CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 ottobre 2025
Cassazione n. 28307/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9138/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] -ANCONA n. 1104/2021 depositata i l 27/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] era uno dei due soci della società [OSCURATO:PERSONA] srl, di cui deteneva il 60% del capitale. La società era oggetto di ripresa a tassazione per varie operazioni, per quanto qui interessa, sull’anno di imposta 2009. Nelle more, peraltro, la società già in liquidazione, era dichiarata fallita. Sullo stesso anno fiscale 2009, i citato contribuente era attinto da ripresa a tassazione in ragione della presunzione di distribuzione utili ai soci nelle società di capitali a ristretta base sociale. Adiva il giudice di prossimità, dove trovava apprezzamento delle proprie ragioni per motivi attinenti al rapporto di pregiudizialità con l’accertamento societario che era stato annullato da altra sezione della stessa CTP. Il grado d’appello riformava la pronuncia di prime cure, confermando due su tre dei profili di ripresa a tassazione. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, agitando tre motivi, mentre rimane intimata la parte contribuente. CONSIDERATO 1. Vengono proposti tre motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 del codice di procedura civile per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, nella sostanza lamentando che non siastato considerato il fatto storico per cui i Militari della Guardia di Finanza avessero depurato del leasing residuo lo yacht Caiman ceduto a prezzo ritenuto vile dall’Ufficio, tale da concretare attività antieconomica. 1.2. Con il secondo motivo si muove censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di rito civile, per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 del medesimo codice e violazione dell’art. 1, secondo comma, e 36, secondo comma, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992, nella sostanza censurando la motivazione meramente parvente della sentenza in scrutinio che ha contrastato con motivazioni generiche ed apodittiche i risultati contabili posti a base dell’accertamento, relativamente al valore dello yacht. 1.3. Con il terzo motivo si prospetta di nuovo censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di rito civile, per violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 35, terzo comma, d.lgs. n. 546/1992 e degli articoli 112 e 277 c.p.c., nel concreto per non aver provveduto il collegio del gravame a rideterminare la ripresa a tassazione, una volta riscontrato un errato valore di calcolo, invece di annullare integralmente -come ha fatto- una voce dell’atto impositivo. 2. Va esaminato con priorità il secondo motivo di ricorso, poiché la censura di motivazione parvente, se fondata, è capace di assorbire il sé ogni ulteriore doglianza. Il motivo è infondato. 2.1. Ed infatti, deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi(cfr. Cass V, n. 24313/2018). Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta dimotivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019) 2.2. Nel caso in esame la sentenza in scrutinio di pone al di sopra del “minimo costituzionale” di cui alla citata pronuncia delle S.U. n. 8053/2014, svolgendo considerazioni riguardo il calcolo del prezzo del citato yacht e argomentando sulla depurazione del prezzo del leasingresiduo. Il motivo non può pertanto essere accolto. 3. Fondato è invece il primo motivo, laddove si lamenta l’omesso esame di fatto storico, oggetto di discussione e dirimente al fine del decidere. 3.1. In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass. III, n. 23940/2017). Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053). Peraltro, il fatto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve concretarsi in un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un “fatto” costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso. E di tale fatto deve essere indicata anche la natura “decisiva” ai fini del decidere (Cass., Sez. V, n. 16655/2011). 3.2. Nel caso in esame, tale fatto storico è dato dalla depurazione del prezzo dello yacht Caiman del valore del residuo del leasing che su esso gravava. Nella sentenza in esame, a pag. 12, primo capoverso, si dà atto che tale leasing residuo non sia stato considerato, mentre nel ricorso per cassazione, anche ai fini dell’esaustività del motivo, a pag. 7 e seguenti sono stati riportati gli stralci degli atti di causa da che tale valore è stato considerato nella formazione dell’avviso di accertamento e che è stato oggetto di discussione fra le parti. 4. Dall’accoglimento del primo, resta assorbito il terzo motivo di ricorso, attinente al mancato esercizio del potere-dovere di rimodulazione della ripresa a tassazione, secondo il paradigma dell’annullamento-merito, tipico del giudizio tributario. 4.1. Ed infatti, il giudice tributario, nell'ambito di un processo a cognizione piena diretto ad una decisione sostitutiva tendente all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, quando ravvisi l'infondatezza parziale della pretesa dell'Amministrazione, non deve, né può, limitarsi ad annullare "in toto" l'atto impositivo, ma deve accertare e quantificare entro i limiti posti dal "petitum" delle parti l'entità della pretesa fiscale, dandone un contenuto quantitativo diverso da quello sostenuto dai contendenti, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. in tal modo determinando l'ammontare effettivo delle imposte e delle sanzioni dovute dal contribuente, senza che ciò violi il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e senza che ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento, rappresentando invece soltanto l'esercizio dei poteri di controllo, di valutazione e di determinazione del "quantum" della pretesa tributaria (cfr. Cass. V, n. 3080/2021). 5. In definitiva, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, rigettato il secondo ed assorbito il terzo. La sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopraindicati principi. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributar