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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 07320/2023

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12693 /2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:accerta- mento- costi non de- ducibili-giudicato pe- nale- documenti pro- dotti [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rap- presentantep.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con do- micilioeletto presso il suo studio in Roma, Corso d’Italia n.19; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Re- gionesiciliana, n.6440 /09/2019 depositata l’11 novembre 2019, non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 novembre 2022 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Regione sicilianaveniva respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avversola sentenza n.1079/3/2016 emessa dalla Commissione tribu- tariaprovinciale di Trapani, la quale accoglieva il ricorso proposto da dallasocietà [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. contro l’avviso di ac- certamentoemesso per IRES, IRAP e IVA 2007 emesso a seguito di questionarioe di richiesta documentale ex art.32 comma 1 n.3 d.P.R. n.600/73e, in assenza di esibizione, fondato su accertamento indut- tivoex art.39 comma 2 del citato decreto. 2.Il giudice d’appello confermava integralmente la decisione del giu- dicedi prime cure, il quale aveva annullato l’atto impositivo, p ur rite- nendolegittimo l’accertamento induttivo sottostante, in quanto adot- tatoin assenza di esibizione di documentazione richiesta a mezzo di questionario.Nel merito infatti riteneva erroneo il mancato riconosci- mento dei costi effettivamente sostenuti i n relazione alla fattura n.2/bisin presenza di ricostruzione induttiva del reddito.

La CTR inoltre tenevaconto di altra decisione della CTP di Palermo (n.676/7/2014) resanei confronti della contribuente oltre che della sentenza penale resadal Tribunale di Trapani n.475/15 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- tore,legale rappresentante p.t. della società, all’esito del processo ori- ginatodai medesimi fatti alla base delle riprese e in cui, tra l’altro, venivaaccertata l'effettiva esecuzione delle operazioni fa tturate.

3. Avverso la sentenza ha proposto rituale ricorso per cassazione l’ Agenzia delle Entrate, deducendo quattro motivi, ai quali ha resistito concontroricorso la contribuente.

L’Agenzia replica con nota di depo- sito.

Consideratoche:

4. Va in via pr eliminare esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione dell’art.366 comma 1 nn.3 e 4 cod.proc. civ., per mancata indicazione dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, mancata illustrazione delle argomentazioni sol levate dallasocietà, omessa descrizione dell’iter logico giuridico seguito dalla CTRnella decisione, mancanze tali da rendere non intelleggibili le que- stionialla base della controversia, anche per difetto di autosufficienza.

5. L’eccezione è complessiva mente infondata secondo il Collegio, in quantola lettura del ricorso permette la Corte di essere nelle condizioni didecidere la causa, avendo evidenziato i passaggi fondamentali della contesain punto di fatto e processuali. 6.Sempre preliminarmente vie ne eccepita dalla controricorrente anche l’inammissibilità del ricorso per violazione degli artt.100 e 323 cod. proc.civ., a fronte della mancata impugnazione dello specifico capo della sentenza d’appello avente ad oggetto la supposta indeducibilità dell’IVA in relazione alla fattura 2 - bis emessa dalla contribuente nei confrontidella società [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente formazione delgiudicato ex art.324 cod. proc. civ. 7.L’eccezione non può trovare ingresso, dal momento che i motivi de- dottiin ri corso sono chiaramente diretti a colpire la sentenza d’appello nelsuo complesso, tra l’altro per aver fondato il proprio contenuto di- spositivosul giudicato penale, sia su documenti non utilizzabili e, dun- que, le doglianze investono anche la ripresa IVA c he è stata decisa dallaCTR unitariamente alle altre oggetto dell’avviso di accertamento sullabase di una valutazione complessiva degli elementi di prova. 8.Con il primo motivo di ricorso - in relazione all’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. - l’Age nzia prospetta la violazione dell’art.651 c.p.p. ed evidenzia che la sentenza penale definitiva di assoluzione non fa statonel processo tributario relativo agli stessi fatti, dal momento che l’Ufficionon era parte civile nel relativo processo, sicché err a la CTR a ritenereche l’Amministrazione dovesse tenerne conto, e così lo stesso giudiced’appello, potendo al massimo tenere conto delle singole prove delprocesso penale, motivando in merito e, comunque, solo ai fini del recuperoIVA e non anche delle I

I. DD.. 9.Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza.

La CTR nel ritenere dimostrata l’esistenza dei lavori di ristrutturazione fatturati e l’esi- stenza dei costi oggetto ripresa non ha motivato la propria decisione unicamente facendo riferimento a lla sentenza del giudice penale og- gettodella presente censura.

