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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1978

ECLI:EU:C:1978:97
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61977C0028

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 10 MAGGIO 1978

[OSCURATO:PERSONA] Presidente , signori Giudici ,

1. La presente causa trae origine dal ricorso che una ditta olandese — la società [OSCURATO:PERSONA] — ha proposto contro la [OSCURATO:PERSONA], per ottenere che sia annullata la decisione di condanna adottata nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] medesima, al termine di una procedura di applicazione dell'articolo 85 del Trattato CEE.

Mi sembra indispensabile riassumere anzitutto i fatti che sono alla base della controversia.

Nel 1954 il signor Cecil E. [OSCURATO:PERSONA] cominciò a fabbricare e smerciare nel [OSCURATO:PERSONA] un prodotto di sua invenzione destinato alla pulizia dei dischi fonografici.

Si trattava esattamente di un pulitore automatico per giradischi, denominato «[OSCURATO:PERSONA]».

Ad esso si sono aggiunti qualche anno dopo altri prodotti analoghi: il «[OSCURATO:PERSONA]», che si usa per la manutenzione dei dischi; il «[OSCURATO:PERSONA]», che serve soprattutto a reintegrare la qualità dei vecchi dischi; e lo «[OSCURATO:PERSONA]», per materiale fonografico di alta qualità.

Nel settembre 1956 il signor [OSCURATO:PERSONA] conferì alla ditta [OSCURATO:PERSONA] NV di Amsterdam (che dal 1976 si denomina [OSCURATO:PERSONA] BV) l'esclusività per la vendita dei suoi prodotti nei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] produceva unicamente l'articolo denominato «[OSCURATO:PERSONA]». [OSCURATO:PERSONA] notificò tale accordo d'esclusiva alla [OSCURATO:PERSONA] il 24 gennaio 1963, descrivendone l'oggetto in questi termini: «accordo di concessione esclusiva, con cui il fabbricante s'impegna a effettuare forniture nei [OSCURATO:PERSONA] solo a [OSCURATO:PERSONA] NV e a trasmettere a quest'ultima ogni ordinazione proveniente da tale territorio».

A sostegno della sua tesi, secondo cui l'accordo non ricadeva sotto il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE, [OSCURATO:PERSONA] dichiarava: «L'accordo in questione non esclude il libero gioco della concorrenza nè entro lo Stato membro considerato nè fra gli Stati membri, ma ha unicamente per scopo di mettere a disposizione della clientela il miglior servizio possibile».

Nel 1969 la [OSCURATO:PERSONA], prendendo posizione in merito alla suddetta notifica, affermava che a un primo esame l'accordo sembrava rientrare nella categoria di quelli consentiti dal regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 67/67 del 22 marzo 1967 (concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a talune categorie di accordi di esclusività), ma richiamava l'attenzione dell'interessata sul fatto che l'esenzione dal divieto prevista da tale regolamento non si applica al caso in cui le parti cerchino di conseguire una rigida compartimentazione dei mercati.

Se questo fosse stato il caso, sarebbe stato necessario modificare l'accordo. [OSCURATO:PERSONA] non reagiva all'invito della [OSCURATO:PERSONA] di comunicarle eventuali osservazioni sui risultati dell'esame preliminare dell'accordo.

Nel 1972, un cliente di [OSCURATO:PERSONA], il signor [OSCURATO:PERSONA] di Leeuwarden, proprietario di una ditta che vende prodotti fonografici e affini (fra cui i prodotti [OSCURATO:PERSONA]), avendo notato che i prezzi di [OSCURATO:PERSONA] erano sensibilmente più alti dei prezzi praticati dai grossisti del [OSCURATO:PERSONA], riusciva a procurarsi, tramite la ditta olandese d'importazione all'ingrosso Audiogram, una partita di prodotti [OSCURATO:PERSONA] acquistati da Audiogram presso un grossista di Londra, che a sua volta pare li avesse ricevuti direttamente dal fabbricante.

Nel corso della stesso anno 1972 [OSCURATO:PERSONA], facendo valere il suo diritto nei [OSCURATO:PERSONA] sui marchi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che servono, come ho già detto, a designare i diversi prodotti di [OSCURATO:PERSONA] distribuiti da [OSCURATO:PERSONA]), otteneva dal presidente del Tribunale di Leeuwarden, attraverso un procedimento sommario, l'ingiunzione a carico di [OSCURATO:PERSONA] di cessare entro 24 ore la commercializzazione dei prodotti recanti i detti marchi.

Nel 1973 [OSCURATO:PERSONA], opponendosi a tale decisione, conveniva in giudizio sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Amsterdam.

Successivamente, la stessa ditta provvedeva anche a informare la [OSCURATO:PERSONA] del comportamento delle controparti. [OSCURATO:PERSONA] iniziava allora un procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che si è concluso con una decisione di condanna adottata il 21 dicembre 1976 nei confronti di entrambe le imprese.

È contro questa decisione che la ditta [OSCURATO:PERSONA], oggi [OSCURATO:PERSONA], ha promosso in data 21 febbraio 1977 il presente ricorso d'annullamento, al quale la ditta [OSCURATO:PERSONA] è tuttavia rimasta estranea.

In corso di causa, hanno fatto intervento le ditte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tale intervento è stato ammesso dalla Corte con ordinanza del 21 settembre 1977.

2. La condanna pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] si basa su due constatazioni.

In primo luogo: che l'accordo fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto per oggetto e per effetto di isolare il mercato dei [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il commercio dei prodotti di [OSCURATO:PERSONA], precludendo ai terzi ogni concorrenza effettiva nello smercio di tali prodotti: in tal modo sarebbe stato violato l'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE.

In secondo luogo, che la notifica del menzionato accordo, effettuata il 24 gennaio 1963 da [OSCURATO:PERSONA], avrebbe contenuto informazioni «inesatte ed alterate», in particolare per non aver segnalato l'aspetto dell'accordo relativo all'uso da parte di [OSCURATO:PERSONA] di marchi appartenenti a [OSCURATO:PERSONA]: e ciò in contrasto con l'articolo 15, paragrafo 1, a , del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962.

Ciò posto, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] un'ammenda di 10000 UC ciascuno per l'infrazione dell'articolo 85, paragrafo 1; e inoltre, a norma del citato articolo 15 del regolamento 17, ha inflitto a [OSCURATO:PERSONA] una ammenda di 5000 UC per aver violato l'obbligo d'informazione inerente alle notifiche previste dagli articoli 4 e 5 dello stesso regolamento.

Nell'esposizione dei fatti e dei motivi che sono alla base della sua decisione, la [OSCURATO:PERSONA] è partita dall'assunto che [OSCURATO:PERSONA], oltre ad aver concesso alla ditta [OSCURATO:PERSONA] l'esclusività della distribuzione nei [OSCURATO:PERSONA] del «[OSCURATO:PERSONA]» poi degli altri suoi prodotti per la pulitura e la manutenzione dei dischi fonografici, avesse concesso alla stessa ditta anche il diritto esclusivo di far uso nei [OSCURATO:PERSONA] dei marchi relativi ai prodotti in questione.

In tal modo sarebbe stata assicurata a [OSCURATO:PERSONA] in quello Stato una protezione territoriale assoluta riguardo all'importazione e allo smercio dei prodotti [OSCURATO:PERSONA], protezione rafforzata ulteriormente, a partire almeno dal 1972, dall'imposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei grossisti del [OSCURATO:PERSONA], di un divieto di esportare i detti prodotti nei [OSCURATO:PERSONA].

La ditta [OSCURATO:PERSONA] ha invece negato di aver concluso un accordo con [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai marchi da essa utilizzati per la vendita dei prodotti in questione.

Secondo la ricorrente, i marchi «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]» le apparterrebbero a titolo originario, in quanto essa stessa li avrebbe creati e registrati nei [OSCURATO:PERSONA] dopo la stipulazione dell'accordo di distribuzione esclusiva.

Quanto al marchio «[OSCURATO:PERSONA]», la ditta [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver cominciato a servirsene nei [OSCURATO:PERSONA] prima che esso venisse impiegato da [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA].

Siamo dunque in presenza di un netto contrasto fra le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] e le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Ma, prima di approfondire il confronto tra i due punti di vista — così da indicare quali dei due appaia convincente alla luce dei documenti e della trattazione orale — credo sia opportuno chiarire su quali criteri giuridici debba fondarsi la soluzione del caso di specie.

