operata dalla “terna tecnica” (cfr. ricorso, pag. 29). Deducono quindi che l’impugnato dictum è inficiato da carenza assoluta di motivazione in ordine al riscontro dei presupposti atti a giustificare il riconoscimento dell’indennizzo correlato alla rimozione delle essenze arboree ovvero in ordine al riscontro dei presupposti atti a giustificare l a relativa quantificazione (cfr. ricorso, pag. 28). 20.Con il decimo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione degli artt. 22 bis e 50 del d.P.R. n. 327/2001 nonché dei principi giurisprudenziali in materia di stima dell’indennità di occupazione d’urgenza. Deducono che ha errato la Corte di Brescia a computare l’indennità di occupazione (cfr. ricorso, pag. 30). Deduconoche l’indennità di occupazione non può essere calcolata anche sulla parte d’indennità di espropriazione riconosciuta per i “reliquati” , cioè per il deprezzamento della proprietà residua (cfr. ricorso, pag. 30). Deducono che del pari dalla base di calcolo dell’indennità di occupazione vanno esclusi i manufatti demoliti e le essenze arboree, indennizzati integralmente con il riconoscimento dell’indennità di espropriazione, pena un’ingiustificata duplicazione degli indennizzi (cfr. ricorso, pag. 31). 21.È destituita di fondamento la pregiudiziale eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso siccome tardivamente proposto(cfr. pagg. 7 – 8) .22.Invero, la comunicazione dell’ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. non è idonea a far decorrere il termine “breve” – di sessanta giorni - per la proposizione del ricorso per cassazione;propriamente il termine “breve” per la proposizione del ricorso per cassazione decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte(cfr. Cass. 14.5.2018, n. 11701, ove in motivazione si legge testualmente: “esaminando, tuttavia, la giurisprudenza della Corte sia pure in ambiti diversi (vedi Cass. n. 18704/2015 e 23427/17), emerge che l’art. 702 quater c.p.c. non può trovare applicazione nel giudizio di legittimità trattandosi di disposizione relativa alsolo rito sommario di cognizione e pertanto applicabile ai giudizi di merito mentre nel giudizio di legittimità resta ferma la regolamentazione del termine ordinario ex art. 327 c.p.c. considerando altresì che non può adottarsi un’interpretazione palesemente in contrasto con il diritto delle parti ad un giusto processo ed all’effettività del diritto di difesa”; Cass.(ord.) 22.9.2015, n. 18704; Cass. sez. lav. 18.11.2000, n. 14936, secondo cui il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere definitivo decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano pronunziate in udienza o che, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate dal cancelliere, con la conseguenza che, in assenza della suddetta notifica, è applicabile il termine lungo di cui all'art.327 cod. proc. civ., decorrente dalla data di deposito dei provvedimenti). Nella specie l’ordinanza impugnata è stata notificata il 12.2.2018, il ricorso è stato -tempestivamente - spedito per la n otifica a mezzo posta il 13.4.2018. 23.Il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo sono senza dubbio connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso i medesimi mezzi di impugnazione sono destituiti di fondamento e darespingere.24. Innegabilmente l’art. 37 , 3° co. del d.P.R. n. 327/2001 disconosce il diritto all’indennizzo in ipotesi di costruzioni “abusive”. A sua volta, il 2° co. dell’art. 38 del d.P.R. cit. statuisce che, “qualora la costruzione ovvero parte di essa sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero indifformità, l’indennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base all’articolo 37 ovvero tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata legittimamente”. Nondimeno, le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che, ove si tratti di immobile costruito abusivamente, ed in relazione al quale sia stata successivamente avanzata istanza di condono edilizio, ai fini della determinazione della condizione urbanistica dello stesso, necessaria per stabilirne il reale valore di mercato, e, quindi, determinare la indennità di occupazione legittima, si richiede l’accertamento della circostanza dell’avvenuto rilascio della concessione in sanatoria, non essendo sufficiente la sola considerazione della presentazione della predetta istanza (cfr. Cass. sez. un.14.5.2010, n. 11730; Cass. 3.2.2012, n. 1587, ove in motivazione si legge: “deve richiamarsi l’orientamento di questa Corte secondo cui gli immobili costruiti abusivamente non sono suscettibili di indennizzo, a meno che alla data dell’evento ablativo non risulti già rilasciata la concessione in sanatoria”; Cass.