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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32405/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Avellino il 22 dicembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della contestata recidiva reiterata, era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 quater, comma secondo, del d.

Igs. n. 74 del 2000; fatto commesso in Avella il 9 maggio 2016.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto generico e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale (pag. 2-3) sono stati richiamati gli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate, da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", ha dedotto in compensazione crediti irpef rivelatisi inesistenti, per l'importo di 88.478,72 euro, essendo stato a ciò aggiunto, in replica alle obiezioni difensive, che l'Agenzia delle Entrate ha anche notificato al contribuente, tramite raccomandata regolarmente ricevuta da familiare convivente, l'atto di recupero del credito e l'avvio del relativo procedimento di riscossione, senza alcun pregiudizio per eventuali risoluzioni bonarie della pendenza.

Rilevato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Avellino il 22 dicembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della contestata recidiva reiterata, era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 quater, comma secondo, del d. Igs. n. 74 del 2000; fatto commesso in Avella il 9 maggio 2016. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto generico e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale (pag. 2-3) sono stati richiamati gli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate, da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", ha dedotto in compensazione crediti irpef rivelatisi inesistenti, per l'importo di 88.478,72 euro, essendo stato a ciò aggiunto, in replica alle obiezioni difensive, che l'Agenzia delle Entrate ha anche notificato al contribuente, tramite raccomandata regolarmente ricevuta da familiare convivente, l'atto di recupero del credito e l'avvio del relativo procedimento di riscossione, senza alcun pregiudizio per eventuali risoluzioni bonarie della pendenza. Rilevato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 giugno 202
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