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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33244/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natta VIZZINI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Catania confermava la decisione assunta dal Giudice per l'udienza preliminare di Caltagirone che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed euro 3000 di multa.

Si procedeva per la detenzione da parte di Nasca delle armi indicate in contestazione clandestine, e l'una modifica in termini tali da esplodere cartucce a palla mentre l'altra recante matricola abrasa.

In occasione di un controllo da parte della polizia giudiziaria erano rinvenute le pistole indicate occultate nello spazio creato tra un armadio e un gruppo di scatole.

Ancora era ritenuta provata la condotta di ricettazione e di resistenza a pubblico ufficiale, avendo la Nasca per opporsi al compimento dell'atto di perquisizione colpito uno dei militari con uno schiaffo, condotta cui si affiancava in luogo pubblico anche l'offesa ai carabinieri che apostrofava come bastardi.

2. Ricorre per cassazione l'interessata, con il ministero dell'avvocato difensore di fiducia e deduce due motivi.

Il primo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla applicazione delle norme in esame e il secondo la stessa violazione in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo non indica in che parte la decisone risulterebbe contraria a norme di legge o risulterebbe inficiata dal vizio di motivazione.

Gli argomenti sono intrinsecamente generici e non correlati in concreto con la motivazione articolata nella decisione impugnata.

Egualmente immune da vizi è il capo relativo alla condotta di cui all'art 337 cod. pen. essendosi la donna opposta all'azione dei pubblici ufficiali colpendolo con uno schiaffo e avendo ella colpito il militare in servizio che si accingeva a compiere la perquisizione.

Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e wita dalli:. della somma di 3.000,00 euroinill-e—Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natta VIZZINI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Catania confermava la decisione assunta dal Giudice per l'udienza preliminare di Caltagirone che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed euro 3000 di multa. Si procedeva per la detenzione da parte di Nasca delle armi indicate in contestazione clandestine, e l'una modifica in termini tali da esplodere cartucce a palla mentre l'altra recante matricola abrasa. In occasione di un controllo da parte della polizia giudiziaria erano rinvenute le pistole indicate occultate nello spazio creato tra un armadio e un gruppo di scatole. Ancora era ritenuta provata la condotta di ricettazione e di resistenza a pubblico ufficiale, avendo la Nasca per opporsi al compimento dell'atto di perquisizione colpito uno dei militari con uno schiaffo, condotta cui si affiancava in luogo pubblico anche l'offesa ai carabinieri che apostrofava come bastardi. 2. Ricorre per cassazione l'interessata, con il ministero dell'avvocato difensore di fiducia e deduce due motivi. Il primo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla applicazione delle norme in esame e il secondo la stessa violazione in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale. 3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo non indica in che parte la decisone risulterebbe contraria a norme di legge o risulterebbe inficiata dal vizio di motivazione. Gli argomenti sono intrinsecamente generici e non correlati in concreto con la motivazione articolata nella decisione impugnata. Egualmente immune da vizi è il capo relativo alla condotta di cui all'art 337 cod. pen. essendosi la donna opposta all'azione dei pubblici ufficiali colpendolo con uno schiaffo e avendo ella colpito il militare in servizio che si accingeva a compiere la perquisizione. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e wita dalli:. della somma di 3.000,00 euroinill-e—Cassa delle ammende. Così deciso in
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