(ord.) 31.10.2017, n. 25987, in motivazione). Del resto, l’art. 38, 2° co. bis, del d.P.R. n. 327/2001 dispone che, “ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l’autorità espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità”. 25.Su tale scorta si rimarca che dallo stralcio della relazione di c.t.u. che gl i stessi ricorrenti hanno riprodotto a pagina 9 del ricorso , si desume , limitatamente al capannone industriale, ossiacon riferimento al primo dei due cespiti per i quali iricorrenti hanno puntualmente negato il diritto all’indennizzo per difetto di valido titolo edilizio (cfr. ricorso, pag. 11; al riguardo cfr. altresì memoria dei ricorrenti, pag. 5),che in data 28.9.2009 fu inoltrata domanda di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ed in data 16.10.2009 (ovvero circa tre mesi dopo il provvedimento del 20.7.2009 con cui la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ebbe ad affidare alla “Brebemi” s.p.a. l’esercizio dei poteri espropriativi)il permesso di costruire in sanatoria (con n. 4925 di protocollo)fu rilasciato (d’altronde , la Corte lombarda ha dato atto che in sede di determinazione del valore dei manufatti il consulente aveva tenuto conto anche “delle spese sostenute da E.N.I. per ottenere il permesso di costruire in sanatoria”: così ordinanza impugnata, pag. 7). Conseguentemente è vana qualsivoglia censura in ordine all’(asserito)difetto, per il capannone industriale, di un valido titolo edilizio. Si ribadisce infatti che i decreti di occupazione d’urgenza si sono susseguiti il 30.6.2010, 28.7.2011 e 11.3.2014; il decretodi espropriazione è sopraggiunto il19.7.2016 (cfr. ricorso, pag. 5). 26. L a regolarizzazione edilizia del capannone industriale , in ogni caso legittimamente ed efficacemente sopravvenuta in pendenza dell’ iter espropriativo, rende vanapur la censura che, ben vero con esclusivo riferimento a tale cespite, è veicolata dal secondomezzo di impugnazione. 27.La legittima ed efficace regolarizzazione edilizia del capannone industriale rende vana inoltre la censura che, con riferimento a questo stesso cespite, è veicolata dal terzomezzo di impugnazione.Più esattamente, non occorre far luogo al vaglio del l’asse rita erronea qualificazione– operata dal c.t.u. ed “implicitamente richiamata dall’ordinanza impugnata” (così ricorso, pag. 12) - del capannone industriale in guisa di “pertinenzamineraria”, qualificazione sulla cui scorta – prospettano i ricorrenti –l’ausiliario d’ufficio e, di seguito, la corte distrettuale avrebbero poi escluso la necessità della conformità urbanistica del cespite de quo ai fini della sua indennizzabilità. 28.Limitatamente all’ “intera massicciata”, ossia con riferimento al secondo dei due cespiti per i quali i ricorrenti hanno puntualmente negato il diritto all’indennizzo per difetto di valido titolo edilizio (cfr. ricorso, pag. 11; al riguardo cfr. altresì memoria deiricorrenti, pag. 5), non può che rilevarsi quanto segue. Per un verso, la corte territoriale ha dato atto – lo si è anticipato - che il consulente d’ufficio aveva atteso alla stima di tutti i manufatti esistenti al momento dell’immissione in possesso – tra i quali la massicciata - “ previo analitico accertamento dell’esistenza di autorizzazioni edilizie ” (così ordinanza impugnata, pag. 7). Per altro verso, l’asserito difetto, pur per la massicciata, di un valido titolo edilizio per nulla è stato dai ricorrenti addotto in forme “ autosufficienti ”, in ottemperanza aldisposto d e l n. 6 del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. un. 18.3.2022, n. 8950, secondo