3. È noto che un accordo fra imprese cade sotto il divieto stabilito dall'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE in quanto possa «pregiudicare il commercio tra Stati membri» ed abbia «per oggetto o per effetto» d'influire negativamente sul gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

Per l'applicazione del divieto, basta dunque che l'accordo produca il risultato di «impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune», purchè esso «possa incidere, in modo diretto o indiretto, in potenza o in atto, sulla libertà del commercio fra Stati membri» (così la sentenza della nostra Corte in data 13 luglio 1966 nelle cause riunite 56-58/64, Grundig-Consten, Raccolta 1966, p. 461, spec. 519 ).

Sottolineo che è sufficiente una influenza potenziale sulle correnti degli scambi fra Stati membri: la Corte lo aveva già affermato nella sentenza 30 giugno 1966 in causa 56/65, Société technique minière (Raccolta 1966, p. 281) .

D'altro canto, il fatto che una delle imprese partecipanti all'accordo si trovasse, all'epoca della sua stipulazione, in un paese terzo non impediva l'applicazione dell'articolo 85, in quanto l'accordo produceva effetti sul territorio della Comunità: v. in proposito la sentenza 25 novembre 1971 nella causa 22/71, Béguelin (Raccolta 1971, p. 949 e ss.) .

Per quanto riguarda in ispecie i contratti d'esclusiva, conviene riferirsi anzitutto alla citata sentenza nelle cause Grundig-Consten, da cui risulta essere incompatibile con il divieto dell'articolo 85 l'accordo d'esclusiva fra un fabbricante di uno Stato membro e un distributore avente sede in altro Stato membro, se quest'ultimo, diventando titolare del diritto al marchio apposto dal fabbricante sul prodotto, e beneficiando dei divieti di esportazione imposti dal fabbricante ai grossisti del suo paese, gode di una protezione territoriale assoluta contro le importazioni parallele dello stesso prodotto nel suo Stato.

Successivamente la già citata sentenza 25 novembre 1971 nella causa Béguelin ha precisato che un accordo di esclusiva può recar pregiudizio al commercio tra Stati membri e avere l'effetto di ostacolare la concorrenza se il concessionario è in grado d'impedire le importazioni parallele da altri Stati membri nella zona di esclusiva, grazie all'effetto combinato dell'accordo e delle leggi nazionali in materia di concorrenza sleale.

Questa giurisprudenza fa dunque apparire che le condizioni d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato sono soddisfatte quando, a seguito di un accordo di distribuzione esclusiva, il concessionario ha il potere di ostacolare le importazioni parallele da altri Stati, senza che vi sia neanche bisogno di verificare se tale potere abbia avuto in realtà occasione di essere esercitato.

Quanto al marchio, risulta dalla costante giurisprudenza di questa Corte che il diritto comunitario non consente di usarlo per impedire importazioni parallele di un prodotto autentico, proveniente dallo stesso fabbricante straniero che rifornisce anche il titolare locale del marchio, soprattutto quando fra quest'ultimo e il fabbricante esistano dei legami giuridici o economici (v. sentenza del 31 ottobre 1974 nella causa 16/74, Centrafarm, Raccolta 1974, p. 1183 ).

In un'ipotesi del genere non è configurabile l'eccezione prevista dalla sentenza del 22 giugno 1976 nella causa 119/75, Terrapin (Raccolta 1976, p. 1039) , per il caso di possibile confusione fra prodotti analoghi, originari da diversi Stati membri, e contrassegnati da marchi analoghi appartenenti a soggetti giuridicamente ed economicamente indipendenti.

Nè potrebbe essere invocata la facoltà, riconosciuta al titolare di un marchio nella Comunità, di valersene per impedire l'importazione di prodotti analoghi originari di paesi terzi e recanti lo stesso marchio; facoltà che fu ammessa in un caso in cui il titolare del marchio nella Comunità fabbricava esso stesso il prodotto contrassegnato dal marchio (v. sentenza 15 giugno 1976 nella causa 51/78, EMI Records, Raccolta 1976, p. 813 ).

Tenendo conto di tale giurisprudenza, passiamo ora all'esame delle questioni di fatto che si pongono nel caso di specie.

4. Occupiamoci anzitutto delle circostanze che precedettero e accompagnarono la conclusione dell'accordo di distribuzione esclusiva [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], per stabilire se le due parti, prima di tale accordo, contemporaneamente ad esso o anche più tardi ma comunque prima della notifica alla [OSCURATO:PERSONA], raggiunsero fra loro un'intesa circa l'uso nei [OSCURATO:PERSONA], da parte di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], di marchi identici a quelli utilizzati in [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA].

In risposta alle domande poste dalla Corte, entrambe le parti e gli intervenienti hanno concordemente affermato che, prima della conclusione dell'accordo di esclusività fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nessuno dei marchi in causa era stato depositato in uno qualsiasi degli Stati che erano all'epoca membri della Comunità, o in [OSCURATO:PERSONA].

Dal 1954 al 1956, d'altronde, [OSCURATO:PERSONA] fabbricava, come già innanzi ho ricordato, solo il prodotto denominato «[OSCURATO:PERSONA]».

Gli articoli denominati «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]», creati negli anni successivi, vennero distribuiti da [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA] a partire rispettivamente dal 1958 e dal 1962, e sono stati poi iscritti da [OSCURATO:PERSONA] a suo nome nel registro del Benelux negli anni 1971/72; mentre il marchio [OSCURATO:PERSONA] ha cominciato ad essere usato da [OSCURATO:PERSONA] solo a partire dal 1964 (cioè a un'epoca posteriore alla data della notifica di cui trattasi) ed esula quindi dall'ambito delle nostre considerazioni.

Pare assodato che, all'epoca della conclusione dell'accordo di esclusività, era possibile, sia nel [OSCURATO:PERSONA] che nei [OSCURATO:PERSONA], acquisire un diritto di marchio in virtù del suo uso.

È altrettanto certo che la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» è stata impiegata per la prima volta dal signor [OSCURATO:PERSONA], inventore dell'omonimo congegno, nel 1955, sia in [OSCURATO:PERSONA] sia nei [OSCURATO:PERSONA].

Ciò è dimostrato in primo luogo dall'articolo pubblicato dal signor [OSCURATO:PERSONA] nel numero di gennaio 1955 della rivista «[OSCURATO:PERSONA]»; in secondo luogo, e per quanto riguarda più particolarmente l'uso di tale marchio nei [OSCURATO:PERSONA], dagli estratti dei libri contabili del signor [OSCURATO:PERSONA].

Da tali libri risulta infatti che nello stesso anno 1955 [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato direttamente in quello Stato delle vendite di partite del prodotto «[OSCURATO:PERSONA]» a ditte olandesi, fra cui non figurava [OSCURATO:PERSONA].

È stato ulteriormente chiarito in udienza che proprio e soltanto del prodotto «[OSCURATO:PERSONA]» si trattava.

Ora, non sarebbe credibile che [OSCURATO:PERSONA] avesse all'epoca venduto nei [OSCURATO:PERSONA] tale articolo, che egli stesso aveva reclamizzato con il nome di «[OSCURATO:PERSONA]» (come risulta dall'inserzione pubblicitaria figurante nel citato numero della suddetta rivista), omettendo di denominarlo come tale.

Inoltre, questa denominazione non corrisponde ad un nome comune della lingua inglese; non si vede, dunque, per quale ragione [OSCURATO:PERSONA] l'avesse applicata al suo prodotto se non al fine di utilizzarla come marchio.

Molto probabilmente fu [OSCURATO:PERSONA] stesso ad inventare questo nome singolare, visto che è stata riconosciuta la sua derivazione dalle esperienze fotografiche del signor [OSCURATO:PERSONA] nel mondo degli insetti (al quale Bug appartiene).

Cosicchè appare vana la pretesa di [OSCURATO:PERSONA] di affermare una priorità d'uso di tale denominazione rispetto all'inventore del prodotto e del relativo nome.

Se dunque si tiene conto della priorità di [OSCURATO:PERSONA] nell'impiego del marchio «[OSCURATO:PERSONA]-Bug» (da lui usato già un anno prima della conclusione dell'accordo con [OSCURATO:PERSONA], sia nel [OSCURATO:PERSONA] sia nei [OSCURATO:PERSONA]), e del fatto che in entrambi questi Stati l'uso del marchio era a quel tempo costitutivo di titolo, l'assenso dato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], nei primi tempi delle loro relazioni d'affari, all'uso da parte del secondo del marchio «[OSCURATO:PERSONA]» nei [OSCURATO:PERSONA] non può rivestire, come pretende [OSCURATO:PERSONA], il significato di una semplice manifestazione d'indifferenza riguardo al proposito espresso da [OSCURATO:PERSONA]; in realtà quell'assenso costituiva una vera e propria autorizzazione all'utilizzazione di un diritto di [OSCURATO:PERSONA].

Ci fu insomma un accordo relativo al marchio che, avendo un effetto restrittivo della concorrenza e presentando carattere accessorio rispetto all'accordo di distribuzione esclusiva, si poneva in contrasto con l'articolo 85 del Trattato CEE e in ogni caso doveva essere notificato da [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente alla notifica dell'accordo principale.

Per quanto riguarda gli altri marchi a cui si riferisce l'impugnata decisione, la circostanza che essi siano stati utilizzati al tempo stesso dal loro inventore nel [OSCURATO:PERSONA] e dal suo distributore esclusivo, a nome proprio, nei [OSCURATO:PERSONA], e che siano stati impiegati da [OSCURATO:PERSONA] fin dall'origine per la designazione di suoi prodotti, consentirebbe di per sè sola, indipendentemente da altri elementi di prova, di presumere che anche a questo riguardo le due imprese fossero d'accordo.

La loro intesa trova d'altronde una conferma nel comportamento successivo delle due imprese in relazione al commercio nei [OSCURATO:PERSONA] dei prodotti qui considerati.

Non va infine dimenticato che nel 1971, dopo l'entrata in vigore della legge Benelux sui marchi, [OSCURATO:PERSONA] presentò una domanda di registrazione di tali marchi a proprio nome nei [OSCURATO:PERSONA].

Ciò conferma che egli riteneva di avere un diritto prioritario su tali marchi, nonostante l'uso consentitone a [OSCURATO:PERSONA].

Poco dopo, la domanda fu ritirata, e ciò, come dirò tra breve, a seguito di intese fra le due ditte che facevano salvo il diritto prioritario di [OSCURATO:PERSONA].

In conclusione perciò, anche indipendentemente dal fatto che sia stato [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] a utilizzare per primo nei [OSCURATO:PERSONA] l'uno o l'altro dei marchi in questione, questi elementi consentirebbero già di presumere che fra le due imprese vi sia stato un accordo in relazione all'impiego esclusivo da parte di [OSCURATO:PERSONA] degli stessi marchi con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva designato i prodotti di sua creazione.

5. Mi sembra opportuno, a questo punto, cercare di chiarire perchè [OSCURATO:PERSONA] ritirò la propria domanda di registrazione dei marchi di cui trattasi nei [OSCURATO:PERSONA].

Si può fondatamente ritenere che i motivi furono di natura tattica in relazione ai processi interni allora pendenti: ciò risulta dalla documentazione acquisita agli atti di questa procedura.

Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che il 10 ottobre 1973 [OSCURATO:PERSONA] aveva scritto a [OSCURATO:PERSONA] riconoscendogli la proprietà dei marchi «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]», ma chiedendogli di ritirare la sua domanda di registrazione per i [OSCURATO:PERSONA]; restava inteso che [OSCURATO:PERSONA] si impegnava a ritrasferire a [OSCURATO:PERSONA] i relativi diritti dietro sua richiesta.

Fu in conseguenza di questa lettera, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che il 25 ottobre seguente [OSCURATO:PERSONA] ritirò la sua domanda.

La ricorrente, pur riconoscendo di avere scritto a [OSCURATO:PERSONA] nel senso indicato, ha dichiarato nell'atto introduttivo del ricorso di avere poi annullato la lettera del 10 ottobre mediante altra lettera del 19 ottobre seguente, per il fatto che la prima avrebbe totalmente misconosciuto i fatti e i rapporti giuridici esistenti fra essa stessa e [OSCURATO:PERSONA].

Nella menoria di replica essa ha allegato peraltro un diverso motivo, e cioè la preoccupazione di evitare una presa di posizione che avrebbe potuto esser considerata contraria all'articolo 85 del Trattato.

Il resoconto delle discussioni svoltesi all'Aia il 10 ottobre 1973 fra i rappresentanti delle due ditte (redatto da un mandatario inglese di [OSCURATO:PERSONA] e datato 18 ottobre 1973) conferma invece la tesi della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la lettera di [OSCURATO:PERSONA] del 10 ottobre costituiva il risultato ben meditato delle discussioni medesime.

In tale resoconto si ricorda, fra l'altro, che il legale di [OSCURATO:PERSONA] aveva suggerito che non figurasse alcuna registrazione di [OSCURATO:PERSONA] nel registro dei marchi del Benelux, per consentire a [OSCURATO:PERSONA] di opporsi con successo all'azione promossa da [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Amsterdam.

Secondo l'autore del citato resoconto, ciò avrebbe significato che «per un certo tempo [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata la sola proprietaria dei marchi depositati nei [OSCURATO:PERSONA]» Tuttavia, il rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che la sua ditta era disposta ad assumersi l'impegno di cedere a [OSCURATO:PERSONA] i diritti sui marchi stessi dietro sua richiesta.

La finalità di pura e semplice tattica processuale di tale manovra risulta anche dalla lettera del 25 ottobre 1973, indirizzata dal mandatario di [OSCURATO:PERSONA] al mandatario di [OSCURATO:PERSONA].

Vi si afferma che la radiazione dei marchi di [OSCURATO:PERSONA] dal registro dei marchi del Benelux era necessaria per evitare che risultasse compromessa la credibilità della tesi sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del processo che l'opponeva a [OSCURATO:PERSONA].

Altri elementi documentali confermano, poi, l'esistenza di un accordo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] relativo ai marchi. [OSCURATO:PERSONA], nel suo controricorso, cita la dichiarazione fatta l'11 luglio 1975 dal direttore di [OSCURATO:PERSONA], signor Meijling, in occasione di un incontro svoltosi a Londra con dei funzionari della [OSCURATO:PERSONA]; dichiarazione secondo cui, nei primi tempi delle relazioni d'affari fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lo stesso signor Meijling avrebbe informato [OSCURATO:PERSONA] che la sua ditta aveva l'intenzione di servirsi in proprio della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» nei [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe dato il proprio accordo.

Sempre da tale dichiarazione risulta che la vedova di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ammesso l'autorizzazione data da suo marito a [OSCURATO:PERSONA] di servirsi dei marchi in questione, mentre non avrebbe mai riconosciuto che [OSCURATO:PERSONA] li avesse impiegati prima di [OSCURATO:PERSONA].

Il processo verbale dell'incontro dell'11 luglio 1975 con i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] fu approvato da [OSCURATO:PERSONA] con lettera del 3 novembre 1975.

La dichiarazione relativa alla suddetta ammissione della signora [OSCURATO:PERSONA] fu reiterata nell'incontro del 23 marzo 1976 fra i rappresentanti di [OSCURATO:PERSONA] e i servizi della [OSCURATO:PERSONA], e riportata nel processo verbale («la signora [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che il signor [OSCURATO:PERSONA] aveva autorizzato [OSCURATO:PERSONA] a servirsi dei marchi in questione») il quale veniva poi approvato sia da [OSCURATO:PERSONA] (lettera del 5 luglio 1976) che da [OSCURATO:PERSONA] (lettera del 7 luglio 1976).

Ma anche indipendentemente dall'esistenza di quei documenti, tenuto conto dei rapporti intercorrenti fra le due imprese considerate, il solo fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse precedentemente tollerato che [OSCURATO:PERSONA] utilizzasse a proprio nome nei [OSCURATO:PERSONA] i marchi spettanti allo stesso [OSCURATO:PERSONA] sia in [OSCURATO:PERSONA], sia nei [OSCURATO:PERSONA], sarebbe sufficiente a dimostrare una tacita intesa a questo riguardo.

L'intesa mirava, come già si è rilevato, ad assicurare a [OSCURATO:PERSONA] una protezione territoriale assoluta sul mercato olandese, operante anche nei confronti delle importazioni dei prodotti di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero potuto eventualmente aver luogo attraverso altri Stati membri.

Allo stesso risultato avrebbe dovuto pure contribuire il divieto d'esportazione imposto successivamente da [OSCURATO:PERSONA] ai suoi rivenditori britannici; misura che [OSCURATO:PERSONA] verosimilmente adottò dietro espressa richiesta di [OSCURATO:PERSONA], come si può facilmente arguire dal tenore della risposta scritta dell'8 settembre 1956, con cui [OSCURATO:PERSONA] conferma l'accordo di esclusiva testè concluso con [OSCURATO:PERSONA].

6. Le considerazioni svolte finora danno, a mio avviso, una dimostrazione convincente del fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano legati da un accordo avente per oggetto l'utilizzazione dei marchi dei prodotti [OSCURATO:PERSONA] da parte del distributore esclusivo [OSCURATO:PERSONA], così da fornire a quest'ultimo una protezione territoriale assoluta, nei [OSCURATO:PERSONA], per il commercio dei prodotti [OSCURATO:PERSONA].

Questa constatazione ha come logico corollario che entrambe le violazioni contestate dalla [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (quella del divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE e quella dell'obbligo di informazione veritiera di cui al regolamento 17) furono effettivamente commesse.

Ma supponiamo per un momento che la prova dell'esistenza dell'accordo sopra descritto non fosse stata raggiunta, o fosse ritenuta insufficiente.

Io credo che anche in tal caso la prima e principale violazione contestata a [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] — quella del citato articolo 85, paragrafo 1 — dovrebbe riconoscersi sussistente.

Infatti, anche se si partisse dal presupposto che i marchi depositati dalla ricorrente a suo nome nei [OSCURATO:PERSONA] le appartenevano a titolo originario e non avevano fatto oggetto di un apposito accordo con [OSCURATO:PERSONA], non ne risulterebbe escluso l'effetto indebitamente restrittivo della concorrenza che l'accordo di esclusiva [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ha avuto a danno sia delle imprese concorrenti che si sono trovate gravemente ostacolate nello smercio dei prodotti di [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA], sia dei consumatori che non hanno potuto usufruire in tutta la misura possibile dei prezzi più favorevoli praticati da [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA].

Il detto effetto restrittivo risulta obbiettivamente dal gioco congiunto dell'accordo di esclusiva e dalle seguenti circostanze parallele e complementari: a) acquisizione da parte del distributore esclusivo di [OSCURATO:PERSONA] della titolarità nei [OSCURATO:PERSONA] di marchi identici a quelli utilizzati dallo stesso fabbricante per la designazione dei prodotti di cui trattasi (almeno per quanto riguarda «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]»); b) impiego di tali marchi olandesi da parte del distributore esclusivo di [OSCURATO:PERSONA] per impedire le importazioni parallele nei [OSCURATO:PERSONA] dei prodotti originari di [OSCURATO:PERSONA] mediante canali di distribuzione diversi da quelli del distributore esclusivo; c) imposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] ai grossisti britannici del divieto di esportare i suoi prodotti fuori del [OSCURATO:PERSONA]; e, a tal fine, d) apposizione da parte dello stesso fabbricante sui propri prodotti di bollini, atti a individuare il grossista da cui provenivano eventualmente i prodotti facenti oggetto dell'importazione parallela.

Il suddetto impiego del marchio da parte di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] è dimostrato in modo indubbio da documenti figuranti nel fascicolo di causa.

Mi riferisco in particolare alla lettera di [OSCURATO:PERSONA] a Audiogram del 5 settembre 1972, alla lettera di [OSCURATO:PERSONA] alla redazione del giornale R.T.H. del 25 ottobre 1972 e agli atti dei procedimenti svoltisi davanti alla giurisdizione olandese fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1972 al 1976.

Nel corso di questi, [OSCURATO:PERSONA] ha rivendicato il proprio diritto «d'impedire a [OSCURATO:PERSONA] di servirsi dei marchi di [OSCURATO:PERSONA] per la vendita dei prodotti [OSCURATO:PERSONA]» (paragrafo 11 della memoria di [OSCURATO:PERSONA] del 21 novembre 1973 davanti all'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam).

Risulta in particolare da questi documenti che la ditta [OSCURATO:PERSONA], nel cercare di impedire che altri importassero in Olanda prodotti della ditta [OSCURATO:PERSONA], si limitava a invocare il fatto che detti prodotti non erano stati forniti da essa, ma erano stati ottenuti tramite altri canali.

Per questo solo fatto essa, facendo valere il suo diritto di marchio, si opponeva alla loro messa in commercio nei [OSCURATO:PERSONA], considerando tale atto come una violazione di quel diritto.

Soltanto a partire dal 1976, cioè dopo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato la procedura volta alla constatazione dell'infrazione dell'articolo 85, [OSCURATO:PERSONA], comprendendo la debolezza della sua posizione rispetto al diritto comunitario, sollevò la questione dell'autenticità dei prodotti posti in vendita da [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA] come prodotti fabbricati da [OSCURATO:PERSONA].

Tutto lascia presumere che si tratti di un argomento pretestuoso. [OSCURATO:PERSONA] disponeva di campioni dell'articolo «[OSCURATO:PERSONA]», recante sull'involucro, oltre a tale denominazione, anche il marchio [OSCURATO:PERSONA], messi in vendita nei [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA]; ma, in luogo di dimostrare che si trattava di un prodotto realmente contraffatto, cioè non fabbricato da [OSCURATO:PERSONA], ha puntato sulla inversione dell'onere della prova, facendo ricadere sull'importatore parallelo il compito di dimostrare che si tratta di un prodotto autentico.

Senza pregiudizio delle regole processuali nazionali a questo riguardo, vorrei osservare che, dal punto di vista del diritto comunitario, tale comportamento di [OSCURATO:PERSONA] è non soltanto suscettibile di provocare effetti contrari al principio generale della libertà di circolazione delle merci fra gli Stati membri, ma appare di per sè contrario allo spirito di tale principio fondamentale del mercato comune, il quale implica che ogni limitazione che un soggetto pretenda apportarvi debba essere giustificata dal soggetto medesimo.

L'intento preciso di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] di impedire importazioni parallele nei [OSCURATO:PERSONA] è confermato, inoltre, come ho detto, dal divieto imposto da [OSCURATO:PERSONA] ai grossisti britannici di esportare i suoi prodotti.

L'esistenza di tale divieto, quantomeno a partire dal 1972, cioè all'epoca in cui cominciò a stabilirsi un sensibile divario fra i prezzi dei prodotti [OSCURATO:PERSONA] nei due Stati considerati, è stata riconosciuta dalla stessa ditta [OSCURATO:PERSONA] nel corso della procedura amministrativa davanti alla [OSCURATO:PERSONA].

Essa risultava già d'altronde dalla risposta data da [OSCURATO:PERSONA] alla richiesta di imprese olandesi di ottenere forniture dirette di suoi prodotti (v. lettera di [OSCURATO:PERSONA] a Forassimo del 28 novembre 1973).

Se dunque l'accordo di distribuzione esclusiva fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] viene considerato nel contesto dei comportamenti tenuti successivamente da entrambe le parti, sia nel [OSCURATO:PERSONA] che nei [OSCURATO:PERSONA], emerge chiaramente il suo effetto anticoncorrenziale.

In sostanza, grazie all'influenza degli elementi sopra menzionati (in particolare il gioco di marchi identici di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA], e il divieto di esportazione imposto da [OSCURATO:PERSONA] ai suoi rivenditori in [OSCURATO:PERSONA]), quell'accordo raggiungeva il risultato di rendere il mercato olandese impermeabile alle importazioni parallele; produceva cioè una situazione che, anche se si prescinde dall'esistenza di un'intesa specifica concernente i marchi, continua ad apparire simile alla situazione considerata dalla Corte nel caso Grundig-Consten.

È in quest'ordine di idee che si potrebbe, a mio avviso, ritenere violato l'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE anche se non ci fosse stato un accordo fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la concessione a quest'ultimo del diritto esclusivo di usare come marchi nei [OSCURATO:PERSONA] le denominazioni date dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] ai propri prodotti.

Ma in realtà un accordo del genere ci fu, come sopra ho cercato di dimostrare, e perciò anche l'obbligo comunitario di fornire informazioni complete e veritiere al momento della notifica prescritta dal regolamento 17 risulta, nella specie, violato.

7. A norma del citato articolo 15, paragrafo 1, del regolamento 17/62 del Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] ha il potere discrezionale di infliggere ammende alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, forniscano indicazioni inesatte all'atto della notificazione di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento.

In forza del paragrafo 2 dello stesso articolo 15, la [OSCURATO:PERSONA] ha un analogo potere sanzionatorio nei confronti delle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, abbiano violato l'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE.

Nella specie, non vi è dubbio che il carattere restrittivo della concorrenza degli accordi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (sia l'accordo principale d'esclusiva, sia quelli accessori relativi all'uso di certi marchi di [OSCURATO:PERSONA]) non poteva essere ignoto alla ricorrente.

Questa anzi, come si è notato, predispose intenzionalmente condizioni tali da consentirle di ostacolare efficacemente le importazioni parallele dei prodotti di [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA]; e, come si è visto nel caso di [OSCURATO:PERSONA], ha tenacemente continuato a perseguire fino ad oggi tale scopo.

Ricorrono dunque le condizioni richieste dal citato articolo 15 per l'applicazione di ammende in relazione ad entrambe le infrazioni sopra menzionate.

Per tutti questi motivi, il ricorso risulta infondato.