Il giudice d’appello ha al contrario tratto ilproprio convincimento da un compendio di elementi di prova, tra cui lasentenza n.676/7/2014 della CTP di Palermo resa inter partes , pre- cisandoanche che la sentenza è stata confermata in appello, e questa autonomalinea argomentativa, idonea da sola a sorreggere l’esito de- cisorio,non è stata utilmente censurata con il motivo in disamina. 10.Va al proposito reiterato che « In tema di ricorso per c assazione, qualorala decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, traloro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le "rationes decidendi" rende inammissibili l e censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anchefondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'in- tervenutadefinitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisionestessa» (Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; successive conformi, Cass.Sez.

Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293).

Dalla mancata impugnazione della seconda ratio decidendi discende l’inammissibilitàdella censura per difetto di rilevanza. 11.Il secondo motivo prospetta - in rapporto all’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. - la violazione dell’art.32 d.P.R. 600/73 perché non sarebberodeducibili i costi addotti dalla società per produrre il reddito, inquanto contestati e oggetto di ric hiesta documentale in sede di ac- certamentonon riscontrata dalla società in fase amministrativa, con- dotta che secondo l’Agenzia preclude la considerazione di detti docu- mentiancorché successivamente prodotti in giudizio, anche ai fini IVA.

11.1. Nel corpo della censura l’Agenzia insiste sul fatto che sarebbe stata erronea la decisione della CTR circa l’ammissibilit à della docu- mentazioneprodotta dalla societ à in sede giudiziale perch é successiva alladata dei questionari non riscontrati e al fatto che tant o la sentenza dellaC.T.P. di Palermo, quanto la sentenza penale richiamate dal giu- dice d’appello non fornirebbero elementi probatori idonei con riferi- mentoa parte delle riprese, relative a costi per servizi ed oneri diversi aifini delle II.DD. e a recup ero del pro - rata di deducibilit à ai fini IVA. 12.Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilit à .

Innan- zitutto la doglianza sottende una richiesta di riesame del complessivo earticolato compendio probatorio già valutato dal giudice del meri to, e«Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimetterein discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezza- mentoin fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili ed in s é co erente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimit à , dal mo- mentoche, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di rie- saminaree valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sottoil profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazionefatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare lefonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, con- trollarneattendibilità e concluden za e scegliere, tra le risultanze pro- batorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione » (Cass.7 aprile 2017 n. 9097). 12.1.Inoltre, quanto alla parte degli elementi di prova prodotti per la primavolta in giudizio e richiesti in sede am ministrativa, la generica tecnica di formulazione della censura non permette di ricostruire in fattocon certezza quale ipotesi di mancata ottemperanza alla richiesta dell’amministrazionesi sia in concreto verificata e comunque il rispetto delle condizion i per ritenere inutilizzabile la documentazione non im- mediatamenteprodotta in fase amministrativa.

Inparticolare, va rammentato che in tema di accertamento tributario, occorreinnanzitutto distinguere l'ipotesi in cui l'amministrazione finan- ziaria richieda al contribuente documenti mediante questionario, ai sensidell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte di- rette,ovvero dell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, da quellaavanzata nel corso di attivit à di accesso, ispezione o verifica ex art.33 d.P.R. n. 600 cit., quanto all'imposizione reddituale ed ex art. 52del d.P.

R. n. 633 cit., quanto all’ IVA .

Lacensura a pag.5 del ricorso menziona i questionari inviati dall’Agen- zia e non riscontrati e, dunque, parrebbe fare riferimento alla prima ipotesi,ma anche in tal caso ai fini dell’inutilizzabilità vi è la necessit à che l 'amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale indica- zione di quanto richiesto, accompagnata dall'espresso avvertimento circale conseguenze della mancata ottemperanza, e tali elementi non sononeppure allegati in ricorso, con conseguente difetto di decisività delladoglianza in esame. 13.Il terzo motivo recita testualmente: « [OSCURATO:PERSONA] 32 e 39 co 2 DPR 600/73 (360 n 3 cpc) Non va confusa la carente prova, per tardivaproduzione dei relativi documenti, gi à richiesti dall’AF con invito –questionario inottemperato, con l’accertamento induttivo per presun- zionisupersemplici, che impone di tener conto dei costi presumibili del maggior accertato Inoltre, si censura la sentenza nella parte in cui i giudicidi appello (aderendo all’orientamento del g iudice di prime cure), ritengonodi accogliere il gravame di primo grado e di respingere l’im- pugnazionedell’Ufficio, in quanto non è stata riconosciuta l’incidenza deicosti.

Di essi era preclusa la prova.

Fine.

Anche per questo la sen- tenzava cassata. ». 14.La censura è inammissibile, non solo per la sua tecnica di formula- zioneincompatibile con le forme del ricorso per Cassazione, ma anche inquanto chiaramente diretta ad ottenere una rivalutazione del quadro probatorio,non ammessa in sede di legittimi tà. 15.Il quarto motivo di ricorso - formulato in relazione all’art.360 primo comman.4 cod. proc. civ. - per « carente motivazione » in punto di de- terminazionedei costi, come si legge all’ultima pagina del ricorso, è a suavolta inammissibile. 15.1.Il m ezzo di impugnazione da un lato non denuncia la mancata determinazionedella misura dei costi sotto il profilo della violazione di individuateprevisioni di legge e, dall’altro, quanto al vizio motivazio- nale,trascura che non può più essere utilmente fatta valere la mera carenzae dunque insufficienza della motivazione. 15.2.Infatti, l’art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360, comma 1, n . 5, cod. proc. civ., e si applicanei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivoa quello di entrata in vigore della legge di conversione del decretoe, pertanto, dall’11 settembre 2012.

La novella trova dunque applicazionenella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata de- positatal’11 novembre 2019 e, nel testo applicabile, il vizio motivazio- naledeve essere dedotto censurando l ’« omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tr a le parti » enon più l ’« omessa, insufficiente o contraddittoria motivazion e» circa unfatto controverso e decisivo per il giudizio come precedentemente previstodal “ vecchio” n.5, con conseguente inammissibilit à del motivo diricorso il quale non ha tenuto conto del mutato quadro normativo processuale(cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 19881 del 2014). 16.Al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite, liqui- datecome da dispositivo, secondo soccombenza.

Si dà atto del fatto che, in pres enza di soccombenza della parte am- messaalla prenotazione a debito, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, non sussistono i presupposti per il v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12693 /2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:accerta- mento- costi non de- ducibili-giudicato pe- nale- documenti pro- dotti [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rap- presentantep.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con do- micilioeletto presso il suo studio in Roma, Corso d’Italia n.19; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Re- gionesiciliana, n.6440 /09/2019 depositata l’11 novembre 2019, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 novembre 2022 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Regione sicilianaveniva respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avversola sentenza n.1079/3/2016 emessa dalla Commissione tribu- tariaprovinciale di Trapani, la quale accoglieva il ricorso proposto da dallasocietà [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. contro l’avviso di ac- certamentoemesso per IRES, IRAP e IVA 2007 emesso a seguito di questionarioe di richiesta documentale ex art.32 comma 1 n.3 d.P.R. n.600/73e, in assenza di esibizione, fondato su accertamento indut- tivoex art.39 comma 2 del citato decreto. 2.Il giudice d’appello confermava integralmente la decisione del giu- dicedi prime cure, il quale aveva annullato l’atto impositivo, p ur rite- nendolegittimo l’accertamento induttivo sottostante, in quanto adot- tatoin assenza di esibizione di documentazione richiesta a mezzo di questionario.Nel merito infatti riteneva erroneo il mancato riconosci- mento dei costi effettivamente sostenuti i n relazione alla fattura n.2/bisin presenza di ricostruzione induttiva del reddito. La CTR inoltre tenevaconto di altra decisione della CTP di Palermo (n.676/7/2014) resanei confronti della contribuente oltre che della sentenza penale resadal Tribunale di Trapani n.475/15 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- tore,legale rappresentante p.t. della società, all’esito del processo ori- ginatodai medesimi fatti alla base delle riprese e in cui, tra l’altro, venivaaccertata l'effettiva esecuzione delle operazioni fa tturate. 3. Avverso la sentenza ha proposto rituale ricorso per cassazione l’ Agenzia delle Entrate, deducendo quattro motivi, ai quali ha resistito concontroricorso la contribuente. L’Agenzia replica con nota di depo- sito. Consideratoche: 4. Va in via pr eliminare esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione dell’art.366 comma 1 nn.3 e 4 cod.proc. civ., per mancata indicazione dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, mancata illustrazione delle argomentazioni sol levate dallasocietà, omessa descrizione dell’iter logico giuridico seguito dalla CTRnella decisione, mancanze tali da rendere non intelleggibili le que- stionialla base della controversia, anche per difetto di autosufficienza. 5. L’eccezione è complessiva mente infondata secondo il Collegio, in quantola lettura del ricorso permette la Corte di essere nelle condizioni didecidere la causa, avendo evidenziato i passaggi fondamentali della contesain punto di fatto e processuali. 6.Sempre preliminarmente vie ne eccepita dalla controricorrente anche l’inammissibilità del ricorso per violazione degli artt.100 e 323 cod. proc.civ., a fronte della mancata impugnazione dello specifico capo della sentenza d’appello avente ad oggetto la supposta indeducibilità dell’IVA in relazione alla fattura 2 - bis emessa dalla contribuente nei confrontidella società [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente formazione delgiudicato ex art.324 cod. proc. civ. 7.L’eccezione non può trovare ingresso, dal momento che i motivi de- dottiin ri corso sono chiaramente diretti a colpire la sentenza d’appello nelsuo complesso, tra l’altro per aver fondato il proprio contenuto di- spositivosul giudicato penale, sia su documenti non utilizzabili e, dun- que, le doglianze investono anche la ripresa IVA c he è stata decisa dallaCTR unitariamente alle altre oggetto dell’avviso di accertamento sullabase di una valutazione complessiva degli elementi di prova. 8.Con il primo motivo di ricorso - in relazione all’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. - l’Age nzia prospetta la violazione dell’art.651 c.p.p. ed evidenzia che la sentenza penale definitiva di assoluzione non fa statonel processo tributario relativo agli stessi fatti, dal momento che l’Ufficionon era parte civile nel relativo processo, sicché err a la CTR a ritenereche l’Amministrazione dovesse tenerne conto, e così lo stesso giudiced’appello, potendo al massimo tenere conto delle singole prove delprocesso penale, motivando in merito e, comunque, solo ai fini del recuperoIVA e non anche delle I I. DD.. 9.Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza. La CTR nel ritenere dimostrata l’esistenza dei lavori di ristrutturazione fatturati e l’esi- stenza dei costi oggetto ripresa non ha motivato la propria decisione unicamente facendo riferimento a lla sentenza del giudice penale og- gettodella presente censura. Il giudice d’appello ha al contrario tratto ilproprio convincimento da un compendio di elementi di prova, tra cui lasentenza n.676/7/2014 della CTP di Palermo resa inter partes , pre- cisandoanche che la sentenza è stata confermata in appello, e questa autonomalinea argomentativa, idonea da sola a sorreggere l’esito de- cisorio,non è stata utilmente censurata con il motivo in disamina. 10.Va al proposito reiterato che « In tema di ricorso per c assazione, qualorala decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, traloro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le "rationes decidendi" rende inammissibili l e censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anchefondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'in- tervenutadefinitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisionestessa» (Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; successive conformi, Cass.Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293). Dalla mancata impugnazione della seconda ratio decidendi discende l’inammissibilitàdella censura per difetto di rilevanza. 11.Il secondo motivo prospetta - in rapporto all’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. - la violazione dell’art.32 d.P.R. 600/73 perché non sarebberodeducibili i costi addotti dalla società per produrre il reddito, inquanto contestati e oggetto di ric hiesta documentale in sede di ac- certamentonon riscontrata dalla società in fase amministrativa, con- dotta che secondo l’Agenzia preclude la considerazione di detti docu- mentiancorché successivamente prodotti in giudizio, anche ai fini IVA. 11.1. Nel corpo della censura l’Agenzia insiste sul fatto che sarebbe stata erronea la decisione della CTR circa l’ammissibilit à della docu- mentazioneprodotta dalla societ à in sede giudiziale perch é successiva alladata dei questionari non riscontrati e al fatto che tant o la sentenza dellaC.T.P. di Palermo, quanto la sentenza penale richiamate dal giu- dice d’appello non fornirebbero elementi probatori idonei con riferi- mentoa parte delle riprese, relative a costi per servizi ed oneri diversi aifini delle II.DD. e a recup ero del pro - rata di deducibilit à ai fini IVA. 12.Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilit à . Innan- zitutto la doglianza sottende una richiesta di riesame del complessivo earticolato compendio probatorio già valutato dal giudice del meri to, e«Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimetterein discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezza- mentoin fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili ed in s é co erente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimit à , dal mo- mentoche, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di rie- saminaree valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sottoil profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazionefatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare lefonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, con- trollarneattendibilità e concluden za e scegliere, tra le risultanze pro- batorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione » (Cass.7 aprile 2017 n. 9097). 12.1.Inoltre, quanto alla parte degli elementi di prova prodotti per la primavolta in giudizio e richiesti in sede am ministrativa, la generica tecnica di formulazione della censura non permette di ricostruire in fattocon certezza quale ipotesi di mancata ottemperanza alla richiesta dell’amministrazionesi sia in concreto verificata e comunque il rispetto delle condizion i per ritenere inutilizzabile la documentazione non im- mediatamenteprodotta in fase amministrativa. Inparticolare, va rammentato che in tema di accertamento tributario, occorreinnanzitutto distinguere l'ipotesi in cui l'amministrazione finan- ziaria richieda al contribuente documenti mediante questionario, ai sensidell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte di- rette,ovvero dell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, da quellaavanzata nel corso di attivit à di accesso, ispezione o verifica ex art.33 d.P.R. n. 600 cit., quanto all'imposizione reddituale ed ex art. 52del d.P. R. n. 633 cit., quanto all’ IVA . Lacensura a pag.5 del ricorso menziona i questionari inviati dall’Agen- zia e non riscontrati e, dunque, parrebbe fare riferimento alla prima ipotesi,ma anche in tal caso ai fini dell’inutilizzabilità vi è la necessit à che l 'amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale indica- zione di quanto richiesto, accompagnata dall'espresso avvertimento circale conseguenze della mancata ottemperanza, e tali elementi non sononeppure allegati in ricorso, con conseguente difetto di decisività delladoglianza in esame. 13.Il terzo motivo recita testualmente: « [OSCURATO:PERSONA] 32 e 39 co 2 DPR 600/73 (360 n 3 cpc) Non va confusa la carente prova, per tardivaproduzione dei relativi documenti, gi à richiesti dall’AF con invito –questionario inottemperato, con l’accertamento induttivo per presun- zionisupersemplici, che impone di tener conto dei costi presumibili del maggior accertato Inoltre, si censura la sentenza nella parte in cui i giudicidi appello (aderendo all’orientamento del g iudice di prime cure), ritengonodi accogliere il gravame di primo grado e di respingere l’im- pugnazionedell’Ufficio, in quanto non è stata riconosciuta l’incidenza deicosti. Di essi era preclusa la prova. Fine. Anche per questo la sen- tenzava cassata. ». 14.La censura è inammissibile, non solo per la sua tecnica di formula- zioneincompatibile con le forme del ricorso per Cassazione, ma anche inquanto chiaramente diretta ad ottenere una rivalutazione del quadro probatorio,non ammessa in sede di legittimi tà. 15.Il quarto motivo di ricorso - formulato in relazione all’art.360 primo comman.4 cod. proc. civ. - per « carente motivazione » in punto di de- terminazionedei costi, come si legge all’ultima pagina del ricorso, è a suavolta inammissibile. 15.1.Il m ezzo di impugnazione da un lato non denuncia la mancata determinazionedella misura dei costi sotto il profilo della violazione di individuateprevisioni di legge e, dall’altro, quanto al vizio motivazio- nale,trascura che non può più essere utilmente fatta valere la mera carenzae dunque insufficienza della motivazione. 15.2.Infatti, l’art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360, comma 1, n . 5, cod. proc. civ., e si applicanei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivoa quello di entrata in vigore della legge di conversione del decretoe, pertanto, dall’11 settembre 2012. La novella trova dunque applicazionenella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata de- positatal’11 novembre 2019 e, nel testo applicabile, il vizio motivazio- naledeve essere dedotto censurando l ’« omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tr a le parti » enon più l ’« omessa, insufficiente o contraddittoria motivazion e» circa unfatto controverso e decisivo per il giudizio come precedentemente previstodal “ vecchio” n.5, con conseguente inammissibilit à del motivo diricorso il quale non ha tenuto conto del mutato quadro normativo processuale(cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014). 16.Al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite, liqui- datecome da dispositivo, secondo soccombenza. Si dà atto del fatto che, in pres enza di soccombenza della parte am- messaalla prenotazione a debito, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, non sussistono i presupposti per il v
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