cui il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28ottobre 2021 - non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e, tuttavia, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure. Cfr. altresìCass. (ord.) 3.7.2009, n. 15628, secondo cui il difetto di “autosufficienza” non può ritenersi superabile , qualora le indicazioni siano contenute in altri atti). Invero, della relazione di c.t.u. è stato riprodotto un semplice stralcio, ove non vi è alcun riferimento alla “massicciata” e ove, anzi, si riferisce, con riferimento agli “accessi”, di un’autorizzazione edilizia domandata in data 1.8.1973 e rilasciata in data 6.8.1973(cfr. ricorso, pag. 9). D’altronde, i ricorrenti si sono limitat i ad addurre - genericamente - che “il c.t.u. ha accertato che solo una parte dei manufatti presenti nell’area è munita di titolo edilizio” (così ricorso, pag. 10; cfr., analogamente, ricorso, pag. 6, “(…) affermandone[il c.t.u.] la natura di pertinenze minerarie (…) muniti in parte di titoli abilitativi”). 29.L’impregiudicato riscontro – evidentemente “in fatto” – della regolarità edilizia dell’intera massicciata rende vana ino ltre la censura che, pur con riferimento a questo cespite, è veicolata dal terzo mezzo di impugnazione. Più esattamentee parimenti, non occorre far luogo al riscontro del l’asserita erronea qualificazione (operata dal c.t.u. ed “implicitamente richiamata dall’ordinanza impugnata”: così ricorso, pag. 12)della massicciata in guisa di “pertinenzamineraria”, qualificazione sulla cui base – affermano i ricorrenti – il consulente d’ufficio e, di seguito, la Corte bresciana avrebbero poi analogamente disconosciuto la necessità della conformità urbanistica del cespite de quoai fini della sua indennizzabilità. 30.Una duplice finale puntualizzazione si impone. Il possibile riferimento, nel corpo e del primo e del terzo mezzo di impugnazione, a manufatti ulteriori – rispetto al capannone industriale e alla massicciata - privi di valido titolo edilizio e qualificati in guisa di “pertinenze minerarie” è del tutto generico edaspecifico. Nel corpo dell’impugnata ordinanza non si rinviene specifica traccia della qualificazione dei manufatti dapprima esistenti e poi demoliti in guisa di “pertinenze minerarie”. Cosicché lecensure addott e sulla scorta di siffatta qualificazione risultano, a rigore, avulse dalla “ratio decidendi”. 31.Il quarto motivo è similmente privo di fondamento e da respingere . 32.Con il mezzo in disamina i ricorrenti censurano in fond o il giudizio “di fatto” cui la Corte di Brescia, sulla scorta degli esiti della c.t.u.,ha atteso ai fini dell’indennizzo per imanufatti già esistenti e poi demoliti, “senza considerare che la concessione mineraria era scaduta” (così ricorso, pag. 15) e senza considerare “gli adempimenti successivi alla chiusura di un pozzo, in primis quelli di ripristino” (così ricorso, pag. 17). In tal guisa il mezzo in esame si qualifica essenzialmente ai sensi del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ.Del resto, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054). 33.Nel solco, d unque, d e l n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. e nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte si osserva quanto segue. Da un canto, è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testé menzionata - e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione - possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte d’appelloha ancorato il suo dictum. Con riferimento all’ “anomalia” della motivazione “apparente” (che ricorre allorquandoil giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico -giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass.21.7.2006, n. 16672)la corte distrettuale ha , lo si è premesso , compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo. Ulteriormente la corte territoriale ha dato atto che il c.t.u. aveva “inoltre tenuto conto del grado di vetustà dei manufatti, del grado di obsolescenza, funzionale ed economica e quindi della scarsa attualità e dello stato manutentivo,nonché in detrazione dello sconto di impresa per le opere edili (…)”(così ordinanza impugnata, pag. 7). D’altro canto, la Corte lombarda ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso a carattere decisivo, ossiaha riscontrato il valore venale dei manufatti demoliti. 