CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 maggio 2025
Cassazione n. 25544/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2025 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 28 maggio 2025 dal Tribunale di Bergamo, in parziale riforma della decisione, ha riconosciuto all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna in ordine al reato di cui agli artt.81, 348 cod. pen. ascrittogli per abusivo esercizio della professione di avvocato. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto la sentenza, per affermare l'abitualità del reato, ha considerato due episodi di esercizio abusivo della professione in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non sono stati contestati in imputazione, non valendo - rispetto alla immutabilità della imputazione - la considerazione della sentenza in ordine alla non esaustività dell'elenco contenuto nella imputazione e la escussione dei predetti in dibattimento. 2.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione dell'art. 348 cod. pen. e dell'art. 5 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, essendo stato dedotto che la cancellazione dall'albo di Caltagirone dell'imputato - in base alle circostanze indicate - poteva essere ragionevolmente percepita dallo stesso, non come declaratoria di invalidità assoluta del suo titolo, ma come l'espressione di un orientamento interpretativo di un singolo C.O.A., in contrasto con quello di altri ordini professionali. 2.3. Con il terzo motivo, violazione degli artt. 133 cod. pen. e 27 Cost. per l'illegittima valutazione - dedotta in appello - della sentenza di condanna all'epoca non irrevocabile, emessa dal Tribunale di Bergamo il 28/11/2022, ai fini della determinazione della pena. 3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. E' pervenuta dichiarazione del difensore di adesione alla astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA]. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve preliminarmente essere disattesa la dichiarazione di adesione del difensore alla astensione dalle udienze proclamata, anche per la data odierna, dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA], in quanto pertinente a procedimento da trattarsi in forma scritta. E' stato già condivisibilmente affermato, con principio valevole anche per la fattispecie in esame, che nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Dalla, Rv. 284786 - 01), essendo, in motivazione, precisato che il rinvio può essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore. 2. Il ricorso è inammissibile. 3.11 primo motivo è genericamente proposto, in quanto costituisce reiterazione del motivo di appello, al quale la sentenza ha del tutto correttamente risposto, sulla base del duplice rilievo secondo il quale - da un lato - i due clienti dell'imputato erano stati escussi in dibattimento senza eccezione di parte e - dall'altro - che la stessa formulazione della imputazione, tramite un elenco esplicitamente non tassativo, non escludeva le due vicende oggetto delle precedenti testimonianze. L'assunto delle decisione impugnata si conforma all'orientamento di legittimità secondo il quale, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 - 04). 4. Il secondo motivo è genericamente proposto, oltre che manifestamente infondato, rispetto alla puntuale e del tutto corretta risposta data alle doglianze difensive sull'erroneo convincimento in buona fede della legittimità del titolo di 3"avocat" rilasciato dall'UN. B.R. - struttura BOTA in Romania, in costanza della sentenza delle SU n. 3706/2019 del 29.01.2019, che aveva reso definitiva la cancellazione dell'imputato dall'albo speciale del C.O.A. di Caltagirone decisa con la pronuncia C.N.F. del 27/07/2018, alla cui base era stato posto il rilascio del predetto titolo, essendo inverosimile ritenere che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non fosse in grado di comprendere il significato della sentenza delle S.U., e avendo il primo Giudice già rilevato che l'imputato non aveva mai sostenuto di essere incorso in un errore nella interpretazione della sua cancellazione dall'albo dalla sezione speciale C.O.A. di Caltagirone. Cosicché incensurabile è l'affermata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato dell'abusivo svolgimento dell'attività di avvocato svolta dal ricorrente, in assenza di un valido titolo abilitativo conseguito in uno Stato membro dell'Unione. 5. Il terzo motivo è manifestamente infondato, essendo previsto dall'art. 133, secondo comma n. 1, cod. pen. che il giudice deve tener conto della capacità a delinquere del colpevole desunta, non solo dai precedenti penali, ma anche da quelli giudiziari, essendo stato già condivisibilmente affermato che, in funzione della determinazione della pena il giudice può trarre elementi di valutazione sulla personalità dell'imputato dalla pendenza di altri procedimenti penali a suo carico, anche se successivi al compimento dell'illecito per cui si procede (Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane, Rv. 252881 - 01); essendo stato esplicitamente affermato, in tema di sospensione condizionale della pena, che il rilievo, esclusivamente ai fini previsti dall'art. 133, comma secondo, cod. pen., della valutazione di precedenti giudiziari non definitivi, non contrasta con la presunzione di innocenza dell'imputato sino alla condanna definitiva (Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296). 6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P P.Q.M