Concludo quindi proponendo che esso sia respinto, con la condanna della ricorrente a tutte le spese di causa, ivi comprese quelle relative all'intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61977C0028 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 10 MAGGIO 1978 [OSCURATO:PERSONA] Presidente , signori Giudici , 1. La presente causa trae origine dal ricorso che una ditta olandese — la società [OSCURATO:PERSONA] — ha proposto contro la [OSCURATO:PERSONA], per ottenere che sia annullata la decisione di condanna adottata nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] medesima, al termine di una procedura di applicazione dell'articolo 85 del Trattato CEE. Mi sembra indispensabile riassumere anzitutto i fatti che sono alla base della controversia. Nel 1954 il signor Cecil E. [OSCURATO:PERSONA] cominciò a fabbricare e smerciare nel [OSCURATO:PERSONA] un prodotto di sua invenzione destinato alla pulizia dei dischi fonografici. Si trattava esattamente di un pulitore automatico per giradischi, denominato «[OSCURATO:PERSONA]». Ad esso si sono aggiunti qualche anno dopo altri prodotti analoghi: il «[OSCURATO:PERSONA]», che si usa per la manutenzione dei dischi; il «[OSCURATO:PERSONA]», che serve soprattutto a reintegrare la qualità dei vecchi dischi; e lo «[OSCURATO:PERSONA]», per materiale fonografico di alta qualità. Nel settembre 1956 il signor [OSCURATO:PERSONA] conferì alla ditta [OSCURATO:PERSONA] NV di Amsterdam (che dal 1976 si denomina [OSCURATO:PERSONA] BV) l'esclusività per la vendita dei suoi prodotti nei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] produceva unicamente l'articolo denominato «[OSCURATO:PERSONA]». [OSCURATO:PERSONA] notificò tale accordo d'esclusiva alla [OSCURATO:PERSONA] il 24 gennaio 1963, descrivendone l'oggetto in questi termini: «accordo di concessione esclusiva, con cui il fabbricante s'impegna a effettuare forniture nei [OSCURATO:PERSONA] solo a [OSCURATO:PERSONA] NV e a trasmettere a quest'ultima ogni ordinazione proveniente da tale territorio». A sostegno della sua tesi, secondo cui l'accordo non ricadeva sotto il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE, [OSCURATO:PERSONA] dichiarava: «L'accordo in questione non esclude il libero gioco della concorrenza nè entro lo Stato membro considerato nè fra gli Stati membri, ma ha unicamente per scopo di mettere a disposizione della clientela il miglior servizio possibile». Nel 1969 la [OSCURATO:PERSONA], prendendo posizione in merito alla suddetta notifica, affermava che a un primo esame l'accordo sembrava rientrare nella categoria di quelli consentiti dal regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 67/67 del 22 marzo 1967 (concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a talune categorie di accordi di esclusività), ma richiamava l'attenzione dell'interessata sul fatto che l'esenzione dal divieto prevista da tale regolamento non si applica al caso in cui le parti cerchino di conseguire una rigida compartimentazione dei mercati. Se questo fosse stato il caso, sarebbe stato necessario modificare l'accordo. [OSCURATO:PERSONA] non reagiva all'invito della [OSCURATO:PERSONA] di comunicarle eventuali osservazioni sui risultati dell'esame preliminare dell'accordo. Nel 1972, un cliente di [OSCURATO:PERSONA], il signor [OSCURATO:PERSONA] di Leeuwarden, proprietario di una ditta che vende prodotti fonografici e affini (fra cui i prodotti [OSCURATO:PERSONA]), avendo notato che i prezzi di [OSCURATO:PERSONA] erano sensibilmente più alti dei prezzi praticati dai grossisti del [OSCURATO:PERSONA], riusciva a procurarsi, tramite la ditta olandese d'importazione all'ingrosso Audiogram, una partita di prodotti [OSCURATO:PERSONA] acquistati da Audiogram presso un grossista di Londra, che a sua volta pare li avesse ricevuti direttamente dal fabbricante. Nel corso della stesso anno 1972 [OSCURATO:PERSONA], facendo valere il suo diritto nei [OSCURATO:PERSONA] sui marchi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che servono, come ho già detto, a designare i diversi prodotti di [OSCURATO:PERSONA] distribuiti da [OSCURATO:PERSONA]), otteneva dal presidente del Tribunale di Leeuwarden, attraverso un procedimento sommario, l'ingiunzione a carico di [OSCURATO:PERSONA] di cessare entro 24 ore la commercializzazione dei prodotti recanti i detti marchi. Nel 1973 [OSCURATO:PERSONA], opponendosi a tale decisione, conveniva in giudizio sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Amsterdam. Successivamente, la stessa ditta provvedeva anche a informare la [OSCURATO:PERSONA] del comportamento delle controparti. [OSCURATO:PERSONA] iniziava allora un procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che si è concluso con una decisione di condanna adottata il 21 dicembre 1976 nei confronti di entrambe le imprese. È contro questa decisione che la ditta [OSCURATO:PERSONA], oggi [OSCURATO:PERSONA], ha promosso in data 21 febbraio 1977 il presente ricorso d'annullamento, al quale la ditta [OSCURATO:PERSONA] è tuttavia rimasta estranea. In corso di causa, hanno fatto intervento le ditte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tale intervento è stato ammesso dalla Corte con ordinanza del 21 settembre 1977. 2. La condanna pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] si basa su due constatazioni. In primo luogo: che l'accordo fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto per oggetto e per effetto di isolare il mercato dei [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il commercio dei prodotti di [OSCURATO:PERSONA], precludendo ai terzi ogni concorrenza effettiva nello smercio di tali prodotti: in tal modo sarebbe stato violato l'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE. In secondo luogo, che la notifica del menzionato accordo, effettuata il 24 gennaio 1963 da [OSCURATO:PERSONA], avrebbe contenuto informazioni «inesatte ed alterate», in particolare per non aver segnalato l'aspetto dell'accordo relativo all'uso da parte di [OSCURATO:PERSONA] di marchi appartenenti a [OSCURATO:PERSONA]: e ciò in contrasto con l'articolo 15, paragrafo 1, a , del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962. Ciò posto, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] un'ammenda di 10000 UC ciascuno per l'infrazione dell'articolo 85, paragrafo 1; e inoltre, a norma del citato articolo 15 del regolamento 17, ha inflitto a [OSCURATO:PERSONA] una ammenda di 5000 UC per aver violato l'obbligo d'informazione inerente alle notifiche previste dagli articoli 4 e 5 dello stesso regolamento. Nell'esposizione dei fatti e dei motivi che sono alla base della sua decisione, la [OSCURATO:PERSONA] è partita dall'assunto che [OSCURATO:PERSONA], oltre ad aver concesso alla ditta [OSCURATO:PERSONA] l'esclusività della distribuzione nei [OSCURATO:PERSONA] del «[OSCURATO:PERSONA]» poi degli altri suoi prodotti per la pulitura e la manutenzione dei dischi fonografici, avesse concesso alla stessa ditta anche il diritto esclusivo di far uso nei [OSCURATO:PERSONA] dei marchi relativi ai prodotti in questione. In tal modo sarebbe stata assicurata a [OSCURATO:PERSONA] in quello Stato una protezione territoriale assoluta riguardo all'importazione e allo smercio dei prodotti [OSCURATO:PERSONA], protezione rafforzata ulteriormente, a partire almeno dal 1972, dall'imposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei grossisti del [OSCURATO:PERSONA], di un divieto di esportare i detti prodotti nei [OSCURATO:PERSONA]. La ditta [OSCURATO:PERSONA] ha invece negato di aver concluso un accordo con [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai marchi da essa utilizzati per la vendita dei prodotti in questione. Secondo la ricorrente, i marchi «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]» le apparterrebbero a titolo originario, in quanto essa stessa li avrebbe creati e registrati nei [OSCURATO:PERSONA] dopo la stipulazione dell'accordo di distribuzione esclusiva. Quanto al marchio «[OSCURATO:PERSONA]», la ditta [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver cominciato a servirsene nei [OSCURATO:PERSONA] prima che esso venisse impiegato da [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA]. Siamo dunque in presenza di un netto contrasto fra le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] e le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Ma, prima di approfondire il confronto tra i due punti di vista — così da indicare quali dei due appaia convincente alla luce dei documenti e della trattazione orale — credo sia opportuno chiarire su quali criteri giuridici debba fondarsi la soluzione del caso di specie. 