34.I ric orrenti in pari tempo si dolgono per la mancata considerazione della “scheda relativa alla concessione Canonica (…) presente sul portale UNMIG del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] dalla quale risulta che la stessa era scaduta sin dal 1° gennaio 2002 (…) dunque ben prima dell’approvazione del progetto preliminare dell’opera” (così ricorso, pag. 16). Tuttavia,l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque – è il caso di specie - preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n.27415).35.Il quinto motivo ed il sesto motivo sono evidentemente connessi; il che ne rende opportuno l’esame simultaneo; gli anzidetti mezzi di impugnazione comunque sono del pari destituiti di fondamento e da rigettare. 36.Si evidenza dapprima che pur il quinto motivo si risolve, per ampia parte, nella censura - non si è tenuto conto dell a “natura di sito minerario dismesso delle aree espropriate” (così ricorso, pag. 18)- del giudizio “di fatto” cui la c orte d’appello ha atteso. In tal guisa, similmente, nel solco del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ.ed alla luce della pronuncia n. 8053 / 2014 delle sezioni unite , non può che ribadirsi che nessuna forma di “anomalia motivazionale” inficia l’impugnato dictum. 37.Si evidenza dipoi che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte (è il caso de quo: “le contrapposte osservazioni sollevate dai consulenti di parte sono superabili proprio sulla base dei chiarimenti e delle precisazioni formulate dal perito in risposta alle stesse”: così ordinanza impugnata, pag. 7), esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio giàvalutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. Cass.(ord.) 2.2.2015, n. 1815; Cass. 3.4.2007, n. 8355; Cass. (ord.) 9.4.2021, n. 9483; Cass. 4.3.2011, n. 5229).In questi termini invano i ricorrenti prospettano – in verità con il quarto motivo -che il loro consulente aveva richiamato nelle sue osservazioni l’art. 31 del decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], che “disciplina gli adempimenti successivi alla chiusura di un pozzo”(così ricorso, pagg. 16 – 17) . In questi termini invano iricorrenti prospettano che “l’ordinanza decisoria si è limitata a recepire le conclusioni del perito (…) omettendo qualsiasi valutazione autonoma” (così ricorso, pag. 20). In questi termini invano i ricorrent i prospetta no che “le contestazioni avanzate (..) sulla stima dei manufatti demoliti compiuta dal c.t.u. non sono state esaminate dalla Corte d’Appello”(così ricorso, pag. 21). In questi termini invano i ricorrenti denunciano il vizio di carenza di motivazione ovvero di motivazione “apparente”. 38.Il settimo motivo e l’ottavo motivo sono parimenti connessi (d ’altronde, l’ottavo motivo è formulato in via gradata rispetto al settimo motivo); il che analogamente ne suggerisce il vaglio contestuale; gli anzidetti mezzi di impugnazione in ogni caso sono privi di fondamento e da rigettare. 39.In primo luogo invano i ricorrenti si dolgono – con il settimo mezzo - per l’operata determinazione dell’indennità di esproprio con riferimento ad aree non comprese nel decreto di espropriazione. Nella specie si è senza dubbio al cospetto di un’espropriazione parziale (cfr. Cass. sez. un. 8.4.2008, n. 9041, secondo cui nell’espropriazione parziale regolata dall’art. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compresa ogni ipotesi di diminuzione di valore (nella specie interclusione) della parte non interessata dall’espropriazione, con necessario riferimento al concetto unitario di proprietà ed al nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell’espropriato, tanto più ove si tratti di suoli a destinazione agricola, in cui rileva l’unitarietà costituita dalla destinazione a servizio dell’azienda agricola). Cosicché è sufficiente ribadire l’insegnamento di questa Corte –puntualmente menzionato dalla corte di merito (cfr. ordinanza impugnata, pag. 8) - a tenor del quale nel caso di espropriazione parziale(che si configura quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare caratterizzato da una destinazione economica unitaria e da un nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell'espropriato)l’indennizzo riconosciuto al proprietario dall’art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001 non può riguardare soltanto la porzione espropriata ma anche la compromissione o l’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l’esecuzione dell’opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua (cfr.Cass. 7.10.2016, n. 20241). Del resto, questa Corte spiega ulteriormente che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, rispetto al soggetto espropriato non sono concepibili due distinti crediti, l’uno a titolo di indennità di espropriazione e l’altro quale risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da considerare ricompresa nella prima che, per definizione, riguarda l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo. (cfr. Cass. (ord.) 18.2.2021, n. 4264; Cass. 8.4.2016, n. 6926). In questi termini a nulla vale che i ricorrenti prospettino il pericolo di ingiustificata duplicazione delle pretese indennitarie, siccome il decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è preordinato all’asserviment o per opere di mitigazione ambientale delle aree non contemplate nel decreto di espropriazione. E ciò viepiù che gli stessi ricorrenti hanno riferito che il c.t.u. aveva, a sua volta,puntualizzato che “al momento non c’è notizia di procedure secondo cui le aree reliquate risulteranno oggetto di un nuovo decreto di esproprio” (cfr. ricorso, pag. 23). 40.In secondo luogo invano i ricorrenti si dolgono – con l’ottavo mezzo - per la riconosciuta indennizzabilità dei “reliquati”,“attribuendo rilievo alla presenza della fascia di rispetto che costituisce vincolo conformativo non indennizzabile” (così ricorso, pag. 25; cfr. memoria deiricorrenti, pag. 16). In verità, al di là del riferimento operatoalla previsione, nel piano particellare, per taluni dei “reliquati”, della costituzione di servitù pubbliche ed all’appartenenza nel P.G.T., di taluni dei “reliquati” , a fasce di rispetto della viabilità (cfr. ordinanza impugnata, pag. 8), la Corte di Brescia (contrariamente a quanto assumono i ricorrenti pur in memoria: cfr. pag. 17) ha correlato l’indennità di espropriazione per i “reliquati” essenzialmente a lle “regole” in tema di espropriazione parziale. Più esattamente, la corte d’appello ha tenuto conto della impossibilità di comodo accesso ai “reliquati” “in quanto interclusi fra le infrastrutture per la viabilità realizzate dal Consorzio BBM e connesse con l’autostrada” (così ordinanza impugnata, pag. 8). Invano, quindi, i ricorrenti prospe ttano che , trattandosi di vincolo conformativo(ossia di un vincolo non ablatorio, incidente a tempo indeterminato sul regime di uso della proprietà nei confronti di una generalità di beni e di una pluralità indifferenziata di soggetti: cfr. Cass. (ord.) 20.2.2018, n. 4100), “la sua previsione non può dar luogo ad alcun indennizzo, neppure in termini di deprezzamento della proprietà residua” (così ricorso, pag. 27). D’altra parte, il c.t.u. aveva evidenziato che “dalla documentazione agli atti così come dalle informazioni acquisite non sono emerse notizie riguardo l’esistenza di vincoli di natura non espropriativa”(cfr. al riguardo controricorso, pag. 34). 41.Il nono motivo è parimenti destituito di fondamento e da r espingere . 42.Con il mezzo in esame i ricorr enti censurano il giudizio “di fatto” mercé il quale la Corte di Brescia, in aderenza agli esiti della c.t.u., ha provveduto alla determinazione del valore delle essenze arboree già esistenti sulle aree oggetto di espropriazione. In tal guisa, analogamentenel solco del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., il dictumdella Corte bresciana pur in parte qua non è inficiato da nessuna delle ipotesi di “anomalia motivazionale”. In realtà l’ausiliario d’ufficio, le cui conclusioni la corte territoriale ha recepito, ha provveduto ad un mero “arrotondamento in aumento” del valore determinato dalla “terna tecnica” (cfr. controricorso, pag. 35). E, d’altro canto, alle osservazioni del consulente tecnico deiricorrenti il c.t.u. aveva motivatamente controdedotto (cfr. controricorso, pag. 36). 