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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 giugno 2025

Cassazione n. 15647/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25834/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato. - resistente - avverso la sentenza n. 6903/2024 emessa dal tribunale di Roma il 22/04/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Numero registro generale 25834/2024 Numero sezionale 682/2025 Numero di raccolta generale 15647/2025 Data pubblicazione 12/06/2025 P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 05/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25834/2024 Numero sezionale 682/2025 Numero di raccolta generale 15647/2025 Data pubblicazione 12/06/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25834/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato. - resistente - avverso la sentenza n. 6903/2024 emessa dal tribunale di Roma il 22/04/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Numero registro generale 25834/2024 Numero sezionale 682/2025 Numero di raccolta generale 15647/2025 Data pubblicazione 12/06/2025 P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 05/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25834/2024 Numero sezionale 682/2025 Numero di raccolta generale 15647/2025 Data pubblicazione 12/06/2025
Decreto Cassazione n. 15647/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris