CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12488/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso iscritto al n.23765/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma alla via degli Scipioni n. 267 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (ADER), in persona del legale rappresentante pro tempore , successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., incorporante [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 3110/2016 depositata il 24 maggio 2016 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 febbraio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate notificava al dottor [OSCURATO:PERSONA], titolare di una farmacia in Vigevano, quattro avvisi di accertamento con i quali, in rela zione agli a nni 2005, 2006, 2007 e 2008, venivano recuperati a tassazione costi non deducibili ai fini dell’IRPEF. 2. Il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento in discorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che con quattro distinte sentenze accoglieva i suoi ricorsi, annullando gli atti impositivi. 3. Le decisioni venivano successivamente confermate dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, che con altrettante sentenze respingeva i gravami proposti dall’Agenzia delle Entrate. 4. Quest’ultima impugnava per cassazione le sentenze d’appello con separati ricorsi, ai quali venivano assegnati i numeri di ruolo generale 765/2014, 767/2014, 775/2014 e 1105/2014. 5. Essendo nelle more intervenuto il fallimento del Santagostino, l’Ufficio finanziario iscriveva a ruolo straordinario, ai sensi degli artt. 11, comma 3, e 15-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, le somme di cui agli avvisi di accertamento annullati, sul presupposto della sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione derivante dalla sottoposizione del debitore a procedura concorsuale. 6. Sulla base di tale ruolo, l’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava al curatore fallimentare la cartella di pagamento n. 068 2014 00555243 12. 7. [OSCURATO:PERSONA] del dottor Santagostino impugnava la predetta cartella dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale, pronunciando nel contraddittorio dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, accoglieva il ricorsoe annullava l’atto esattivo. 8. L’Agenzia delle Entrate interponeva appello davanti alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, che con sentenza n. 3110/2016 del 24 maggio 2016 respingeva l’impugnazione, confermando la decisione di primo grado. 9. Rilevava il giudice regionale: - che non poteva ritenersi legittima, a norma degli artt. 11 e 15-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, l’operata iscrizione a ruolo straordinario delle imposte non pagate dal Santagostino, in quanto la procedura fallimentare aperta nei suoi confronti si svolgeva secondo le regole del concorso e sotto la vigilanza del giudice delegato, sicchè il paventato pericolo per la riscossioneappariva insussistente; - che l’art. 51 della L.F. vieta di promuovere azioni cautelari individuali a tutela dei crediti, compresi quelli di natura tributaria. 10. Contro la summenzionata sentenza d’appello, notificata il 19 luglio 2016, la parte erariale soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con il quale vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 11 e 15- bis del D.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 51 della L.F. e dell’art. 33 del D. Lgs. n. 112 del 1999, rimproverandosi alla CTR di aver erroneamente escluso la legittimità del ruolo straordinario formato dall’[OSCURATO:PERSONA], costituente titolo per l’ammissione al passivo del credito tributario e non comportante l’esercizio di un’azione esecutiva individuale preclusa dalla legge. 11. [OSCURATO:PERSONA] del dottor Santagostino ha resistito con controricorso all’avverso gravame. 12. Il ricorso è stato notificato anche a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale è rimasta intimata; nelle more, ad essa è subentrata ex lege l’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:SOCIETA] (ADER). 13. Per la trattazione della causaè stata fissata l’odierna adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. 14. Nel termine stabilito dal comma 1, secondo periodo, del predetto articolo, il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, concludendo: in via principale, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, alla luce della sopravvenuta definizione dei giudizi relativi ai suindicati ricorsi per cassazione precedentemente proposti dall’Agenzia delle Entrate, tutti quanti dichiarati estinti a sèguito dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018; in subordine, per il rigetto del presente ricorso. 15. Come segnalato dall’organo requirente, nelle more del presente processo sono stati definiti i quattro giudizi pendenti davanti a questa Corte, iscritti ai numeri 765/2014, 767/2014, 775/2014 e 1105/2014 R.G. , relativi ai ricorsi per cassazione proposti dall’Agenzia delle Entrate avverso le sentenze della CTR della Lombardia confermative delle decisioni di primo grado assunte dalla CTP di [OSCURATO:PERSONA], con le quali erano stati annullati gli avvisi di accertamento posti a base del ruolo straordinario e della cartella di pagamento di cui in questa sede si discute. 16. Tutti i predetti giudizi sono stati dichiarati estinti, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018 -rispettivamente: con decreto n. 33738/2021 del 12 novembre 2021, con ordinanza n. 4100/2023 del 9 febbraio 2023, con decreto n. 20502/2021 del 19 luglio 2021 e con decreto n. 35404/2021 del 19 novembre 2021-, a sèguito dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla norma citata. 17. La surriferita circostanza è stata direttamente constatata dalla Corte, tenuta per dovere d’ufficio alla conoscenza dei propri precedenti, mediante la consultazione del CED (cfr., sull’argomento, Cass. Sez. Un. n. 26482/2007, Cass. n. 5360/2009, Cass. n. 30780/2011, Cass. n. 24740/2015). 18. Alla luce di ciò, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, essendo state nel frattempo definite le controversie inerenti agli avvisi di accertamento posti a base della cartella esattoriale impugnata nell’àmbito del presente giudizio, è venuto meno l’interesse dell’[OSCURATO:PERSONA] ad ottenere una decisione sulla legittimità dell’iscrizione a ruolo straordinario e della conseguente emissione della cartella di pagamento. 19. Rimane solo da statuire sulle spese processuali. 20. Al riguardo, ritiene la Corte che sussistano gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante a sèguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per disporre la compensazione integrale delle dette spese nei rapporti fra le parti costituite, considerato che la questione posta dal motivo di ricorso articolato dall’Agenzia delle Entrate,dirimente ai fini della decisione della causa, è stata risolta dalle Sezioni Unite soltanto in pendenza del giudizio. 21. Invero, con sentenza n. 758/2017, pubblicata il 13 gennaio 2017, il massimo consesso nomofilattico ha sancito il seguente principio di diritto: «L’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni risultante dall’avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagliartt. 11 e 15 - bis del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante. Ne deriva che, qualora intervenga una sentenza, anche se non passata in giudicato, del giudice tributario che annulla, in tutto o in parte, tale atto, l’ente impositore ha l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, sia nel caso in cui l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio ed eventualmente, di rimborso dell’eccedenza versata». Nell’occasione, è stato, inoltre, precisato che le considerazioni svolte hanno portata generale e non autorizzano distinzioni di sorta nell’àmbito delle situazioni in presenza delle quali è consentito il ricorso allo strumento in esame, ragion per cui non può essere condivisa la tesi erariale secondo cui l’iscrizione a ruolo straordinario non troverebbe ostacolo nella sentenza che accerti l’insussistenza del credito, laddove essa sia emessa (come nella fattispecie) nei confronti di un soggetto fallito. 22. Per le ragioni esposte, le spese di lite vanno, dunque, compensate in toto fra la ricorrente e il controricorrente , nulla dovendosi disporre in proposito nei riguardi della parte rimasta intimata. 23. Stante l’esito del giudizio, non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; peraltro, nei confronti dell’agenzia fiscale delle Entrate è applicabile la disposizione recata dall’art. 158, comma 1, lettera a), dello stesso decreto, prevedente la prenotazione a debito del contributo unificato in favore delle amministrazioni pubbliche (art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012). P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente le spese del presente giudizio di legittimità nei rapporti fra la ricorrente e il c