43.Il decimo motivo è del pari privo di fondamento e da rigettare . 44. In primo luogo, va reitera to l’inseg namento di questo Giudice secondo cui, in tema di espropriazione parziale per pubblica utilità, una volta accertata – è il caso di specie -l’unità funzionale tra la parte espropriata e quella rimasta in proprietà del privato e la negativa incidenza del distacco della prima dalla seconda, l’indennità di occupazione legittima è correttamente determinata in misura percentuale rispetto alle somme astrattamente dovute a titolo di indennità di esproprio, ivi comprese quelle imputabili al deprezzamento delle porzioni residue dell'immobile rimaste nella giuridica disponibilità del proprietario, anche se non sono divenute di fatto inutilizzabili a causa della realizzazione dell'opera pubblica (cfr. Cass. (ord.) 23.5.2022, n. 16528, ove in motivazione si legge testualmente: “Il quinto motivo, con il quale la ricorrente deduce che erroneamente nella base di calcolo dell’indennità ex art. 22 bis T.U.E. sono stati compresi anche il deprezzamento dell’area residua e il danno da tubazioni, è infondato. Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, sussiste un collegamento funzionale tra occupazione temporanea ed espropriazione (Cass., Sez.U., 10362/2009; Cass.12366/2018), pure se la prima è diretta a compensare la privazione del godimento del bene occupato e l’altra a “ristorare” l’ablazione, nel senso che il perimetro di tutela è lo stesso, nonostante siano distinti i beni della vita oggetto del “ristoro”. Ne consegue che l’unica indennità di esproprio, anche comprensiva del pregiudizio alla porzione non espropriata, è il parametro di calcolo ex art. 50 T.U.E. dell’indennità di occupazione temporanea. Pertanto la Corte territoriale, una volta accertata l’unità funzionale tra la parte espropriata e quella residua e la negativa influenza del distacco della prima dalla seconda, correttamente ha determinato l’indennità di occupazione legittima in misura percentuale rispetto alle somme astrattamente dovute a titolo di indennità di espropriazione, ivi comprese quelle imputabili al deprezzamento subito dalle porzioni residue dell’immobile rimaste nella giuridica disponibilità del proprietario, pur se non siano divenute di fatto inutilizzabili a causa della realizzazione dell’opera pubblica. A questo principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7294/2009, n. 13745/2003), si deve dare continuità, essendo coerente con l’esigenza di garantire una piena reintegrazione patrimoniale al privato. Peraltro, l’art. 50 è oggi il solo criterio normativo esistente per compensare l’occupazione temporanea collegabile all’espropriazione di qualunque tipologia di suolo, edificabile e inedificabile (Cass. 12366/2018 citata)”; Cass. 26.3.2009, n.7294). In tal guisa ingiustificatamente i ricorrenti adducono che l’indennità di occupazione non sarebbe stata da calcolare “anche sulla parte di indennità riconosciuta per il deprezzamento della proprietà residua e/o per i reliquati ” (così ricorso, pag. 30). In tal guisa correttamente a base di calcolo dell’indennità di occupazione è stata considerata l’indennità di espropriazione comprensiva e dell’indennità riconosciuta per i manufatti dapprima esistenti e poi demoliti e dell’indennità riconosciuta per le essenze arboree prima esistenti e poi divelte. 45. In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno condannat i in solido a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. La “[OSCURATO:PERSONA] – Cal” s.p.a. non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va nei suoi confronti assunta. 46.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, “ Società di [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. e “Consorzio BBM”, a rimborsare al controricorrente, “E.N.I.” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 14.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai