CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 21472/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Anconaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1. Con domanda ex art. 643 cod. proc. pen. l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], qualedifensore di fiducia e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], ha chiestola condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di unindennizzo quantificato in euro 20.000,00 (ovvero nella diversa somma ritenutaequa), deducendo che, con sentenza n. 40 del 16/01/2025, divenuta irrevocabileil 01/06/2025, la Corte di appello di Ancona, in accoglimento della richiesta direvisione, aveva revocato il decreto penale di condanna n. 1379 emesso dal GIPdel Tribunale di Modena in data 07/09/2011 (per violazioni di cui agli artt. 187,comma 1, e 116, comma 13, d. lgs. 30 aprile 1992, n.285) assolvendo l’istanteper non aver commesso il fatto.Pur in assenza di pena detentiva, la difesa ha evidenziato che l’erroregiudiziario ha determinato conseguenze potenzialmente gravissime e difficilmentecontrollabili, anche perché la condanna, non essendo stata percepitatempestivamente dall’interessato, avrebbe potuto emergere solo in sedeesecutiva. In concreto, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe scoperto casualmente l’esistenza dellaposizione a ruolo (a titolo di ammenda) recandosi presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per verifiche relative a una tassa rifiuti; e l’esecuzione avrebbemostrato ulteriori criticità di notifica (precetto inviato al domicilio eletto da altrosoggetto; fermo amministrativo sull’autovettura notificato presso la CasaComunale di Rimini per asserita irreperibilità, ritenuta non veritiera).La difesa ha, inoltre, rappresentato l’impatto personale e professionale dellavicenda: [OSCURATO:PERSONA] svolge attività lavorativa come personal trainer in una palestra diRiccione ed è attivo nel settore della danza (anche quale titolare di scuola di ballocon utenza in prevalenza minorenne), con ricadute reputazionali e familiariconnesse alla scoperta di una condanna per un fatto mai commesso, nonché conrischi ulteriori legati alla circolazione stradale in ignara pendenza di provvedimentiincidenti su patente e veicolo (sospensione e fermo).Quanto alla mancanza di dolo o colpa dell’istante, è stato sottolineato che giàil 18/08/2009 [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato querela denunciando che [OSCURATO:PERSONA] NzuziBibudi aveva fornito agli operanti le generalità di [OSCURATO:PERSONA] in luogo delle proprie.Sotto il profilo del quantum, la difesa ha valorizzato l’incensuratezza dell’istante,il pregiudizio morale e relazionale e il disagio derivante dal dover giustificare infamiglia e sul lavoro la propria estraneità ai fatti, nonché l’impegno nel dimostrarela propria innocenza in sede giudiziaria.2. La Corte di appello di Ancona, con l’ordinanza indicata in epigrafe, harigettato l’istanza ritenendo che l’istante avesse dato causa all’errore giudiziarioper colpa grave, individuata nella mancata opposizione al decreto penale. Inparticolare, la Corte territoriale ha affermato che il decreto penale (emesso il07/09/2011 e depositato il 09/09/2011) sarebbe stato notificato personalmente aNgana l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] quale destinatario persona fisica, divenendo esecutivo permancata opposizione; e ha quindi concluso che l’interessato si sarebbedisinteressato del processo omettendo di fornire tempestivamente all’autoritàgiudiziaria elementi utili a evitare l’errore, pur essendo a conoscenza già dal 2009della spendita delle proprie generalità.3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione deducendo, aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., travisamento della prova emanifesta illogicità della motivazione. La censura centrale riguarda la relata dinotifica del decreto penale: secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbeerroneamente ritenuto la notifica personale, mentre dagli atti emergerebbe che lanotifica fu effettuata a Modena, via Medaglie d’Oro n. 84, presso [OSCURATO:PERSONA], eche la ricevuta di ritorno reca addirittura la firma di “[OSCURATO:PERSONA]”. Talecircostanza, per come ricostruita anche nella sentenza di revisione n. 40/2025(pagg. 4-5), si inserirebbe nello schema del furto d’identità: [OSCURATO:PERSONA], privo didocumenti e permesso di soggiorno, si sarebbe qualificato nel 2009 agli agentidella municipale con le generalità di [OSCURATO:PERSONA], e avrebbe poi eletto domicilio pressol’abitazione della propria convivente ([OSCURATO:PERSONA]) per intercettare le notificheintestate a [OSCURATO:PERSONA] e impedirgli di venirne a conoscenza, rendendo così impossibilela tempestiva opposizione al decreto penale.4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. In tema di riparazione per errore giudiziario (art. 643 cod. proc. pen.), lacondizione ostativa è costituita dalla sussistenza del dolo o della colpa grave cheabbia dato causa all’errore giudiziario, secondo un criterio più restrittivo rispettoa quello previsto per l’ingiusta detenzione (art. 314 cod. proc. pen.), ove rilevaanche la colpa grave che abbia “dato o concorso a darvi causa”.Ne consegue che, nel procedimento ex art. 643 cod. proc. pen., la verificadeve concentrarsi sull’idoneità della condotta dell’istante non già a concorrere,bensì a determinare causalmente l’errore giudiziario, con motivazione che diaconto, in concreto, del nesso tra comportamento e verificazione dell’errore.3. Sebbene la giurisprudenza di legittimità ritenga integrata la colpa graveostativa quando l’interessato, nel corso del processo, mantenga una condotta diincuria o indifferenza, omettendo di fornire tempestivamente all’autoritàgiudiziaria elementi utili di cui disponga per evitare l’errore; e sebbene sia stato,altresì, precisato che l’inerzia processuale può assumere rilievo ove connotata danoncuranza e sostanziale disinteresse per le vicende del procedimento, in modoche l’esito sfavorevole divenga evento prevedibile secondo l’ordinaria esperienza,tali situazioni non ricorrono nel caso in esame.4. L’ordinanza impugnata fonda, infatti, l’affermazione di colpa grave sulpresupposto fattuale che il decreto penale sia stato notificato personalmenteall’istante l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e che l’inerzia oppositiva rappresenti un disinteressecolpevole per le sorti del procedimento. Tuttavia, la censura proposta denuncia untravisamento della prova in ordine alla notifica del decreto penale, assumendo chela relata UNEP e la documentazione di ricezione dimostrino, invece, la notificapresso un diverso indirizzo (via Medaglie d’Oro n. 84, presso [OSCURATO:PERSONA]) e laricezione da parte di terzo soggetto (“[OSCURATO:PERSONA]”), secondo uno schemacoerente con la ricostruzione fattuale accolta nella sentenza di revisione che haassolto l’istante per non aver commesso il fatto.5. Orbene, quando la decisione sulla domanda di riparazione è ancorata a unfatto decisivo (la conoscenza legale del decreto e la conseguente colpevoleomissione dell’opposizione), il giudice della riparazione è tenuto a motivare sullabase di dati di fatto certi e a verificare, con specificità, se la condotta ascrittaall’istante abbia effettivamente “dato causa” all’errore giudiziario, non potendopervenire al rigetto sulla base di una ricostruzione fattuale smentita dagli attirichiamati e decisiva ai fini dell’esito del giudizio.Nel caso concreto, l’ordinanza mostra di aver travisato il dato della mancataopposizione imputabile a inerzia colpevole dell’istante, posto che, secondo quantoemerge dalla sentenza di revisione e dalla relata di notifica allegata al ricorso ilmeccanismo notificatorio (e la pregressa elezione di domicilio da parte dell’autoredel furto d’identità), non avrebbe potuto ritenersi provata la conoscenza dell’attoe, quindi, la rimproverabilità della condotta omissiva.L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovoesame, affinché la Corte territoriale verifichi, alla luce della documentazionerelativa alle notifiche e della ricostruzione fattuale risultante dagli atti del giudiziodi revisione, se ricorrano effettivamente dolo o colpa grave ostativi e, inparticolare, se la condotta dell’istante sia stata concretamente idonea a dare causaall’errore giudiziario, motivando in modo coerente e completo sul nesso causalerichiesto dall’art. 643 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Ancona.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]