3. È noto che un accordo fra imprese cade sotto il divieto stabilito dall'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE in quanto possa «pregiudicare il commercio tra Stati membri» ed abbia «per oggetto o per effetto» d'influire negativamente sul gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. Per l'applicazione del divieto, basta dunque che l'accordo produca il risultato di «impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune», purchè esso «possa incidere, in modo diretto o indiretto, in potenza o in atto, sulla libertà del commercio fra Stati membri» (così la sentenza della nostra Corte in data 13 luglio 1966 nelle cause riunite 56-58/64, Grundig-Consten, Raccolta 1966, p. 461, spec. 519 ). Sottolineo che è sufficiente una influenza potenziale sulle correnti degli scambi fra Stati membri: la Corte lo aveva già affermato nella sentenza 30 giugno 1966 in causa 56/65, Société technique minière (Raccolta 1966, p. 281) . D'altro canto, il fatto che una delle imprese partecipanti all'accordo si trovasse, all'epoca della sua stipulazione, in un paese terzo non impediva l'applicazione dell'articolo 85, in quanto l'accordo produceva effetti sul territorio della Comunità: v. in proposito la sentenza 25 novembre 1971 nella causa 22/71, Béguelin (Raccolta 1971, p. 949 e ss.) . Per quanto riguarda in ispecie i contratti d'esclusiva, conviene riferirsi anzitutto alla citata sentenza nelle cause Grundig-Consten, da cui risulta essere incompatibile con il divieto dell'articolo 85 l'accordo d'esclusiva fra un fabbricante di uno Stato membro e un distributore avente sede in altro Stato membro, se quest'ultimo, diventando titolare del diritto al marchio apposto dal fabbricante sul prodotto, e beneficiando dei divieti di esportazione imposti dal fabbricante ai grossisti del suo paese, gode di una protezione territoriale assoluta contro le importazioni parallele dello stesso prodotto nel suo Stato. Successivamente la già citata sentenza 25 novembre 1971 nella causa Béguelin ha precisato che un accordo di esclusiva può recar pregiudizio al commercio tra Stati membri e avere l'effetto di ostacolare la concorrenza se il concessionario è in grado d'impedire le importazioni parallele da altri Stati membri nella zona di esclusiva, grazie all'effetto combinato dell'accordo e delle leggi nazionali in materia di concorrenza sleale. Questa giurisprudenza fa dunque apparire che le condizioni d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato sono soddisfatte quando, a seguito di un accordo di distribuzione esclusiva, il concessionario ha il potere di ostacolare le importazioni parallele da altri Stati, senza che vi sia neanche bisogno di verificare se tale potere abbia avuto in realtà occasione di essere esercitato. Quanto al marchio, risulta dalla costante giurisprudenza di questa Corte che il diritto comunitario non consente di usarlo per impedire importazioni parallele di un prodotto autentico, proveniente dallo stesso fabbricante straniero che rifornisce anche il titolare locale del marchio, soprattutto quando fra quest'ultimo e il fabbricante esistano dei legami giuridici o economici (v. sentenza del 31 ottobre 1974 nella causa 16/74, Centrafarm, Raccolta 1974, p. 1183 ). In un'ipotesi del genere non è configurabile l'eccezione prevista dalla sentenza del 22 giugno 1976 nella causa 119/75, Terrapin (Raccolta 1976, p. 1039) , per il caso di possibile confusione fra prodotti analoghi, originari da diversi Stati membri, e contrassegnati da marchi analoghi appartenenti a soggetti giuridicamente ed economicamente indipendenti. Nè potrebbe essere invocata la facoltà, riconosciuta al titolare di un marchio nella Comunità, di valersene per impedire l'importazione di prodotti analoghi originari di paesi terzi e recanti lo stesso marchio; facoltà che fu ammessa in un caso in cui il titolare del marchio nella Comunità fabbricava esso stesso il prodotto contrassegnato dal marchio (v. sentenza 15 giugno 1976 nella causa 51/78, EMI Records, Raccolta 1976, p. 813 ). Tenendo conto di tale giurisprudenza, passiamo ora all'esame delle questioni di fatto che si pongono nel caso di specie. 4. Occupiamoci anzitutto delle circostanze che precedettero e accompagnarono la conclusione dell'accordo di distribuzione esclusiva [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], per stabilire se le due parti, prima di tale accordo, contemporaneamente ad esso o anche più tardi ma comunque prima della notifica alla [OSCURATO:PERSONA], raggiunsero fra loro un'intesa circa l'uso nei [OSCURATO:PERSONA], da parte di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], di marchi identici a quelli utilizzati in [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA]. In risposta alle domande poste dalla Corte, entrambe le parti e gli intervenienti hanno concordemente affermato che, prima della conclusione dell'accordo di esclusività fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nessuno dei marchi in causa era stato depositato in uno qualsiasi degli Stati che erano all'epoca membri della Comunità, o in [OSCURATO:PERSONA]. Dal 1954 al 1956, d'altronde, [OSCURATO:PERSONA] fabbricava, come già innanzi ho ricordato, solo il prodotto denominato «[OSCURATO:PERSONA]». Gli articoli denominati «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]», creati negli anni successivi, vennero distribuiti da [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA] a partire rispettivamente dal 1958 e dal 1962, e sono stati poi iscritti da [OSCURATO:PERSONA] a suo nome nel registro del Benelux negli anni 1971/72; mentre il marchio [OSCURATO:PERSONA] ha cominciato ad essere usato da [OSCURATO:PERSONA] solo a partire dal 1964 (cioè a un'epoca posteriore alla data della notifica di cui trattasi) ed esula quindi dall'ambito delle nostre considerazioni. Pare assodato che, all'epoca della conclusione dell'accordo di esclusività, era possibile, sia nel [OSCURATO:PERSONA] che nei [OSCURATO:PERSONA], acquisire un diritto di marchio in virtù del suo uso. È altrettanto certo che la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» è stata impiegata per la prima volta dal signor [OSCURATO:PERSONA], inventore dell'omonimo congegno, nel 1955, sia in [OSCURATO:PERSONA] sia nei [OSCURATO:PERSONA]. Ciò è dimostrato in primo luogo dall'articolo pubblicato dal signor [OSCURATO:PERSONA] nel numero di gennaio 1955 della rivista «[OSCURATO:PERSONA]»; in secondo luogo, e per quanto riguarda più particolarmente l'uso di tale marchio nei [OSCURATO:PERSONA], dagli estratti dei libri contabili del signor [OSCURATO:PERSONA]. Da tali libri risulta infatti che nello stesso anno 1955 [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato direttamente in quello Stato delle vendite di partite del prodotto «[OSCURATO:PERSONA]» a ditte olandesi, fra cui non figurava [OSCURATO:PERSONA]. È stato ulteriormente chiarito in udienza che proprio e soltanto del prodotto «[OSCURATO:PERSONA]» si trattava. Ora, non sarebbe credibile che [OSCURATO:PERSONA] avesse all'epoca venduto nei [OSCURATO:PERSONA] tale articolo, che egli stesso aveva reclamizzato con il nome di «[OSCURATO:PERSONA]» (come risulta dall'inserzione pubblicitaria figurante nel citato numero della suddetta rivista), omettendo di denominarlo come tale. Inoltre, questa denominazione non corrisponde ad un nome comune della lingua inglese; non si vede, dunque, per quale ragione [OSCURATO:PERSONA] l'avesse applicata al suo prodotto se non al fine di utilizzarla come marchio. Molto probabilmente fu [OSCURATO:PERSONA] stesso ad inventare questo nome singolare, visto che è stata riconosciuta la sua derivazione dalle esperienze fotografiche del signor [OSCURATO:PERSONA] nel mondo degli insetti (al quale Bug appartiene). Cosicchè appare vana la pretesa di [OSCURATO:PERSONA] di affermare una priorità d'uso di tale denominazione rispetto all'inventore del prodotto e del relativo nome. Se dunque si tiene conto della priorità di [OSCURATO:PERSONA] nell'impiego del marchio «[OSCURATO:PERSONA]-Bug» (da lui usato già un anno prima della conclusione dell'accordo con [OSCURATO:PERSONA], sia nel [OSCURATO:PERSONA] sia nei [OSCURATO:PERSONA]), e del fatto che in entrambi questi Stati l'uso del marchio era a quel tempo costitutivo di titolo, l'assenso dato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], nei primi tempi delle loro relazioni d'affari, all'uso da parte del secondo del marchio «[OSCURATO:PERSONA]» nei [OSCURATO:PERSONA] non può rivestire, come pretende [OSCURATO:PERSONA], il significato di una semplice manifestazione d'indifferenza riguardo al proposito espresso da [OSCURATO:PERSONA]; in realtà quell'assenso costituiva una vera e propria autorizzazione all'utilizzazione di un diritto di [OSCURATO:PERSONA]. Ci fu insomma un accordo relativo al marchio che, avendo un effetto restrittivo della concorrenza e presentando carattere accessorio rispetto all'accordo di distribuzione esclusiva, si poneva in contrasto con l'articolo 85 del Trattato CEE e in ogni caso doveva essere notificato da [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente alla notifica dell'accordo principale. Per quanto riguarda gli altri marchi a cui si riferisce l'impugnata decisione, la circostanza che essi siano stati utilizzati al tempo stesso dal loro inventore nel [OSCURATO:PERSONA] e dal suo distributore esclusivo, a nome proprio, nei [OSCURATO:PERSONA], e che siano stati impiegati da [OSCURATO:PERSONA] fin dall'origine per la designazione di suoi prodotti, consentirebbe di per sè sola, indipendentemente da altri elementi di prova, di presumere che anche a questo riguardo le due imprese fossero d'accordo. La loro intesa trova d'altronde una conferma nel comportamento successivo delle due imprese in relazione al commercio nei [OSCURATO:PERSONA] dei prodotti qui considerati. Non va infine dimenticato che nel 1971, dopo l'entrata in vigore della legge Benelux sui marchi, [OSCURATO:PERSONA] presentò una domanda di registrazione di tali marchi a proprio nome nei [OSCURATO:PERSONA]. Ciò conferma che egli riteneva di avere un diritto prioritario su tali marchi, nonostante l'uso consentitone a [OSCURATO:PERSONA]. Poco dopo, la domanda fu ritirata, e ciò, come dirò tra breve, a seguito di intese fra le due ditte che facevano salvo il diritto prioritario di [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione perciò, anche indipendentemente dal fatto che sia stato [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] a utilizzare per primo nei [OSCURATO:PERSONA] l'uno o l'altro dei marchi in questione, questi elementi consentirebbero già di presumere che fra le due imprese vi sia stato un accordo in relazione all'impiego esclusivo da parte di [OSCURATO:PERSONA] degli stessi marchi con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva designato i prodotti di sua creazione. 5. Mi sembra opportuno, a questo punto, cercare di chiarire perchè [OSCURATO:PERSONA] ritirò la propria domanda di registrazione dei marchi di cui trattasi nei [OSCURATO:PERSONA]. Si può fondatamente ritenere che i motivi furono di natura tattica in relazione ai processi interni allora pendenti: ciò risulta dalla documentazione acquisita agli atti di questa procedura. Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che il 10 ottobre 1973 [OSCURATO:PERSONA] aveva scritto a [OSCURATO:PERSONA] riconoscendogli la proprietà dei marchi «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]», ma chiedendogli di ritirare la sua domanda di registrazione per i [OSCURATO:PERSONA]; restava inteso che [OSCURATO:PERSONA] si impegnava a ritrasferire a [OSCURATO:PERSONA] i relativi diritti dietro sua richiesta. Fu in conseguenza di questa lettera, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che il 25 ottobre seguente [OSCURATO:PERSONA] ritirò la sua domanda. La ricorrente, pur riconoscendo di avere scritto a [OSCURATO:PERSONA] nel senso indicato, ha dichiarato nell'atto introduttivo del ricorso di avere poi annullato la lettera del 10 ottobre mediante altra lettera del 19 ottobre seguente, per il fatto che la prima avrebbe totalmente misconosciuto i fatti e i rapporti giuridici esistenti fra essa stessa e [OSCURATO:PERSONA]. Nella menoria di replica essa ha allegato peraltro un diverso motivo, e cioè la preoccupazione di evitare una presa di posizione che avrebbe potuto esser considerata contraria all'articolo 85 del Trattato. Il resoconto delle discussioni svoltesi all'Aia il 10 ottobre 1973 fra i rappresentanti delle due ditte (redatto da un mandatario inglese di [OSCURATO:PERSONA] e datato 18 ottobre 1973) conferma invece la tesi della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la lettera di [OSCURATO:PERSONA] del 10 ottobre costituiva il risultato ben meditato delle discussioni medesime. In tale resoconto si ricorda, fra l'altro, che il legale di [OSCURATO:PERSONA] aveva suggerito che non figurasse alcuna registrazione di [OSCURATO:PERSONA] nel registro dei marchi del Benelux, per consentire a [OSCURATO:PERSONA] di opporsi con successo all'azione promossa da [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Amsterdam. Secondo l'autore del citato resoconto, ciò avrebbe significato che «per un certo tempo [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata la sola proprietaria dei marchi depositati nei [OSCURATO:PERSONA]» Tuttavia, il rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che la sua ditta era disposta ad assumersi l'impegno di cedere a [OSCURATO:PERSONA] i diritti sui marchi stessi dietro sua richiesta. La finalità di pura e semplice tattica processuale di tale manovra risulta anche dalla lettera del 25 ottobre 1973, indirizzata dal mandatario di [OSCURATO:PERSONA] al mandatario di [OSCURATO:PERSONA]. Vi si afferma che la radiazione dei marchi di [OSCURATO:PERSONA] dal registro dei marchi del Benelux era necessaria per evitare che risultasse compromessa la credibilità della tesi sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del processo che l'opponeva a [OSCURATO:PERSONA]. Altri elementi documentali confermano, poi, l'esistenza di un accordo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] relativo ai marchi. [OSCURATO:PERSONA], nel suo controricorso, cita la dichiarazione fatta l'11 luglio 1975 dal direttore di [OSCURATO:PERSONA], signor Meijling, in occasione di un incontro svoltosi a Londra con dei funzionari della [OSCURATO:PERSONA]; dichiarazione secondo cui, nei primi tempi delle relazioni d'affari fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lo stesso signor Meijling avrebbe informato [OSCURATO:PERSONA] che la sua ditta aveva l'intenzione di servirsi in proprio della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» nei [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe dato il proprio accordo. Sempre da tale dichiarazione risulta che la vedova di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ammesso l'autorizzazione data da suo marito a [OSCURATO:PERSONA] di servirsi dei marchi in questione, mentre non avrebbe mai riconosciuto che [OSCURATO:PERSONA] li avesse impiegati prima di [OSCURATO:PERSONA]. Il processo verbale dell'incontro dell'11 luglio 1975 con i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] fu approvato da [OSCURATO:PERSONA] con lettera del 3 novembre 1975. La dichiarazione relativa alla suddetta ammissione della signora [OSCURATO:PERSONA] fu reiterata nell'incontro del 23 marzo 1976 fra i rappresentanti di [OSCURATO:PERSONA] e i servizi della [OSCURATO:PERSONA], e riportata nel processo verbale («la signora [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che il signor [OSCURATO:PERSONA] aveva autorizzato [OSCURATO:PERSONA] a servirsi dei marchi in questione») il quale veniva poi approvato sia da [OSCURATO:PERSONA] (lettera del 5 luglio 1976) che da [OSCURATO:PERSONA] (lettera del 7 luglio 1976). Ma anche indipendentemente dall'esistenza di quei documenti, tenuto conto dei rapporti intercorrenti fra le due imprese considerate, il solo fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse precedentemente tollerato che [OSCURATO:PERSONA] utilizzasse a proprio nome nei [OSCURATO:PERSONA] i marchi spettanti allo stesso [OSCURATO:PERSONA] sia in [OSCURATO:PERSONA], sia nei [OSCURATO:PERSONA], sarebbe sufficiente a dimostrare una tacita intesa a questo riguardo. L'intesa mirava, come già si è rilevato, ad assicurare a [OSCURATO:PERSONA] una protezione territoriale assoluta sul mercato olandese, operante anche nei confronti delle importazioni dei prodotti di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero potuto eventualmente aver luogo attraverso altri Stati membri. Allo stesso risultato avrebbe dovuto pure contribuire il divieto d'esportazione imposto successivamente da [OSCURATO:PERSONA] ai suoi rivenditori britannici; misura che [OSCURATO:PERSONA] verosimilmente adottò dietro espressa richiesta di [OSCURATO:PERSONA], come si può facilmente arguire dal tenore della risposta scritta dell'8 settembre 1956, con cui [OSCURATO:PERSONA] conferma l'accordo di esclusiva testè concluso con [OSCURATO:PERSONA]. 6. Le considerazioni svolte finora danno, a mio avviso, una dimostrazione convincente del fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano legati da un accordo avente per oggetto l'utilizzazione dei marchi dei prodotti [OSCURATO:PERSONA] da parte del distributore esclusivo [OSCURATO:PERSONA], così da fornire a quest'ultimo una protezione territoriale assoluta, nei [OSCURATO:PERSONA], per il commercio dei prodotti [OSCURATO:PERSONA]. Questa constatazione ha come logico corollario che entrambe le violazioni contestate dalla [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (quella del divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE e quella dell'obbligo di informazione veritiera di cui al regolamento 17) furono effettivamente commesse. Ma supponiamo per un momento che la prova dell'esistenza dell'accordo sopra descritto non fosse stata raggiunta, o fosse ritenuta insufficiente. Io credo che anche in tal caso la prima e principale violazione contestata a [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] — quella del citato articolo 85, paragrafo 1 — dovrebbe riconoscersi sussistente. Infatti, anche se si partisse dal presupposto che i marchi depositati dalla ricorrente a suo nome nei [OSCURATO:PERSONA] le appartenevano a titolo originario e non avevano fatto oggetto di un apposito accordo con [OSCURATO:PERSONA], non ne risulterebbe escluso l'effetto indebitamente restrittivo della concorrenza che l'accordo di esclusiva [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ha avuto a danno sia delle imprese concorrenti che si sono trovate gravemente ostacolate nello smercio dei prodotti di [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA], sia dei consumatori che non hanno potuto usufruire in tutta la misura possibile dei prezzi più favorevoli praticati da [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA]. Il detto effetto restrittivo risulta obbiettivamente dal gioco congiunto dell'accordo di esclusiva e dalle seguenti circostanze parallele e complementari: a) acquisizione da parte del distributore esclusivo di [OSCURATO:PERSONA] della titolarità nei [OSCURATO:PERSONA] di marchi identici a quelli utilizzati dallo stesso fabbricante per la designazione dei prodotti di cui trattasi (almeno per quanto riguarda «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]»); b) impiego di tali marchi olandesi da parte del distributore esclusivo di [OSCURATO:PERSONA] per impedire le importazioni parallele nei [OSCURATO:PERSONA] dei prodotti originari di [OSCURATO:PERSONA] mediante canali di distribuzione diversi da quelli del distributore esclusivo; c) imposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] ai grossisti britannici del divieto di esportare i suoi prodotti fuori del [OSCURATO:PERSONA]; e, a tal fine, d) apposizione da parte dello stesso fabbricante sui propri prodotti di bollini, atti a individuare il grossista da cui provenivano eventualmente i prodotti facenti oggetto dell'importazione parallela. Il suddetto impiego del marchio da parte di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] è dimostrato in modo indubbio da documenti figuranti nel fascicolo di causa. Mi riferisco in particolare alla lettera di [OSCURATO:PERSONA] a Audiogram del 5 settembre 1972, alla lettera di [OSCURATO:PERSONA] alla redazione del giornale R.T.H. del 25 ottobre 1972 e agli atti dei procedimenti svoltisi davanti alla giurisdizione olandese fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1972 al 1976. Nel corso di questi, [OSCURATO:PERSONA] ha rivendicato il proprio diritto «d'impedire a [OSCURATO:PERSONA] di servirsi dei marchi di [OSCURATO:PERSONA] per la vendita dei prodotti [OSCURATO:PERSONA]» (paragrafo 11 della memoria di [OSCURATO:PERSONA] del 21 novembre 1973 davanti all'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam). Risulta in particolare da questi documenti che la ditta [OSCURATO:PERSONA], nel cercare di impedire che altri importassero in Olanda prodotti della ditta [OSCURATO:PERSONA], si limitava a invocare il fatto che detti prodotti non erano stati forniti da essa, ma erano stati ottenuti tramite altri canali. Per questo solo fatto essa, facendo valere il suo diritto di marchio, si opponeva alla loro messa in commercio nei [OSCURATO:PERSONA], considerando tale atto come una violazione di quel diritto. Soltanto a partire dal 1976, cioè dopo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato la procedura volta alla constatazione dell'infrazione dell'articolo 85, [OSCURATO:PERSONA], comprendendo la debolezza della sua posizione rispetto al diritto comunitario, sollevò la questione dell'autenticità dei prodotti posti in vendita da [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA] come prodotti fabbricati da [OSCURATO:PERSONA]. Tutto lascia presumere che si tratti di un argomento pretestuoso. [OSCURATO:PERSONA] disponeva di campioni dell'articolo «[OSCURATO:PERSONA]», recante sull'involucro, oltre a tale denominazione, anche il marchio [OSCURATO:PERSONA], messi in vendita nei [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA]; ma, in luogo di dimostrare che si trattava di un prodotto realmente contraffatto, cioè non fabbricato da [OSCURATO:PERSONA], ha puntato sulla inversione dell'onere della prova, facendo ricadere sull'importatore parallelo il compito di dimostrare che si tratta di un prodotto autentico. Senza pregiudizio delle regole processuali nazionali a questo riguardo, vorrei osservare che, dal punto di vista del diritto comunitario, tale comportamento di [OSCURATO:PERSONA] è non soltanto suscettibile di provocare effetti contrari al principio generale della libertà di circolazione delle merci fra gli Stati membri, ma appare di per sè contrario allo spirito di tale principio fondamentale del mercato comune, il quale implica che ogni limitazione che un soggetto pretenda apportarvi debba essere giustificata dal soggetto medesimo. L'intento preciso di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] di impedire importazioni parallele nei [OSCURATO:PERSONA] è confermato, inoltre, come ho detto, dal divieto imposto da [OSCURATO:PERSONA] ai grossisti britannici di esportare i suoi prodotti. L'esistenza di tale divieto, quantomeno a partire dal 1972, cioè all'epoca in cui cominciò a stabilirsi un sensibile divario fra i prezzi dei prodotti [OSCURATO:PERSONA] nei due Stati considerati, è stata riconosciuta dalla stessa ditta [OSCURATO:PERSONA] nel corso della procedura amministrativa davanti alla [OSCURATO:PERSONA]. Essa risultava già d'altronde dalla risposta data da [OSCURATO:PERSONA] alla richiesta di imprese olandesi di ottenere forniture dirette di suoi prodotti (v. lettera di [OSCURATO:PERSONA] a Forassimo del 28 novembre 1973). Se dunque l'accordo di distribuzione esclusiva fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] viene considerato nel contesto dei comportamenti tenuti successivamente da entrambe le parti, sia nel [OSCURATO:PERSONA] che nei [OSCURATO:PERSONA], emerge chiaramente il suo effetto anticoncorrenziale. In sostanza, grazie all'influenza degli elementi sopra menzionati (in particolare il gioco di marchi identici di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA], e il divieto di esportazione imposto da [OSCURATO:PERSONA] ai suoi rivenditori in [OSCURATO:PERSONA]), quell'accordo raggiungeva il risultato di rendere il mercato olandese impermeabile alle importazioni parallele; produceva cioè una situazione che, anche se si prescinde dall'esistenza di un'intesa specifica concernente i marchi, continua ad apparire simile alla situazione considerata dalla Corte nel caso Grundig-Consten. È in quest'ordine di idee che si potrebbe, a mio avviso, ritenere violato l'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE anche se non ci fosse stato un accordo fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la concessione a quest'ultimo del diritto esclusivo di usare come marchi nei [OSCURATO:PERSONA] le denominazioni date dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] ai propri prodotti. Ma in realtà un accordo del genere ci fu, come sopra ho cercato di dimostrare, e perciò anche l'obbligo comunitario di fornire informazioni complete e veritiere al momento della notifica prescritta dal regolamento 17 risulta, nella specie, violato. 7. A norma del citato articolo 15, paragrafo 1, del regolamento 17/62 del Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] ha il potere discrezionale di infliggere ammende alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, forniscano indicazioni inesatte all'atto della notificazione di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento. In forza del paragrafo 2 dello stesso articolo 15, la [OSCURATO:PERSONA] ha un analogo potere sanzionatorio nei confronti delle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, abbiano violato l'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE. Nella specie, non vi è dubbio che il carattere restrittivo della concorrenza degli accordi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (sia l'accordo principale d'esclusiva, sia quelli accessori relativi all'uso di certi marchi di [OSCURATO:PERSONA]) non poteva essere ignoto alla ricorrente. Questa anzi, come si è notato, predispose intenzionalmente condizioni tali da consentirle di ostacolare efficacemente le importazioni parallele dei prodotti di [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA]; e, come si è visto nel caso di [OSCURATO:PERSONA], ha tenacemente continuato a perseguire fino ad oggi tale scopo. Ricorrono dunque le condizioni richieste dal citato articolo 15 per l'applicazione di ammende in relazione ad entrambe le infrazioni sopra menzionate. Per tutti questi motivi, il ricorso risulta infondato. Concludo quindi proponendo che esso sia respinto, con la condanna della ricorrente a tutte le spese di causa, ivi comprese quelle relative all'intervento.
Sentenza Corte di giustizia UE/1978 — Fons Iuris — Fons Iuris